Cass. pen., sez. II, sentenza 28/02/2023, n. 08662
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di P A, nato a Palermo il 28.7.1991, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 25.1.2021;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. P C;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M E G che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui, in data 7.2.2020, il Tribunale del capoluogo siculo aveva dichiarato A P responsabile del delitto di truffa e lo aveva perciò condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 150 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile in cui favore aveva liquidato le spese;
2. ricorre per cassazione il difensore del P lamentando:
2.1 violazione degli artt. 120 e 640 cod. pen., 125, 531 e 546 cod. proc. pen.;
2.2 falsa applicazione degli artt. 640 cod. pen.;
125 e 546 cod. proc. pen.;
2.3 falsa applicazione dell'art. 131bis cod. pen.;
2.4 falsa applicazione degli artt. 62 n. 4 cod. pen., 62bis cod. pen. e 546 cod. proc. pd;
2.5 violazione degli artt. 538 e ssgg. cod. proc. pen.: quanto all'assenza di legittimazione a sporgere querela) rileva che la Corte territoriale ha respinto il rilievo formulato con l'atto di appello circa la legittimazione del Comito a sporgere querela sostenendo che costui avesse subito un danno patrimoniale che, tuttavia, è dallo stesso capo di imputazione che risulta insussistente ovvero meramente potenziale ed ipotetico;
segnala che la argomentazione della Corte di appello è, sul punto, meramente assertiva;
quanto alla mancanza degli elementi strutturali del delitto di truffa) rileva che la condotta del ricorrente era consistita nel far sottoscrivere delle mere proposte contrattuali il cui perfezionamento sarebbe avvenuto soltanto una volta contattato l'utente per telefono;
segnala il travisamento delle deposizione del teste Sposito ma, anche, la irrazionalità delle conclusioni cui è pervenuta la Corte di appello sulla scorta delle parole del medesimo che erano state chiaramente travisate, come risulta dal testo delle sit acquisite al fascicolo del dibattimento sull'accordo delle parti;
sottolinea, ancora, come la Corte di appello abbia tratto, dalle dichiarazioni del D'Anna, pacificamente dubitative, un risultato di certezza sul fatto che il P avesse percepito la provvigione in relazione alla proposta contrattuale;
quanto alla illogica motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilit0 richiama la motivazione con cui la Corte ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. e ne sottolinea lOillogicità unitamente al travisamento del dato fattuale ivi richiamato;
quanto alla illogicità manifesta della motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e su quella di cui all'art. 62 n.4 cod. pen.) richiama la motivazione spesa dalla Corte di appello sottolineando come essa si fondi su un orientamento non pacifico ed anzi contrastato da altra opinione ben più aderente al dato normativo che vuole il danno ancorato esclusivamente al pregiudizio patrimoniale patito dalla vittima.Quanto all'apodittico metodo utilizzato per la ricostruzione del danno) segnala che la questione del danno ha avuto rilievo anche sul piano delle statuizioni civili e che la Corte ha fatto riferimento, per la loro quantificazione, ad elementi non desumibili dalla istruttoria sia per quanto concerne
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. P C;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M E G che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui, in data 7.2.2020, il Tribunale del capoluogo siculo aveva dichiarato A P responsabile del delitto di truffa e lo aveva perciò condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 150 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile in cui favore aveva liquidato le spese;
2. ricorre per cassazione il difensore del P lamentando:
2.1 violazione degli artt. 120 e 640 cod. pen., 125, 531 e 546 cod. proc. pen.;
2.2 falsa applicazione degli artt. 640 cod. pen.;
125 e 546 cod. proc. pen.;
2.3 falsa applicazione dell'art. 131bis cod. pen.;
2.4 falsa applicazione degli artt. 62 n. 4 cod. pen., 62bis cod. pen. e 546 cod. proc. pd;
2.5 violazione degli artt. 538 e ssgg. cod. proc. pen.: quanto all'assenza di legittimazione a sporgere querela) rileva che la Corte territoriale ha respinto il rilievo formulato con l'atto di appello circa la legittimazione del Comito a sporgere querela sostenendo che costui avesse subito un danno patrimoniale che, tuttavia, è dallo stesso capo di imputazione che risulta insussistente ovvero meramente potenziale ed ipotetico;
segnala che la argomentazione della Corte di appello è, sul punto, meramente assertiva;
quanto alla mancanza degli elementi strutturali del delitto di truffa) rileva che la condotta del ricorrente era consistita nel far sottoscrivere delle mere proposte contrattuali il cui perfezionamento sarebbe avvenuto soltanto una volta contattato l'utente per telefono;
segnala il travisamento delle deposizione del teste Sposito ma, anche, la irrazionalità delle conclusioni cui è pervenuta la Corte di appello sulla scorta delle parole del medesimo che erano state chiaramente travisate, come risulta dal testo delle sit acquisite al fascicolo del dibattimento sull'accordo delle parti;
sottolinea, ancora, come la Corte di appello abbia tratto, dalle dichiarazioni del D'Anna, pacificamente dubitative, un risultato di certezza sul fatto che il P avesse percepito la provvigione in relazione alla proposta contrattuale;
quanto alla illogica motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilit0 richiama la motivazione con cui la Corte ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. e ne sottolinea lOillogicità unitamente al travisamento del dato fattuale ivi richiamato;
quanto alla illogicità manifesta della motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e su quella di cui all'art. 62 n.4 cod. pen.) richiama la motivazione spesa dalla Corte di appello sottolineando come essa si fondi su un orientamento non pacifico ed anzi contrastato da altra opinione ben più aderente al dato normativo che vuole il danno ancorato esclusivamente al pregiudizio patrimoniale patito dalla vittima.Quanto all'apodittico metodo utilizzato per la ricostruzione del danno) segnala che la questione del danno ha avuto rilievo anche sul piano delle statuizioni civili e che la Corte ha fatto riferimento, per la loro quantificazione, ad elementi non desumibili dalla istruttoria sia per quanto concerne
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