Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/06/2020, n. 11818

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/06/2020, n. 11818
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11818
Data del deposito : 18 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 10108-2013 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

2020 contro 23 .PROSER SRL SOCIETA' AGRICOLA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, P C, presso lo studio dell'avvocato M R D T, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;
- controrícorrente - avverso la sentenza n. 38/2012 della COMM.TRIB.REG. di POTENZA, depositata il 27/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2020 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G G che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avvocato V che ha chiesto l'accoglimento. Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1.1 L'agenzia delle entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 38/1/12 del 27 febbraio 2012, con la quale la commissione tributaria regionale della Basilicata, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento notificato alla Proser srl in ripresa di tassazione conseguente alla indebita compensazione (dal 2001 al 2005) del credito d'imposta rinveniente dall'agevolazione su progetti di ricerca scientifica, ex artt.4 d.lgs 297/99 e 5 1.449/97;
ciò con riguardo ad un progetto (il n.1923 del 2003) che era risultato non eseguito, con conseguenti provvedimenti

MIUR

3 agosto 2006 di revoca del relativo credito d'imposta. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: - la revoca del credito d'imposta era intervenuta soltanto in data 3 agosto 2006 e, conseguentemente, l'ufficio avrebbe dovuto dimostrare "per quale entità il progetto non era stato eseguito e quindi il relativo credito d'imposta non poteva essere fruito";
- posto che il credito in questione era suscettibile di essere opposto in compensazione su più tranches annuali, la revoca ministeriale "era idonea a colpire, eventualmente, solo quella parte di progetto per il quale non si era già proceduto a riconoscere il credito in compensazione, sempre che sussistesse ancora un credito da compensare";
- l'agenzia delle entrate non aveva fornito la prova, posta a suo carico, della "sussistenza effettiva del credito fruito dopo la revoca, indicandone i termini quantitativi non in maniera generica ma specifica". § 1.2 Resiste con controricorso la società Proser srl, la quale eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per cassazione per inesistenza della sua notificazione, in quanto eseguita al precedente difensore dott.sa G L, invece che al nuovo difensore da essa designato in appello (dott.sa Caterina Conte). Questa eccezione è infondata. Sotto un primo profilo, in essa non si dà specificamente conto del momento processuale e delle modalità di revoca del precedente difensore domiciliatario, con contestuale designazione di nuovo difensore e di nuova elezione di domicilio presso quest'ultimo. La circostanza viene infatti genericamente segnalata nel controricorso (foglio 3) senza la specificazione di alcun elemento descrittivo utile a verificarla;
anche e soprattutto nelle condizioni della sua conoscibilità da parte dell'agenzia delle entrate (tale condizione non potendo individuarsi nel solo fatto che proprio al nuovo domicilio fosse stato comunicato, e però non dalla controparte ma dalla segreteria della CTR, il dispositivo della sentenza impugnata). Sotto altro profilo, rileva che della sostituzione del difensore e della nuova elezio e di domicilio non si dà conto alcuno neppure nella sentenza stessa nella quale, a , il Ric.n.10108/13 rg. - Ud.dell'8 gennaio 2020 Il Cons. difensore della Proser srl viene ancora de plano individuato nella rag. G L, con studio in Potenza, via Pierre de Coubertin 60;
vale a dire, nella persona e nell'indirizzo presso i quali il ricorso per cassazione è stato notificato. Al di là dell'evidenziata indeterminatezza dell'evento processuale rassegnato, queste circostanze denotano come - per l'effettivo collegamento comunque ancora nella specie ravvisabile tra la parte notificataria e le modalità di notificazione in concreto adottate - non si verta comunque di radicale inesistenza, così come vorrebbe la società controricorrente, quanto - al più - di nullità della notificazione stessa. E ciò in applicazione dei precisi criteri discretivi in proposito indicati da Cass.n.
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