Cass. pen., sez. I, sentenza 12/09/2024, n. 40479

CASS
Sentenza
12 settembre 2024
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Sentenza
12 settembre 2024

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In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, i parametri regolativi dell'esercizio del potere discrezionale del giudice e le ipotesi soggettive di esclusione di cui agli artt. 58 e 59 legge 24 novembre 1981, n. 689 trovano applicazione anche quando la sostituzione, in virtù della disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, venga disposta dal giudice dell'esecuzione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/09/2024, n. 40479
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40479
Data del deposito : 12 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

40479-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: -Presidente- Sent. n. sez. 2751/2024 MONICA BONI CC 12/09/20:4 VINCENZO SIANI - R.G.N. 8081/2024 - relatore - BARBARA CALASELICE GIORGIO POSCIA ANGELO VALERIO LANNA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI nel procedimento a carico di: CU EP nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/02/2024 del TRIBUNALE di TRANI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
letta le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, S. Perelli, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio;
letta la memoria dell'avv. L. Di Rella, fatta pervenire a mezzo p.e.c. del 8 maggio 2024, con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Trani, in funzione ci giudice dell'esecuzione, ha sostituito la pena detentiva di anni tre e mesi quattro di reclusione irrogata a IU TT, per il reato di estorsione aggravata in concorso, ai sensi dell'art. 95 d. lgs. n. 150 del 2022, relativamente alla sentenza pronunciata in data 11 luglio 2018 dal Tribunale di Trani, confermata dalla Corte di appello di Bari, in data 13 gennaio 2022, con la detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi dell'art 20-bis cod. pen., nonché degli artt. 53 e ss. legge n. 689 del 24 novembre 1981, fissando plurime prescrizioni. Con ordinanza del 19 febbraio 2024 lo stesso Tribunale ha sospeso l'esecuzione del citato provvedimento perché adottato in violazione dell'art. 59 lett. d) legge n. 689 del 1981. 2.Propone tempestivo ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Trani denunciando inosservanza o erronea applicazione di legge penale. Il Tribunale, secondo il ricorrente, non avrebbe tenuto conto de la causa ostativa prevista dall'art. 59 lett. d), della legge n. 689 del 1981, come modificato dall'art. 71 del d. lgs. n. 150 del 2022 il quale prevede che la pena non può essere sostituita nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'art.

4-bis Ord. pen., tra cui è compresa l'estorsione aggravata, reato per il quale TT ha riportato condanna. Il citato art.

4-bis Ord. pen. prevede che le misure alternative alla detenzione possono essere concesse a detenuti o internati per delitto previsto dall'art. 629, comma secondo, cod. pen. solo sulla base dell'accertainento di particolari condizioni, sostanziali e procedurali, nonché di adempimenti informativi che, nel caso di specie, non si risultano svolti essendosi | mitato il Giudice dell'esecuzione a constatare la presenza della proposta proveniente dall'UEPE. Tale preclusione, a parere del ricorrente, non è superata dall'entrata in vigore dell'art. 95 cit., come si evince dalla Relazione illustrativa del d. lgs. n. 150 del 2022, nella quale, espressamente, si afferma che un ragionevole coordinamento con le preclusioni all'accesso alle misure alternative previste а dall'Ord. pen. debba essere realizzato escludendo la sostituzione della pena detentiva in caso di condanna per uno dei delitti di cui all'art.

4-bis Ord. pen. Sicché anche per le pene sostitutive devono ritenersi operative le condizioni procedurali previste dall'art.

4-bis cit. 2 3.Il Sostituto Procuratore generale, S. Perelli, ha concluso, per l'ud enza del 22 maggio 2024, con requisitoria scritta chiedendo l'annullamento ser za rinvio del provvedimento impugnato. La difesa, avv. L. Di Rella, ha fatto

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