Cass. civ., sez. II, sentenza 30/06/2021, n. 18550
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 4111-2018 proposto da: SCHMITTNER MARIA THERESIA, in proprio, rappresentata e difesa da sé medesima giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
A A, EL HANNACHI RAJA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
FERICO CONFALONIERI
5, presso lo studio dell'avvocato L M, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato A M, giusta procura in SL calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 142/2017 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI di BOLZANO, depositata il 09/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2020 dal Consigliere C B M I;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A P, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato DICO COMITO, con delega scritta dell'Avvocato SCHMITTNER MARIA THERESIA, che ha chiesto di riportarsi agli atti depositati;
udito l'Avvocato FERICA MANZI, con delega scritta dell'Avvocato L M, difensore dei resistenti, che ha chiesto di riportarsi al controricorso;
i é R.G. 4111/2018
FATTI DI CAUSA
1. La società Vettori Immobilien sas ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Bolzano il decreto n. 1708/2013, che ha ingiunto a M T S il pagamento di euro 96.800, quale penale prevista, per la violazione della clausola "mandato in esclusiva", dal contratto di mediazione concluso tra le parti per la vendita di alcuni terreni agricoli. S ha proposto opposizione avverso il decreto. Il Tribunale di Bolzano, rilevato d'ufficio il difetto di rappresentanza di Stner, non essendo il contratto stato sottoscritto anche dalla figlia, comproprietaria dei terreni, con sentenza n. 622/2016 ha dichiarato la nullità del contratto e ha condannato l'opponente al pagamento di euro 10.500, a titolo di risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale (avendo Vettori confidato nel potere di rappresentanza dell'opponente, che si era dichiarata procurator della figlia).
2. La sentenza è stata impugnata da Vettori con appello principale. S ha fatto valere appello incidentale, condizionato alla dichiarazione della, contestata, ammissibilità dell'appello, chiedendo la condanna di controparte a restituire 10.500 euro. La Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza 9 dicembre 2017, n. 142, respinte le eccezioni di inammissibilità dell'appello principale, lo ha esaminato nel merito e ha, in particolare, ritenuto fondati il quarto e il sesto motivo, che censuravano la declaratoria di nullità del contratto: ha ritenuto che, pur in caso di più titolari del diritto di proprietà sul bene da porre in vendita, l'iniziativa di incaricare un mediatore perché individui il futuro acquirente può provenire da uno solo o da alcuni dei comproprietari, ne vi è necessità, per la validità dell'incarico al mediatore, che vi sia coincidenza soggettiva tra chi lo conferisce e chi in seguito intervenga a stipulare il negozio, avendo ad oggetto l'incarico conferito solo il "mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare" (art. 1754 c.c.), il fatto che il bene sia in comproprietà non incide sulla validità del contratto di mediazione;
la Corte d'appello ha così accertato che Schmittler era effettivamente debitrice dell'appellante per l'importo di euro 96.800, ossia l'importo indicato nella fattura posta alla base del decreto ingiuntivo.
3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione M T S. Resistono con
- ricorrente -
contro
A A, EL HANNACHI RAJA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
FERICO CONFALONIERI
5, presso lo studio dell'avvocato L M, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato A M, giusta procura in SL calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 142/2017 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI di BOLZANO, depositata il 09/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2020 dal Consigliere C B M I;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A P, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato DICO COMITO, con delega scritta dell'Avvocato SCHMITTNER MARIA THERESIA, che ha chiesto di riportarsi agli atti depositati;
udito l'Avvocato FERICA MANZI, con delega scritta dell'Avvocato L M, difensore dei resistenti, che ha chiesto di riportarsi al controricorso;
i é R.G. 4111/2018
FATTI DI CAUSA
1. La società Vettori Immobilien sas ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Bolzano il decreto n. 1708/2013, che ha ingiunto a M T S il pagamento di euro 96.800, quale penale prevista, per la violazione della clausola "mandato in esclusiva", dal contratto di mediazione concluso tra le parti per la vendita di alcuni terreni agricoli. S ha proposto opposizione avverso il decreto. Il Tribunale di Bolzano, rilevato d'ufficio il difetto di rappresentanza di Stner, non essendo il contratto stato sottoscritto anche dalla figlia, comproprietaria dei terreni, con sentenza n. 622/2016 ha dichiarato la nullità del contratto e ha condannato l'opponente al pagamento di euro 10.500, a titolo di risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale (avendo Vettori confidato nel potere di rappresentanza dell'opponente, che si era dichiarata procurator della figlia).
2. La sentenza è stata impugnata da Vettori con appello principale. S ha fatto valere appello incidentale, condizionato alla dichiarazione della, contestata, ammissibilità dell'appello, chiedendo la condanna di controparte a restituire 10.500 euro. La Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza 9 dicembre 2017, n. 142, respinte le eccezioni di inammissibilità dell'appello principale, lo ha esaminato nel merito e ha, in particolare, ritenuto fondati il quarto e il sesto motivo, che censuravano la declaratoria di nullità del contratto: ha ritenuto che, pur in caso di più titolari del diritto di proprietà sul bene da porre in vendita, l'iniziativa di incaricare un mediatore perché individui il futuro acquirente può provenire da uno solo o da alcuni dei comproprietari, ne vi è necessità, per la validità dell'incarico al mediatore, che vi sia coincidenza soggettiva tra chi lo conferisce e chi in seguito intervenga a stipulare il negozio, avendo ad oggetto l'incarico conferito solo il "mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare" (art. 1754 c.c.), il fatto che il bene sia in comproprietà non incide sulla validità del contratto di mediazione;
la Corte d'appello ha così accertato che Schmittler era effettivamente debitrice dell'appellante per l'importo di euro 96.800, ossia l'importo indicato nella fattura posta alla base del decreto ingiuntivo.
3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione M T S. Resistono con
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi