Cass. pen., sez. I, sentenza 28/06/2023, n. 43528

CASS
Sentenza
28 giugno 2023
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28 giugno 2023

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In tema di ordinamento penitenziario, è legittima la disposizione del regolamento d'istituto che, incidendo sulle sole modalità di esercizio del relativo diritto, stabilisca il divieto di cottura dei cibi in determinate fasce orarie, a condizione che riguardi tutti i detenuti e non solo quelli sottoposti al regime detentivo di cui all'art. 41-bis ord. pen., risolvendosi, in tal caso, in un'ingiustificata differenziazione del regime penitenziario, tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/06/2023, n. 43528
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43528
Data del deposito : 28 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

43528-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CA BONI -- Presidente - Sent. n. sez. 2478/2023 CC 28/06/2023 RA ALIFFI R.G.N. 35198/2022 DANIELE CAPPUCCIO Relatore EVA TOSCANI CARMINE RUSSO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO GIUSTIZIA nel procedimento promosso da DA NO RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Ministero della giustizia impugna l'ordinanza con cui, il 18 maggio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo ex art. 35 bis, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354, proposto avverso il provvedimento del 16 dicembre 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Cuneo ha accolto il reclamo proposto da SC MO, sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis del medesimo plesso normativo in ordine, tra l'altro, alla limitazione a determinate fasce orarie della possibilità, per i detenuti sottoposti al menzionato regime, di cucinare.

2. Il ricorrente deduce, in chiave sia di violazione di legge che di vizio di motivazione, che il Tribunale di sorveglianza non ha fatto corretta applicazione dell'istituto, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, omettendo, in particolare, di enunciare le ragioni che lo hanno indotto a ritenere che l'amministrazione abbia esercitato la propria potestà organizzativa in modo esorbitante ed arbitrario. ห Rileva, al riguardo, che la previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi costituisce, in linea di principio, un legittimo esercizio della potestà riconosciuta all'Amministrazione penitenziaria dall'art. 36, lett. b), d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà»), che demanda al regolamento interno a ciascun istituto la disciplina degli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta. Posto, allora, che il legislatore ha attribuito all'amministrazione tale potere, non può dirsi aggiunge che esso sia stato esercitato illegittimamente per il - - solo fatto che i detenuti ristretti negli altri circuiti siano autorizzati a cuocere il cibo senza limitazioni di orario, detta differenziazione trovando, piuttosto, adeguata giustificazione nella peculiarità delle condizioni detentive dei detenuti sottoposti a regime differenziato, che, diversamente da quelli in regime ordinario, trascorrono la maggior parte del tempo nella propria camera detentiva.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e, pertanto merita accoglimento. 2 2. Il tema dell'ambito di esplicazione del diritto, per i detenuti sottoposti a regime detentivo differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, di cottura dei cibi è stato oggetto di approfondimento applicativo e giurisprudenziale a partire dalla sentenza n. 186 del 2018, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater, lett. f), nella parte in cui imponeva all'amministrazione penitenziaria di adottare tutte le misure di sicurezza volte ad assicurare l'assoluta impossibilità, per quella categoria di detenuti, di cuocere cibi.

3. In proposito, l'originario indirizzo, secondo cui la

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