Cass. pen., sez. V trib., sentenza 17/10/2022, n. 39116

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 17/10/2022, n. 39116
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39116
Data del deposito : 17 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da K R nata in ALBANIA il 23/07/1974 avverso la sentenza del 02/02/2021 del la CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M T B letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, S P, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria dell'avvocato G G R, nell'interesse della costituita parte civile, Fallimento I.G.E.R.S. Immobiliare gruppo Edil ZK s.r.l. , che ha concluso per la inammissibilità del ricorso chiedendo la liquidazione delle spese di giudizio con condanna dell'imputata alla rifusione.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Rieti - che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato R K colpevole di più fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui ai capi D), E), F), condannandola alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, con una provvisionale di 100.000 euro immediatamente esecutiva - ha dichiarato non doversi procedere per essere i reati estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili di primo grado.

1.1. Secondo la ricostruzione di merito, si tratta di tre episodi di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione commessi attraverso atti di alienazione di altrettanti cespiti immobiliari della società I.G.E.R.S. Immobiliare Gruppo Edil ZK s.r.I., di cui era amministratore unico il coniuge della ricorrente, giudicato separatamente, dichiarata fallita il 09 gennaio 2008;
detti immobili sono stati ceduti, rispettivamente, alla società Costruzioni appalti e restauri ( capo D), amministrata dall'imputata;
alla stessa R K ( capo E);
e alla

SNAD

Costruzioni, società amministrata dal figlio della K, Davide Z, per cui si è proceduto separatamente (capo F), in cui la società venditrice era rappresentata dall'imputata quale procuratore ad negotia della fallita. Secondo i giudici di merito la ricorrente ha agito in concorso con il coniuge - Salvatore Z, - altresì, quale amministratore unico della Costruzioni Appalti restauri Salvatore s.r.I., quanto al delitto sub D);
anche quale acquirente dei beni della fallita, per il capo E;
e anche in concorso con il figlio e quale procuratore ad negotia della società I.G.E.R.S., per il capo F).

2.Ha proposto ricorso per cassazione, agli effetti civili, R K, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Dale Abozzi, che svolge quattro motivi.

2.1. Con il primo, denuncia vizi della motivazione in ordine alla ricostruzione degli elementi comprovanti la condotta distrattiva, denunciando - sulla premessa che la ricorrente ha agito in concorso con il coniuge - la lacunosa indagine ricostruttiva delle vicende societarie da parte del consulente del P.M., sulla base della quale sono state elevate le contestazioni a carico della K, senza tenere conto delle concrete modalità con cui la società fallita ha svolto l'attività di costruzione di immobili e la successiva vendita degli stessi. In sintesi, la mancanza di prova della distrazione e della volontà distrattiva del coniuge della ricorrente, amministratore della società fallita, venditrice dei beni immobili oggetto delle contestazioni elevate alla moglie, si riverbera sulla posizione di quest'ultima, a cui non può esserle ascritto il concorso nella condotta distrattiva, né sotto il profilo oggettivo che dal punto di vista psicologico. In realtà, secondo la Difesa, il dissesto della società doveva essere imputato al curatore della fallita che avrebbe dovuto gestirla, 2.2. Analoghi vizi motivazionali sono denunciati in merito alla prova del concorso della K nella condotta distrattiva. Si denuncia la contraddittoria valutazione operata dalla Corte di merito della circostanza che la K fosse stata nominata procuratrice ad negotia, in relazione alle diverse contestazioni mosse all'imputata. Inoltre, dall'analisi del conto corrente della società, emerge che gli immobili sono stati pagati, per lo più, tramite versamenti in contante.

2.3. Anche il terzo motivo denuncia vizi della motivazione quanto alla prova del concorso della ricorrente quale extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta del coniuge intraneus. Dall'estratto del conto corrente emerge che la K ha versato interamente il prezzo dell'immobile di cui al capo F). L'elemento soggettivo del reato si è fondato, inammissibilmente, sul mero rapporto di coniugio, insufficiente a dimostrare la volontà dell'extraneus di concorrere con la consapevolezza di determinare un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori.

2.4. Con il quarto motivo si denuncia l'erroneo rigetto della richiesta di sospensione della provvisionale disposta in favore della costituita parte civile, che viene rinnovata ex art. 612 cod. proc. pen. •, sostenendosi che essa ben può fondarsi anche sulla incertezza in merito alla solidità del soggetto ricevente. Nel caso di specie, la curatela, da oltre 10 anni, non ha avviato alcun procedimento neppure di messa in mora.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non è fondato.

1. Nell'articolazione dei primi due motivi, sulla premessa che la ricorrente ha agito in concorso con il coniuge, la Difesa mira a confutare gli argomenti con i quali i giudici di merito hanno ricostruito l'elemento oggettivo e il dolo del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, in primo luogo, denunciando la lacunosità della ricostruzione delle vicende societarie eseguita dal consulente del P.M., sulla base della quale sono state elevate le contestazioni a carico della K, il quale non avrebbe tenuto conto delle concrete modalità con cui la società fallita ha svolto l'attività di costruzione di immobili e la successiva vendita degli stessi. In sostanza, si sostiene che, avendo la società realizzato gli immobili senza fare ricorso al credito fondiario, i prelievi di danaro effettuati dal conto corrente della società da parte del coniuge della ricorrente fossero serviti a sostenere le spese di realizzazione delle opere edili, e il denaro presente sui conti fosse costituito in massima parte dagli anticipi in conto prezzo versati dagli acquirenti. Si contesta, altresì, come irragionevole l'affermazione dei giudici di merito laddove hanno ritenuto che il coniuge della K avesse avuto contezza immediatamente del fallimento della società Antica Roma s.r.I., amministrato dalla sorella, Maria Z, e si fosse, così, prefigurato la verosimile estensione del fallimento quale socio occulto, come poi è avvenuto. Ciò che, nell'ottica accusatoria, condivisa dai giudici di merito, avrebbe indotto lo Z a commettere intenzionalmente e fraudolentemente le distrazioni prima del suo fallimento personale quale socio occulto della predetta società. In realtà, sostiene la Difesa, il dissesto della società doveva essere imputato al curatore della fallita che avrebbe dovuto gestirla, una volta decaduto l'amministratore formale, in seguito al fallimento, promosso esclusivamente dalla Cassa Edile. Analoghe aporie argomentative vengono denunciate anche con il secondo motivo, quanto alla valutazione dell'elemento soggettivo.
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