Cass. pen., sez. II, sentenza 15/09/2022, n. 34218

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 15/09/2022, n. 34218
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34218
Data del deposito : 15 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FUSARO MARCO nato a NAPOLI il 20/02/1977 avverso l'ordinanza del 10/01/2022 del TRIB. LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
sentite le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv.to C la quale chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza in data 10 gennaio 2022, il tribunale del riesame di Genova, in accoglimento dell'appello avanzato dal pubblico ministero, ripristinava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di F M attualmente inda gato del reato di concorso in furto aggravato.

1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore del F, avv.to C, con atto depositato presso il tribunale di Napoli e pervenuto alla cancelleria del riesame il successivo 4-2-2022, deducendo con distinti motivi: - violazione di legge ex art. 606 lett. c) cod.proc.pen. per violazione dell'art. 125 cod.proc.pen. ed omessa motivazione circa le specifiche repliche ed argomentazioni difensive avanzate dalla difesa del ricorrente con memoria depositata nel corso del procedimento ;
- violazione di legge ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per inosservanza od erronea applicazione dell'art. 275 cod.proc.pen. nonché apparenza e illo gicità della motivazione circa l'asserita inadeguatezza della misura domiciliare a fronteggiare il pericolo di recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO .

2.1 II ricorso è proposto fuori termine e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero ai sensi della particolare disciplina dettata dall'art. 311 cod.proc.pen. in tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti adottati dal tribunale della libertà in tema di misure cautelari personali:" l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento". Stabilito, quindi, che il termine perentorio per la proposizione del ricorso è quello di 10 giorni, va poi rammentato come le Sezioni Unite abbiano affermato che in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. (Sez. U - , n. 1626 del 24/09/2020 (dep. 14/01/2021 ) Rv. 280167 - 01). Il principio risulta ribadito da altre pronunce a mente delle quali il ricorso per cassazione presentato nella cancelleria del giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento cautelare impugnato è ammissibile soltanto ove esso sia pervenuto tempestivamente anche alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività - salvi i casi espressamente previsti dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. - è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. (Sez. 3, n. 14774 del 05/03/2020, Rv. 278776-01). Orbene, l'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame, comporta affermare la tardività del ricorso posto che il provvedimento del tribunale del riesame di Genova risulta comunicato all'indagato personalmente in data 15 gennaio, che il ricorso veniva depositato presso il tribunale di Napoli il 20 gennaio 2022 e perveniva alla cancelleria del riesame di Genova solo il successivo 4 febbraio 2022 (vedi annotazione del cancelliere in calce al provvedimento impugnato). Così che al 4 febbraio 2022 quando il ricorso perveniva al giudice competente il termine di dieci giorni dalla notifica del provvedimento, avvenuta per l'indagato il 15 gennaio ed il precedente 12 gennaio per il difensore, era già irrimediabilmente trascorso. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.;
alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
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