Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/09/2020, n. 20820

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/09/2020, n. 20820
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20820
Data del deposito : 30 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4595/2018 R.G. proposto da Compagnia Valdostana delle Acque Trading s.r.I., quale incorporante Idroenergia s.cons.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

XXIV

Maggio n. 43, presso lo studio dell'avv. N L e dell'avv. A M, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 973/06/17, depositata il 26/06/2017. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 settembre 2019 dal Cons. G M N. Cons. est. G.M. N Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. K T, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito l'avv. A M per la ricorrente e l'avv. A C per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 973/06/17 del 26/06/2017, la Commissione tributaria regionale della Liguria (hinc CTR) accoglieva l'appello proposto dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli avverso la sentenza n. 1600/04/16 della CTP di Genova (hinc CTP), che aveva, a sua volta, accolto l'impugnazione di Idroenergia s.cons.r.l. nei confronti dell'avviso di pagamento per accise non corrisposte per gli anni 2009 - 2014. 1.1. Come si evince dalla sentenza della CTR: a) l'avviso di pagamento riguardava l'energia elettrica prodotta e ceduta alle società consorziate, energia andata esente da accise, con conseguente recupero di queste ultime;
b) la CTP accoglieva il ricorso proposto da Idroenergia s.cons.r.I.;
c) avverso la sentenza della CTP, l'Agenzia delle dogane proponeva appello.

1.2. La CTR motivava l'accoglimento dell'appello evidenziando che: a) la definizione di autoproduttore di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (cd. decreto Bersani), con cui è stata recepita la direttiva n. 96/92/CE del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, faceva riferimento ad una definizione di autoproduttore che aveva un ambito di applicazione del tutto distinto e autonomo rispetto alla disciplina tributaria delle accise sull'energia elettrica;
b) Idroenergia s.coop.r.l. operava non già come consumatrice della energia prodotta, ma come somministratrice della stessa a soggetti terzi, essendo, pertanto, soggetta ad accise, a nulla valendo lo schermo costituito dal 2 Cons. est. G.M. N consorzio, funzionale ad evitare il pagamento;
c) l'art. 10 della I. 27 luglio 2000, n. 212 si riferiva esclusivamente alle sanzioni e agli interessi e non anche all'obbligazione tributaria;
d) l'interpello proposto da Idroenergia s.coop.r.l. (peraltro riguardante una disposizione precedente a quella introdotta solo nel 2007), in quanto dichiarato inammissibile, non era idoneo ad integrare la circostanza esimente di cui all'art. 11 della I. 27 luglio 2000, n. 212;
e) non sussistevano i presupposti per accogliere la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia della UE.

2. Avverso la sentenza della CTR Idroenergia s.cons.r.I., poi incorporata in Compagnia Valdostana delle Acque Trading s.r.l. (hinc COVAT), proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

3. L'Agenzia delle dogane resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Prima di procedere all'esame dei motivi di ricorso, appare utile una rapida ricognizione della normativa applicabile ratione temporis alla fattispecie, anche a seguito delle modifiche al d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise - TUA) conseguenti alla attuazione, con d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 e a far data dal 01/06/2007, della direttiva n. 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. I testi normativi che si vanno ad esaminare non hanno subito modifiche rilevanti in questa sede ad opera del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. nella I. 26 aprile 2012, n. 44. 1.1. Ai sensi dell'art. 52, comma 1, TUA «l'energia elettrica (codice NC 2716) è sottoposta ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai 3 Cons. est. G.M. N consumatori finali ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio».

1.2. Obbligati al pagamento dell'accisa sono, tra gli altri, anche «gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio» (art. 53, comma 1, lett. b), TUA), purché non esclusi dal pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 52, comma 2, TUA. E, per quanto interessa in questa sede, non è sottoposta ad accisa solo l'energia elettrica «prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW» (art. 52, comma 2, lett. a), TUA).

1.3. L'officina di produzione è «costituita dal complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica esercitati da una medesima ditta, anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se ubicati in comuni diversi» (art. 54, comma 1, TUA).

1.4. I soggetti obbligati al pagamento delle accise e, in particolare, gli esercenti officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio, «hanno l'obbligo di denunciare preventivamente la propria attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di dichiarare ogni variazione (...)» (art. 53, comma 4, TUA). A seguito della denuncia, l'Ufficio competente, verificata la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge ed effettuati i necessari controlli, rilascia alle officine di produzione di energia elettrica una licenza di esercizio (art. 53, comma 7, TUA) e queste ultime sono tenute a presentare, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, «una dichiarazione di consumo annuale, contenente, (...), tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta relativo ad ogni mese solare, nonché l'energia elettrica prodotta, 4 Cons. est. G.M. N prelevata o immessa nella rete di trasmissione o distribuzione» (art. 53, commi 8 e 9, TUA).

1.5. Ai sensi dell'art. 55, comma 1, TUA, l'accertamento e la liquidazione dell'accisa sono effettuati proprio sulla base della menzionata dichiarazione di consumo annuale, mentre «il termine di prescrizione per il recupero dell'imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo», salva la sussistenza di fatti illeciti (art. 57, comma 2, TUA).

1.6. Infine, ai sensi dell'art. 52, comma 3, lett. b), TUA è esentata da accise l'energia elettrica «prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni».

1.7. La formulazione della disposizione riprende, sostanzialmente, il testo dell'art. 10, comma 6, della I. 13 maggio 1999, n. 133, che, con riferimento alle addizionali erariali, così recita: «Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui al Protocollo sui cambiamenti climatici, adottato a Kyoto il 10 dicembre 1997, l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni è esclusa dall'applicazione delle addizionali erariali (...)». Le menzionate addizionali erariali sono state poi abrogate dall'art. 28, comma 1, della I. 23 dicembre 2000, n. 388 che, peraltro, estende all'imposta erariale di consumo di cui all'art. 52 TUA «tutte le agevolazioni previste, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'addizionale erariale sull'energia elettrica» (art. 28, comma 3, della I. n. 388 del 2000), con disposizione poi assorbita dalla nuova formulazione dell'art. 52 TUA, conseguente alla novella di cui al d.lgs. n. 26 del 2007. 1.8. Va, infine, ricordato che, l'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 1999, attuativo della direttiva n. 96/92/CE del 19 dicembre 1996, 5 Cons. est. G.M. N concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, stabilisce che, agli effetti del menzionato decreto, «Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

2. Dalla lettura coordinata delle superiori disposizioni si evince che, ai fini della presente controversia, tutte le officine di produzione di energia elettrica per uso proprio sono soggetti obbligati al pagamento delle accise e devono denunciare preventivamente la propria attività, ottenere il rilascio di una licenza di esercizio e depositare annualmente una dichiarazione di consumo.

2.1. Sono, dunque, soggetti obbligati al pagamento delle accise anche gli autoproduttori indicati dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 1999 e, specificamente, quei soggetti che producono energia elettrica e la utilizzano in misura non inferiore al settanta per cento annuo per uso proprio ovvero per uso degli appartenenti ai consorzi o alle società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili.
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