Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/03/2009, n. 5458
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In tema di procedura di mobilità dei dipendenti pubblici da un'Amministrazione ad un'altra, con l'assegnazione del dipendente in mobilità, comunicata all'Amministrazione che ha deliberato di coprire una vacanza nel suo organico, si perfeziona il diritto del dipendente medesimo alla prosecuzione del rapporto di lavoro presso l'Amministrazione "ad quam". Ne consegue che, da questo momento, l'Amministrazione di destinazione non può più recedere dalla propria precedente determinazione e, dunque, deliberare la revoca del posto che intendeva coprire e rifiutare l'iscrizione nel ruolo del proprio personale del dipendente trasmigrato per mobilità. (Nella specie, l'Amministrazione di destinazione aveva deliberato la revoca del concorso per la copertura del posto solo dopo che la procedura di mobilità si era già conclusa e, quindi, aveva esercitato un inesistente "jus poenitendi", venendosi a trovare in una situazione di inadempienza, correttamente accertata dai giudici di merito).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. S S - Presidente di Sezione -
Dott. V A - Presidente di Sezione -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. B M - Consigliere -
Dott. G U - Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. A G - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 31879/2007 proposto da:
A USL N. *12* DI VIAREGGIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI 9, presso lo studio dell'avvocato C V, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato V E, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
B M, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato S B N, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A M, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 853/2007 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2009 dal Consigliere Dott. G A;
uditi gli avvocati Vincenzo COLACINO, Erminio VENTURA, Mario ANDREUCCI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del primo motivo (ago);
rinvio per il resto ad una sezione semplice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al tribunale di Lucca la d.ssa B Monica riferiva di aver prestato servizio presso il comune di Lucca con qualifica dirigenziale e che, a seguito di una ristrutturazione aziendale, era stata collocata in disponibilità a decorrere dal 31.12.2004, data dalla quale era stata iscritta nell'elenco del personale delle pubbliche amministrazioni in disponibilità tenuto dalla provincia di *Lucca* ai fini del suo ricollocamento obbligatorio presso altri enti pubblici, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 34 bis. Riferiva, ancora, la ricorrente che, con lettera del 3.10.2005, l'Azienda U.S.L. n. *12* di Viareggio aveva comunicato alla Regione Toscana ed alla Provincia di Lucca la propria intenzione di procedere alla indizione di due concorsi pubblici per la copertura delle posizioni di Dirigente Unità Operativa Complessa Affari Generali e Legali e di Dirigente U.O.C. Controllo di gestione, precisando che le assunzioni in oggetto erano necessarie per far fronte ad esigenze di servizio assolutamente indilazionabili.
Con nota del 13.10.2005, la Provincia di Lucca, preso atto della iscrizione nelle proprie liste della ricorrente, avente la medesima professionalità oggetto del concorso, aveva provveduto ad assegnarla in mobilità alla Azienda U.S.L. n. *12* di Viareggio per la copertura del posto di dirigente U.O.C. Affari Generali e legali. Ciò nonostante, l'Amministrazione convenuta, inutilmente sollecitata dalla esponente, non aveva proceduto alla sua assunzione in servizio, ma anzi aveva provveduto a bandire un concorso pubblico per la copertura del medesimo posto di dirigente della U.O.C. Affari generali e legali.
2. La B riferiva di avere allora presentato ricorso ex art.700 c.p.c., avanti al Tribunale di Lucca, chiedendo la sua immediata
immissione in servizio presso l'Azienda assegnataria. In tale giudizio la convenuta, nel contestare la domanda attrice, aveva sostenuto che la procedura di assunzione per il posto di dirigente della U.O.C..
Affari Generali che aveva dato luogo al provvedimento di assegnazione della Provincia di Lucca era stata formalmente revocata avendo deciso l'azienda di non procedere più ad alcuna assunzione per coprire tale posizione e che tale provvedimento di revoca avrebbe travolto anche gli effetti dell'assegnazione disposta dalla Provincia di Lucca, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 34 bis, facendo venir meno ogni diritto della ricorrente al transito in mobilità presso l'azienda sanitaria. In ogni caso, secondo la resistente, l'atto di assegnazione non avrebbe potuto far nascere in capo alla ricorrente alcun diritto soggettivo di transitare in mobilità. Infine la convenuta faceva rilevare come la B avesse già beneficiato di una precedente assegnazione disposta dalla Regione Toscana presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria *senese* e, pertanto, non avrebbe potuto essere assegnata per la seconda volta ad altro ente. Con ordinanza del 21.1.2006, il giudice del lavoro di Lucca accoglieva il ricorso cautelare.
Il provvedimento cautelare veniva però riformato, in sede di reclamo avanti al Tribunale di Lucca in composizione collegiale, in quanto, a suo giudizio, il precedente provvedimento di assegnazione della B all'Azienda Ospedaliera Universitaria *Senese*, con conseguente venir meno del suo stato di disponibilità, era ostativo ad una successiva assegnazione e, quindi, al sorgere di una posizione giuridica di diritto soggettivo.
3. Seguiva l'introduzione della causa di merito da parte della ricorrente al fine di veder definitivamente accertato il proprio diritto a prendere servizio presso l'amministrazione destinataria del provvedimento di assegnazione.
L'azienda convenuta contestava la domanda attrice, argomentando in ordine alla legittimità della revoca della procedura concorsuale, che aveva reso non più disponibili per la mobilità D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 34 bis, i due posti di dirigente amministrativo
presso l'Azienda U.S.L. n. *12* di Viareggio.
La causa, senza necessità di svolgimento di attività istruttoria, è stata decisa dal tribunale di Lucca che con sentenza n. 442/06, emessa il 30.11.2006, accertava il diritto della ricorrente B ad essere assunta presso l'Azienda U.S.L. n. *12* Versilia di Viareggio, con conseguente ordine all'azienda convenuta di ammetterla in servizio previa iscrizione nei propri ruoli. L'amministrazione resistente è stata, altresì, condannata al risarcimento del danno patito dalla B, consistente nelle differenze retributive tra lo stipendio base di cui avrebbe goduto se fosse stata tempestivamente immessa in servizio e l'indennità fino ad allora percepita dal comune di Lucca. Con la medesima pronuncia sono state respinte le ulteriori domande formulate dalla ricorrente e l'amministrazione convenuta è stata condannata al pagamento delle spese di lite.
4. Con ricorso depositato in data 16 gennaio 2007 l'Azienda U.S.L. n. *12* di Viareggio ha proposto appello principale nei confronti della sentenza n. 442/06, emessa il 30.11.2006 dal giudice del lavoro del Tribunale di Lucca.
In particolare l'appellante deduceva per la prima volta - assumendo di essere venuto a conoscenza dei fatti solo nelle more del giudizio d'appello - la (asserita) nullità del rapporto dirigenziale che legava l'ente di provenienza - il comune di Lucca - e la B. L'appellata, ritualmente costituitasi, contestava la fondatezza dell'impugnazione avversaria, di