Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/03/2019, n. 8227
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In tema di concessione di derivazione idroelettrica, ai sensi dell'art. 55 del r.d. n. 1775 del 1933, la rinuncia del concessionario ha effetto a decorrere dal momento in cui l'amministrazione concedente ne abbia avuta la conoscenza legale, senza che con riferimento a tale atto, di natura sostanziale, possa trovare applicazione il principio - sancito dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali - della scissione degli effetti della notificazione in deroga alla regola generale, sancita dall'art. 1334 c.c., sulla natura recettizia degli atti unilaterali, non prevedendo l'art. 55 cit. che il diritto di rinunciare venga esercitato necessariamente mediante un atto processuale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione del TSAP che, tenuto conto della data di ricezione della rinuncia e non di quella di spedizione a mezzo lettera raccomandata, aveva fatto slittare all'annualità successiva la cessazione dell'obbligo di pagamento del canone).
Sul provvedimento
Testo completo
N° 822 7-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: TSAP GIOVANNI MMMONE - Primo Presidente - CONTENZIOSO Presidente Sezione - AURELIO CAPPABIANCA Ud. 13/03/2018 - · Rel. Pres.te Sezione - PU PIETO CAMPANILE - · Presidente Sezione - R.G.N. 22186/2016 A M - Cu (227 Rep. ANTONIO GRECO - Consigliere - см. LUCIA TIA - Consigliere - ERNESTINO L B - Consigliere - A G - Consigliere - ANGELINA MRIA PERRINO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22186-2016 proposto da: IREN ENERGIA S.P.A., Società a Socio unico Iren s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROM, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CORBYONS, rappresentata e difesa dagli avvocati F N e F T;
125 18 ricorrente ·
contro
REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore della Regione stessa, elettivamente domiciliata in ROM, CORSO VITTORIO EMNUELE 229, presso lo studio dell'avvocato G M P, rappresentata e difesa dall'avvocato MRCO CERDERLE;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 205/2016 del TIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 21/06/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2018 dal Presidente PIETO CAMPANILE;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale LUIGI SALVATO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Federico Novelli e Giuliano M. Pompa.
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale Superiore delle Ac- que Pubbliche (d'ora in poi, per brevità, TSAP) ha rigettato il ricorso proposto da Iren Energia S.p.a. ( hic et inde, Iren) avverso la nota con la quale la Regione Lombardia, a fronte della richiesta di rinuncia parziale della portata chiesta in concessione, con riduzione da 230 a 123 moduli, in relazione alla derivazione ad uso industriale di acque dal fiume Ticino, aveva comunicato che la riduzione del canone de- maniale in ragione della minore portata di acqua avrebbe operato a partire dall'anno 2015. 2. La richiesta di riduzione della portata di acqua era stata effettuata con lettera raccomandata spedita il 31 gennaio 2013, e pervenuta il M 16 gennaio 2014;
con la nota sopra indicata la Regione aveva disat- teso la tesi della ricorrente che, invocando il principio della scissione del momento di perfezionamento della notificazione per il notificante rispetto al destinatario, aveva invocato l'applicazione in via prioritaria Ric. 2016 n. 22186 sez. SU ud. 13-03-2018 -2- della norma contenuta nell'art. 55 del r. d. n. 1775 del 1933, rispetto alla disposizione del regolamento regionale n. 2 del 2006, art. 36, n. 3, secondo cui < l'obbligo di pagamento del canone di concessione cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia >>.
3. il TSAP ha affermato che < a prescindere all'accertamento del carattere recettizio o meno della comunicazione in esame, va comun- que rilevato che la società Iren non ha utilizzato lo strumento della notificazione di cui all'art. 55 del r.d. n. 1775/1933, norma di cui si chiede l'applicazione, ma quello della trasmissione tramite raccoman- data a. r., i cui effetti, in relazione alla specificità della materia, devo- no intendersi regolati dalla disposizione regolamentare >>.
4. Per la cassazione di tale decisione la società Iren propone ricorso, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso la Regione Lombar- dia. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 55 del r.d. n. 1775 del 1933 e dell'art. 36, comma 1, del regolamento della Regione Lombardia n. 2 del 2006, nonché dell'art. 3 Cost.. Il TSAP avrebbe operato una distinzione fra la "notifica" e la "comunicazione" della ri- nuncia che non troverebbe riscontro, né, in generale, nella migliore dottrina, nè nel quadro dell'interpretazione sistematica del r.d. n. 1775 del 1933. La previsione, anzi, della comunicazione, in materia di acque, da parte della P.A. ai privati sarebbe rinvenibile in specifiche disposizioni contenute nel citato r.d. n. 1775, come gli artt. 143, pe- nultimo comma e 145, secondo comma, con decorrenza degli effetti dal momento della ricezione dell'atto una difforme disciplina per la diversa ipotesi della comunicazione da parte del privato alla pubblica amministrazione risulterebbe lesiva del principio di uguaglianza.
2. Con il secondo mezzo si denuncia la violazione degli artt. 3, 4 e 15 delle disp. prel. cod. civ in