Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/11/2019, n. 30350

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/11/2019, n. 30350
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30350
Data del deposito : 21 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12312/2014 R.G. proposto da ARCOBALENO SERVICES S.C. A R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti A C, M A, con domicilio eletto presso l'avv. S S (presso Studio Legale Ghera), in Roma, viale delle Milizie, n. 1;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende come per legge;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 147/43/13 della Commissione Tributaria regionale della Lombardia depositata il 19 novembre 2013 udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 settembre 2019 dal Consigliere P A P C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. U D A, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte ricorrente, avv. A C;
udito il difensore della parte controricorrente, avv. C M P F D C L'Agenzia delle Entrate, sulla base di processo verbale redatto da funzionari dell'Inps, con il quale si contestava alla Arcobaleno Services s.c. a r.l. - società svolgente attività di trasporto merci su strada - di avere erogato, nell'anno 2006, a dieci lavoratori dipendenti somme a titolo di «indennità di trasferta» non assoggettate a ritenuta d'acconto nella misura del 50 per cento, perché ritenute esenti da imposta ai sensi del quinto comma dell'art. 51 (già 48) del t.u.i.r., emetteva ai danni della società avviso di accertamento, procedendo al recupero a tassazione di maggiore imposta IRPEF e alla irrogazione di sanzioni. Il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'atto impositivo veniva parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Lodi, che dichiarava che le somme erogate a titolo di indennità di trasferta dovessero essere assoggettate a tassazione, ai sensi del sesto comma dell'art. 51 del d.P.R. n. 917 del 1986, ma escludeva l'applicabilità delle sanzioni.In esito all'appello principale della società ed all'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate, la Commissione regionale della Lombardia rigettava il primo ed accoglieva il secondo. Riteneva, in particolare, che correttamente i giudici di primo grado, all'esito degli accertamenti risultanti dal verbale ispettivo dell'Inps, avevano riconosciuto ai dipendenti della Cooperativa la qualifica di «trasfertisti» e che «la continuità strutturale dell'attività» fosse sufficiente per far ritenere le indennità di trasferta concorrenti a formare il reddito nella misura del 50 per cento ai sensi dell'art. 51, sesto comma, del t.u.i.r. Considerato, altresì, che il legislatore era intervenuto a dirimere ogni dubbio con il d.l. 22 giugno 2000, n. 167, inserendo tra le indennità tassabili nella misura del 50 per cento anche le maggiorazioni di retribuzione corrisposte agli autotrasporatori a titolo di lavoro straordinario o in relazione alle trasferte, riteneva mancante nella fattispecie l'incertezza interpretativa che consentiva l'applicazione dell'art. 8 del digs. n. 546 del 1992. Avverso la sentenza ricorre, affidandosi a quattro motivi, la Arcobaleno Services s.c. a r.I., ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 cod. proc. civ. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della I. 27 luglio 2000, n. 212 e 3 della I. 7 agosto 1990, n. 241, e lamenta che il giudice di appello ha ritenuto assorbita l'eccezione di carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, che aveva costituito motivo di gravame avverso la sentenza di primo grado, incorrendo nel vizio di mancanza assoluta di motivazione o di motivazione apparente. Pur non disconoscendo la legittimità della motivazione per relationem, assume che la Commissione regionale non avrebbe valutato che con il verbale ispettivo dell'Inps si contestava alla società che al momento dell'assunzione dei lavoratori aveva concordato la retribuzione mensile netta a prescindere dal numero di giornate di lavoro da svolgere all'esterno della sede legale e che gli importi erogati a titolo di trasferta costituivano a tutti gli effetti parte integrante della retribuzione e non rivestivano natura risarcitoria, mentre con l'atto impositivo, attraverso una diversa ricostruzione delle circostanze di fatto, si imputava alla società di avere applicato la normativa di cui al quinto comma dell'art. 51 del t.u.i.r., anziché quella di cui al sesto comma della medesima disposizione normativa, e ciò sul presupposto che i dipendenti, svolgendo attività esterna alla sede sociale e compiendo spostamenti abituali e continui, fossero «trasfertisti». Secondo l'assunto difensivo della ricorrente, la decisione impugnata sarebbe, dunque, incorsa nei vizi denunciati anche perché avrebbe omesso di considerare che il verbale di accertamento dell'Inps, richiamato dall'avviso di accertamento, è stato revocato dall'Ente previdenziale in autotuela, con provvedimento emesso in data 26 aprile 2011 e ricevuto dalla società in data 18 maggio 2011, per cui l'atto impositivo non contiene alcuna motivazione, ma si riporta esclusivamente alla decrizione dei fatti contenuta nel verbale redatto dagli ispettori Inps.

2. Con il secondo motivo, la società deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 51, quinto comma e sesto comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dell'art. 11 della I. n. 467 del 1984 e dell'art. 6 del

CCNL

Logistica, Trasporto e Spedizioni, nonché contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Sostiene che, in fatto, è pacifico, perché mai contestato nei gradi del giudizio di merito e perché accertato nei verbali ispettivi, che: a) nei contratti di lavoro in questione era indicato, ex art. 1 d.lgs. 152 del 1997, il luogo del lavoro, ossia la sede operativa dell'impresa, da cui i lavoratori partivano, quotidianamente e abitualmente, per le consegne e presso la quale tornavano per la consegna dei resi;
che presso quella stessa sede i dipendenti lavoravano per buona parte della giornata per effettuare il carico e lo scarico delle merci e le operazioni accessorie;
b) i dipendenti effettuavano trasferte fuori del territorio comunale ove era posta la sede operativa e, talvolta, percorrevano distanze chilometriche ridotte, tali per cui non si configurava alcuna trasferta;
c) il numero dei giorni per i quali la società aveva erogato la indennità ai dipendenti, come emergeva dalle buste paga, era sempre inferiore al
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