Cass. civ., sez. VI, ordinanza 21/02/2022, n. 05623

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 21/02/2022, n. 05623
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05623
Data del deposito : 21 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 16924-2021 proposto da: V M, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati EUGENIO DALMOTTO, FILIPPO FERLISI;

- ricorrente -

contro

A D, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

POFI

6, presso lo studio dell'avvocato P C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G B;

- controricorrente -

Contro

COLOMBINI ENZO, PIAZZI MIRELLA, BIANCA SOMASCHINI;

- intimati -

avverso la sentenza n. 449/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 21/04/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. G G;

ritenuto che

la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: «- M V citò in giudizio E C e B S chiedendo che fossero regolati in confini del posto-auto scoperto di sua proprietà in relazione a quello dei convenuti e apposti i termini, intervennero in giudizio M P e F V a sostegno della posizione dei coniugi C;
- il Tribunale, disposta ctu, accertò i confini e dispose l'apposizione dei termini a .spese comuni, condannando l'attrice al pagamento delle spese legali;
- all'esito del giudizio d'appello, nel corso del quale Laura C (erede di Ezio C, deceduto il 21111 / 2019) e B S vendettero, con atto del 416 / 2020, l'immobile abitativo e la pertinenza, costituita dal posto auto, a D A, la Corte di Genova rigettò l'impugnazione;
- M V, ricorre avverso la sentenza d'appello sulla base di tre motivi di doglianza, [ulteriormente illustrati da memoria,] D A resiste con controricorso;
osserva Il primo motivo, con il quale la ricorrente denuncia essersi verificata pretermissione di litisconsorti necessari (indica tali Cremaroli 1 Regonini), è manifestamente destituito di giuridico fondamento. Ric. 2021 n. 16924 sez. M2 - ud. 14-01-2022 -2- È dato comprendere dagli atti qui consultabili che la ricorrente, sulla base della regolamentazione giudiziaria del confine, deve arretrare la linea di confine, che separa il suo posto auto da quello della Augurio, ma ciò certamente non la legittima a invadere la proprietà di terzi, al fine di recuperare la supedicie perduta. Peraltro, la parte che deduce la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare i litisconsorti preternressi e di dimostrare i motivi per i quali è necessaria l'integrazione (Se L, n. 5679, 0210312020, Rv. 657513;
conf: Cass. nn. 17589/2020, 5679/2020). Il secondo motivo, con il quale la ricorrente denuncia violazione dell'art. 950 cod. civ., lamentando che la decisione aveva utilizzato una planimetria catastale del 1981 non contemplata nel titolo di provenienza, è anch'esso manifestamente infondato, avendo la Corte locale spiegato le ragioni per le quali, proprio nel rispetto del terzo comma dell'art. 950 cod. tiV., risultava necessario attingere alle predette mappe, senza contare che è la stessa ricorrente a dolersi del fatto che non sia stata privilegiata altra planimetria, fatta predisporre dal suo dante causa nel 1988. Il terzo motivo, con il quale la Vianelli denuncia l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, a parte ogni altra considerazione, è inammissibile poiché, in presenza di "doppia conforme", trovando applicazione "ratione temporis", l'art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. CiV., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 1010312014, Rv. 630359;
conf, ex multiS, Cass. nn. 19001 / 2016, 2671412016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto. Di conseguenza, siccome affermato dalle S. U. (sent. n. 7155, 21 / 312017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., Ric. 2021 n. 16924 sez. M2 - ud. 14-01-2022 -3- sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.pp., su ragioni di merito, atteso che la furqione di filtro della diiposkione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'eiprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delib,nione dei ricorsi "inconsistenti"». La soccombente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese legali che, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, vengono liquidate siccome in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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