Cass. civ., sez. I, ordinanza 22/10/2020, n. 23168

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 22/10/2020, n. 23168
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23168
Data del deposito : 22 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA c J e Sul ricorso proposto da: MORSOLETTO ANTONIO, in proprio ed anche per MORSOLETTO VITTORIA, di cui è amministratore di sostegno, rappr. e dif. dagli avv. A T, R V e A A, elett. dom. presso lo studio del terzo, in Roma, corso Trieste n. 87, come da procura in calce all'atto -ricorrente- 002" 4,35 Pagina I di 10 - RGN 2246/2016 estens rrs. m. ferro

Contro

UNICREDIT s.p.a., in persona di procuratore speciale, rappr. e dif. dall'avv. G F, elett. dom. presso lo studio dell'avv. F T, in Roma, viale Bruno Buozzi n.77, come da procura in calce all'atto -controricorrente - per la cassazione della sentenza App. Venezia 4.11.2015, n. 2578 rep. 2449/2015 in R.G. 88/2012;
viste le memorie del ricorrente e del controricorrente;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore dott. M F alla camera di consiglio del 10.7.2020.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. MORSOLETTO ANTONIO, in proprio ed anche per MORSOLETTO VITTORIA, di cui è amministratore di sostegno, impugna la sentenza App. Venezia 4.11.2015, n. 2578 rep. 2449/2015 in R.G. 88/2012, che ha respinto il proprio appello avverso le sentenze Trib. Vicenza 22.9.2009, n. 1457, non definitiva e Trib. Vicenza 28.6.2011, n.922, definitiva, così rigettandone la domanda di nullità degli ordini di acquisto, effettuati dall'aprile del 1998 all'agosto del 2001, di obbligazioni Argentina, per le quali era stata avanzata la richiesta di risarcimento di un danno per 416.893,33 euro, pari al valore d'acquisto;

2. la corte ha premesso che: a) gli attori avevano invocato la nullità di sei operazioni d'acquisto per mancanza di un valido contratto scritto di negoziazione, lo specifico inadempimento della banca per due di esse in virtù di non consegna del documento su rischi e della violazione degli obblighi informativi secondo la disciplina Consob 1997-98, per inadeguatezza delle operazioni, la violazione delle norme sul conflitto d'interesse per difetto di autorizzazione del cliente all'agire della banca in nome proprio e per conto di Pagina 2 di IO - RGN 2246/2016 estenso s. m.ferro quello, la responsabilità solidale della banca per fatto del dipendente autore delle operazioni, la violazione del dovere di informazione sul declassamento del rating;
b) in via subordinata, era proposta domanda di risoluzione del contratto d'intermediazione finanziaria, per le sei operazioni, con restituzione delle somme investite;
c) la banca, opponendosi alla domanda, invocava il contratto-deposito titoli del 1992 e il contratto normativo del 1999, per la negoziazione di ordini su strumenti finanziari, chiedendo in via riconvenzionale la restituzione di quanto percepito sulla base di essi dagli investitori (cedole, rendite oltre che i titoli), così fissando il dare-avere tra le parti avendo riguardo a tutte le operazioni d'investimento, con ogni compensazione;
d) analoga riconvenzionale in restituzione di quanto versato alla banca era allora proposta anche dagli attori;
e) con una prima sentenza non definitiva, il tribunale negava che la nullità relativa invocata potesse pregiudicare l'applicazione delle altre regole sulla nullità del contratto quadro, per come estesa a tutte le altre operazioni, così dichiarandola con tale ampiezza relativamente alle operazioni confluite nel deposito titoli n. 782162, facendo difetto un valido contratto d'intermediazione finanziaria;
f) con la sentenza definitiva, ricostruito il rapporto dare-avere come a debito finale a carico degli attori, costoro venivano condannati alla corrispondente restituzione per 133.120,34 euro oltre accessori, così detraendo dai versamenti di 1.856.287,78 euro, utilità percepite, frutti, valore dei titoli sul conto;

3. la corte ha ritenuto che: a) la domanda riconvenzionale della banca, volta alle restituzioni conseguenti alla nullità del contratto di intermediazione finanziaria, era ammissibile, benché l'investitore avesse fatto valere la nullità solo di singole operazioni, in ragione del principio dell'art.36 c.p.c. sulla connessione oggettiva della domanda riconvenzionale con l'azione ed era altresì fondata, avendo la banca fatto valere, dall'accertamento della nullità del contratto per difetto di sua firma (accertamento non impugnato da alcuna delle parti), il proprio diritto alle restituzioni ex art.2033 c.c.;
b) nessuna censura poteva essere ascritta all'operato del C.T.U. che, sul rifiuto degli attori-appellanti di fornire altri documenti, aveva ricostruito i rapporti con la Pagina 3 di 10 - RGN 2246/2016 estensor banca solo sulla base di quelli versati in atti, senza alcuna inversione dell'onere della prova a carico della banca e poi procedendo a valutazione del portafoglio titoli all'epoca del loro trasferimento presso altra banca, nel 2006 e senza che gli investitori lo avessero indotto a dubitarne, in ragione di altri valori;
c) il saldo finale a debito non era nella sostanza errato, nonostante l'errore di imputazione di un addendo, stante l'invarianza della sottrazione effettuata dagli investimenti rispetto a quanto percepito;
d) la detrazione delle cedole ricevute era dovuta in applicazione della regola di cui all'art.2033 c.c. sull'indebito oggettivo e la correlazione della buona fede dell'accipiens simmetrica a quella della banca, avendo entrambi confidato sulla validità del contratto;
e) la domanda di indebito arricchimento della banca era inammissibile perché nuova;
f) la pregiudizialità della nullità del contratto quadro, con le derivate restituzioni rendeva a sua volta "superflua la disamina dei profili risarcitori", mentre la compensazione delle rispettive poste tempo per tempo e fino alla domanda ha giustificato il diniego di interessi e rivalutazione monetaria;

4. il ricorso principale è su otto motivi;
ad esso resiste con controricorso la banca;
le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il primo motivo contesta la "violazione dell'art.23 comma 3 0 d.lgs." [T.U.F] avendo errato la corte ove ha affermato essere la banca legittimata a proporre domanda riconvenzionale per la nullità di operazioni diverse da quelle impugnate dagli investitori, gli unici che possono far valere la nullità per inosservanza della forma scritta;
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