Cass. civ., sez. III, decreto 15/11/2024, n. 29567

CASS
Decreto
15 novembre 2024
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15 novembre 2024

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La liquidazione delle spese sostenute, davanti al giudice di appello, per lo svolgimento della procedura di sospensione dell'esecuzione della sentenza, ai sensi dell'art. 373 c.p.c., può essere chiesta alla Corte di cassazione, previa specifica e documentata istanza depositata nei termini di cui all'art. 372 c.p.c., anche in caso di definizione del giudizio di legittimità con decreto ai sensi degli artt. 380-bis, comma 2, e 391 c.p.c.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, decreto 15/11/2024, n. 29567
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29567
Data del deposito : 15 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 20593/2023 Numero sezionale 1028/2024 Numero di raccolta generale 29567/2024 Data pubblicazione 15/11/2024 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20593/2023 R.G. proposto da: DE MA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia 395, presso lo studio dell'avvocato Francesco TALLARICO, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio RUSSO ([...]– claudiorusso@avvocatinapoli.legalmail.it) -ricorrente-

contro

LO IS RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio NARDONE ([...]- avv.antonionardone@pec.it) -controricorrente- nonché

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA -intimato- Numero registro generale 20593/2023 Numero sezionale 1028/2024 Numero di raccolta generale 29567/2024 avverso la SENTENZA della CORTE di APPELLO di NAPOLI n. Data pubblicazione 15/11/2024 3325/2023 depositata in data 11/07/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;

considerato che

è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente

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