Cass. civ., sez. III, sentenza 22/02/2023, n. 5475
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La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà, può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili; conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti.
Sul provvedimento
Testo completo
5475/2023 ORIGINALE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITÀ SANITARIA Dott. G TO - Presidente - Dott. L R - Consigliere - Udienza del 25/11/2022-(C Dott. CHIARA GRAZIOSI - Consigliere - Cha 5475 R.G.N. 35609/2019 Dott. E V - Consigliere - Dott. MARCO DELL'UTRI - Rel. Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso r.g. n. 35609/2019 proposto da: D O, elettivamente domiciliato in ROMA, Via della Frezza, 59 presso lo studio dell'avvocato G A che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
GENERALI ITALIA S.P.A., in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour 19, presso lo studio dell'avvocato M R che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
e MINERVA S.P.A. CASA DI CURA DELLA SALUTE;
FRANCO VINCENZINA;
SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI;
- intimati -
2022 2079 avverso la sentenza n. 4764/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI R.G.N. 35609/2019 - Udienza del 25/11/2022 FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza resa in data 2/10/2019, la Corte d'appello di Napoli, in accoglimento per quanto di ragione degli appelli principale e incidentale (rispettivamente) proposti dalla Minerva s.p.a. Casa di Cura Santa Maria della Salute e da D O, per quel che rileva in questa sede, ha rideterminato (in diminuzione) l'importo della condanna pronunciata dal giudice di primo grado a carico dei due appellanti in favore di Francesco F, per il risarcimento, a beneficio di quest'ultimo, dei danni dallo stesso subiti a seguito dell'intervento chirurgico di osteosintesi eseguito dall'O sulla persona del F presso la casa di Cura Santa Maria della Salute.
2. Con la stessa decisione, il giudice d'appello ha confermato il rigetto pronunciato dal primo giudice in relazione alla domanda di manleva proposta dall'O nei confronti di Ina Assitalia Assicurazioni s.p.a. (successivamente Generali Italia s.p.a.), in ragione dell'intervenuta prescrizione del corrispondente diritto dell'assicurato.
3. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui ha individuato specifici profili di responsabilità colposa, tanto a carico della struttura sanitaria ospitante (con particolare riguardo all'origine nosocomiale dell'infezione che ebbe a colpire il paziente), quanto in relazione alla condotta terapeutica del medico (per le rilevanti lacune assistenziali specificamente individuate in sentenza), condividendo i presupposti e le analisi condotte nella consulenza tecnica d'ufficio svolta nel corso del giudizio di primo grado, confermando, da ultimo, il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione rilevata dal primo giudice in relazione al diritto dell'O di vedersi garantito dalla propria compagnia assicuratrice.
4. Avverso la sentenza d'appello, D O ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d'impugnazione. Udienza del 25 novembre 2022 - R.G. n. 35609/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri 5. Generali Italia s.p.a. ha depositato controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale, condizionato all'accoglimento del ricorso principale, sulla base di due motivi d'impugnazione.
6. Vincenzina F, quale erede di Francesco F, la Minerva s.p.a. Casa di Cura della Salute e la Società Reale Mutua di Assicurazione (quest'ultima già chiamata in causa dalla struttura sanitaria convenuta, fini di manleva) non hanno svolto difese in questa sede.
7. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.
8. D O e la Generali Italia s.p.a. hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l'applicazione alla data del 31 di- cembre 2022), non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto tempestiva richiesta di trattazione orale.
2. Con il primo motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1228, 1298 e 2055 c.c., nonché dell'art. 116 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di procedere alla necessaria distinzione delle specifiche posizioni nella specie ascrivibili alla struttura sanitaria convenuta e al medico curante, 4 Udienza del 25 novembre 2022 R.G. n. 35609/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri al fine di pervenire all'esclusione della responsabilità dell'O nella causazione dei danni denunciati dal paziente o, quantomeno, al relativo accertamento in una misura significativamente inferiore a quella imputabile alla struttura sanitaria convenuta, atteso il prevalente rilievo, in relazione alle conseguenze dannose subite dal F, dell'origine nosocomiale dell'infezione dallo stesso contratta, con la conseguente opportuna ripartizione dell'obbligazione risarcitoria in misura non paritaria tra i convenuti, una volta superata la presunzione di uguaglianza delle responsabilità debitorie sancita dall'art. 1298 c.c. in materia di obbligazioni solidali.
3. Il motivo è inammissibile.
4. Dev'essere preliminarmente rilevata l'inammissibilità della censura avanzata dal ricorrente ove la stessa intenda porsi alla stregua di un rivendicato accertamento vòlto ad escludere la responsabilità del medico in relazione ai danni subiti dal paziente (in considerazione del carattere asseritamente assorbente, sul piano causale, della responsabilità della casa di cura). 5. È appena il caso di evidenziare come, nel rivendicare tale accertamento, il ricorrente si sia limitato alla mera prospettazione di una rivalutazione nel merito dei fatti di causa, senza neppure considerare gli specifici profili di colpa concretamente rinvenuti a suo carico in relazione ai danni sofferti dal paziente, che la corte territoriale ha avuto cura di identificare e analizzare in motivazione, senza che il ricorrente abbia in alcun modo prospettato il ricorso di un alcun omesso esame di fatti specifici in ipotesi destinati ad assumere rilievo ai fini della decisione della controversia.
6. Parimenti inammissibile deve ritenersi la censura in esame nella parte in cui invoca una ripartizione di responsabilità