Cass. civ., sez. I, ordinanza 11/05/2022, n. 15052

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 11/05/2022, n. 15052
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15052
Data del deposito : 11 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26845/2017 proposto da J H, elettivamente domiciliato in Roma, via F. Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’avv. A M, che lo rappresenta e difende unitamente agli avv. D S e N M, per procura speciale a margine del ricorso, ricorrente controricorrente sul ricorso incidentale;

contro

Comunità Comprensoriale Valle Isarco, elettivamente F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26845/2017 Numero sezionale 1755/2022 Numero di raccolta generale 15052/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 domiciliata in Roma, via Bassano del Grappa n. 24, presso lo studio dell’avv. M C, che la rappresenta e difende unitamente agli avv. P P e A B, per procura speciale in calce al controricorso, controricorrente e ricorrente incidentale;
e con Comune di Naz Sciaves, intimato;
avverso la sentenza n. 98/2017 della Corte d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, depositata il 22.7.2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29.4.2022 dal Cons. A Z.

FATTI DI CAUSA

J H era proprietario di due terreni, originariamente destinati a bosco e da molti anni locati alla Comunità Comprensoriale Valle Isarco per la realizzazione e la gestione di una discarica, che vennero infine espropriati dall’ente pubblico, liquidando una indennità di € 12 per metro quadro, in ragione di un valore stimato in € 4, moltiplicato per il coefficiente 3 previsto dall’art. 13 della legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 10/1991 in favore del proprietario che coltiva direttamente l’area espropriata. Contro la stima, J H propose opposizione, che F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26845/2017 Numero sezionale 1755/2022 Numero di raccolta generale 15052/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 venne parzialmente accolta dalla Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, raddoppiando l’indennizzo (valore unitario al metro quadro di € 8, moltiplicato per il coefficiente n. 3). Contro la sentenza della Corte d’Appello, il proprietario espropriato propose un primo ricorso per cassazione, al quale la Comunità Comprensoriale Valle Isarco replicò con controricorso, nel quale propose, a sua volta, due motivi di ricorso incidentale. Questa Corte, con sentenza n. 8313/2015, respinse il ricorso di J H e accolse il ricorso incidentale dell’ente pubblico, affermando in particolare il seguente principio di diritto: «al fine di determinare l’indennità di espropriazione di terreni agricoli, perché non edificabili né edificati, il giusto prezzo da attribuire ai medesimi dev’essere valutato tenendo conto del "tipo di coltura in atto" (L.P. Bolzano n. 10 del 1991, art. 8, comma 3, succ. mod.) sulla base delle loro concrete caratteristiche al momento del decreto di stima;
pertanto, si devono valutare le possibilità concrete ed effettive di trarre reddito, escludendo quelle astratte e prescindendo dalle pur legittime aspettative del proprietario di utilizzarli per determinati scopi produttivi, seppure abbiano costituito oggetto di un obbligo assunto in via negoziale da terzi, se divenuto concretamente ineseguibile, come accaduto nella fattispecie in esame.».F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26845/2017 Numero sezionale 1755/2022 Numero di raccolta generale 15052/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 All’esito del giudizio di rinvio, attivato su ricorso della Comunità Comprensoriale Valle Isarco, la Corte d’Appello rigettò l’opposizione di J H, confermando l’ammontare dell’indennizzo liquidato dall’ente pubblico, pari ad € 4 al metro quadro, sempre moltiplicati per il coefficiente 3, per un totale di € 197.520. Contro tale sentenza J H ha proposto nuovamente ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi;
la Comunità Comprensoriale Valle Isarco ha replicato con controricorso contenente due motivi di ricorso incidentale, al quale il ricorrente principale ha reagito con controricorso ai sensi dell’art. 371, comma 4, c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale, J H denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, comma 3, L.P. di Bolzano 10/1991 nella versione novellata dalla L.P. 4/2008 per erronea determinazione del giusto prezzo: omessa considerazione delle diverse caratteristiche di ciascuno dei due terreni espropriati (p.f. 301/1 e p.f. 302 C.C. Sciaves) alla data del 5.5.2005, in base a motivazione palesemente viziata (motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)». Il motivo è volto a contestare quella parte della motivazione della sentenza impugnata in cui la Corte d’Appello – dato atto del pacifico F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26845/2017 Numero sezionale 1755/2022 Numero di raccolta generale 15052/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 esaurimento della discarica realizzata, in forza di un contratto di locazione risalente al 1986, su uno dei due mappali e su parte dell’altro – ha ritenuto di poter considerare «vicina all’esaurimento», all’epoca dell’espropriazione (2005), anche la discarica estesa, in forza di un secondo contratto di locazione stipulato nel 1994, sulla parte residua del secondo mappale, corrispondente a un’area di m.q. 6.000. 1.1. Il motivo è inammissibile, perché in realtà non si prospetta una violazione o una falsa applicazione della norma secondo cui l’indennizzo deve essere parametrato al «giusto prezzo» del bene espropriato, ma piuttosto un accertamento del fatto non condiviso dalla parte e
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