Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/04/2004, n. 7272

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/04/2004, n. 7272
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7272
Data del deposito : 16 aprile 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Raffaele - Primo Presidente f.f. -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
MO PI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. GENOVESI 3, presso lo studio dell'avvocato EUGENIO MERLINO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 108/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 06/07/00;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12/02/04 dal Consigliere Dott. FOGLIA Raffaele;

uditi gli avvocati Silvano PICCININNO, per delega dell'avvocato Mattia PERSIANI, Eugenio MERLINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per il rigetto del secondo motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 25.3.1998 al Pretore di Milano, l'avv. Pietro Mosca esponeva di aver maturato sin dal 1.12.1982 il diritto alla pensione di vecchiaia, e lamentava che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense non gli aveva aggiornato la medesima pensione ai sensi degli artt. 26 e 27 della legge n. 141 del 1992. Il ricorrente lamentava altresì che la Cassa aveva liquidato - a far data dal 1.12.1987 - il supplemento di pensione applicando, per il relativo calcolo, i coefficienti dell'anno 1986 e non già quelli dell'anno di maturazione e cioè del 1987. L'avv. Mosca, chiedeva, infine, la condanna della Cassa alla rivalutazione della pensione previa applicazione del coefficiente ISTAT pari al 18,7% dal 1^ gennaio 1983, in poi e, la condanna della medesima Cassa al pagamento, a far data dal 1.1.1983 della pensione di vecchiaia nella misura annua di lire 12.080.000, oltre rivalutazione ISTAT ed accessori di legge, nonché ad aggiornare la pensione erogando il supplemento maturato dal 1.12.1987 nella misura annua di lire 1.343.792.
La Cassa convenuta si costituiva in giudizio contestando le pretese di controparte, ma il Pretore adito, con sentenza del 16.3.1999, condannava la Cassa convenuta ad aggiornare, a far data dal 1.1.1983 la pensione dovuta al ricorrente applicando alla stessa l'indice ISTAT del 18,7% e successivi, ed a riliquidare in favore dell'avv. Mosca le conseguenti differenze dei ratei di pensione nei limiti della prescrizione decennale a decorrere dalla data di notifica del ricorso introduttivo, con interessi legali, rivalutazione e spese. A seguito di gravame proposto dalla Cassa, la Corte di appello di Milano confermava per intero la decisione pretorile, con sentenza del 5.7.2000, per la cui cassazione la medesima Cassa ha proposto ricorso affidato a due motivi.
Resiste l'avv. Mosca con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c.. Su richiesta della Cassa ricorrente, la Sezione Lavoro di questa Corte - ritenuto trattarsi di questioni di massima importanza riproposte nonostante la pronunzia di queste Sezioni Unite n. 8684 del 1996 - ha rimesso, con ordinanza interlocutoria, gli atti al Primo Presidente il quale ha nuovamente investito queste Sezioni Unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Questione sollevata dal ricorso.
Con entrambi i motivi, congiuntamente esaminabili in quanto strettamente connessi logicamente - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 26, primo ed ultimo comma, e 27 ultimo comma della legge n. 576 del 1980 -lamenta la Cassa forense che erroneamente la sentenza impugnata ha affermato il diritto dell'intimato alla rivalutazione della pensione già dal 1^ gennaio 1983 anziché dal 1^ gennaio 1984.
Lamenta altresì il ricorrente (con il secondo connesso motivo) che la sentenza impugnata aveva violato ulteriormente l'art. 16 cit. laddove aveva riconosciuto la rivalutazione della sua pensione, ancorché liquidata nel 1982.
La censura, complessivamente considerata, pone, in sintesi, il seguente interrogativo: deve la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, nel procedere alla rivalutazione delle pensioni di vecchiaia già liquidate in favore, degli avvocati, effettuare tale rivalutazione assumendo come decorrenza iniziale il 1^ gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale avviene il pensionamento o tali pensioni debbono essere rivalutate al far data dal 1^ gennaio del secondo anno successivo al maturare del diritto a pensione?
Proprio perché su tale questione viene chiesto a queste Sezioni Unite di riesaminare la propria posizione già assunta con riferimento a fattispecie identica (sent. 4.10.1996, n. 8684), appare necessario premettere una più ampia considerazione intorno alla disciplina previdenziale di settore.

2. Cenni sul sistema della previdenza forense.
La Cassa di previdenza forense è stata istituita con legge 8 gennaio 19S2, n. 6, successivamente più volte modificata. Il sistema normativo della previdenza forense è stato poi profondamente riformato ed analiticamente disciplinato con la legge 20 settembre 1980, n. 576, che ha costruito un sistema di tipo solidaristico,
piuttosto che mutualistico, caratterizzato dalla non corrispondenza tra rischi e contribuzione e dalla irrilevanza della proporzionalità tra contributi e prestazioni previdenziali, in quanto i contributi versati non vengono imputati alla pensione del singolo professionista, ma di essi la Cassa fa una gestione collettiva, provvedendo a determinare l'ammontare delle singole pensioni, che non possono scendere sotto un livello minimo, secondo i parametri di legge. Pertanto, alla erogazione dei vari trattamenti previdenziali (oltre alla pensione di vecchiaia, alla quale la questione in esame si riferisce, la Cassa eroga anche trattamenti pensionistici di anzianità, invalidità, ed in favore dei superstiti) provvede direttamente la CNPAF, su domanda degli aventi diritto, utilizzando i fondi derivanti dai versamenti effettuati dagli iscritti, sotto forma di contributi soggettivi obbligatori (art. 10) e contributi integrativi (art. 11). L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti i professionisti che esercitano la professione con carattere di continuità (art. 22).
Nel sistema esistono peraltro anche delle significative deviazioni rispetto al principio solidaristico, quali la possibilità per gli avvocati di chiedere il rimborso dei contributi versati in caso di mancato perfezionamento dei requisiti per aver diritto al trattamento previdenziale.
Il sistema complessivo ha caratteristiche del tutto diverse rispetto al sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti, siano essi pubblici o privati ed anche rispetto alla previdenza dettata per artigiani e commercianti, tanto che i diversi sistemi sono sostanzialmente non comunicanti.
Una così profonda diversità non solo nella concreta disciplina, ma anche a livello di principi generali, preclude qualsiasi possibilità di un richiamo alla disciplina generale per risolvere semplici dubbi interpretativi relativi alla legge previdenziale forense, ed ancor più preclude la possibilità di estensione analogica delle norme generali per colmare eventuali o supposte lacune della disciplina specifica.
Invece, ai principi ispiratori della legge n. 576 del 1980 si sono poi richiamate varie leggi previdenziali di categoria, che hanno provveduto a dotare di una autonoma e compiuta disciplina i sistemi previdenziali di numerose categorie professionali, che si richiamano quindi a principi ispiratori simili a quelli della previdenza forense anche se hanno una disciplina del tutto distinta da essa. Il sistema normativo delineato dalla legge 576 del 1980 è stato in parte modificato dalla legge n. 141 del 1992, che però non ne ha stravolto le linee di fondo ne' i principi ispiratori, introducendo alcuni interventi sostanzialmente migliorativi, sia dal punto di vista quantitativo che dei requisiti, del trattamento previdenziale degli avvocati.
Circa i punti essenziali delle modifiche, è sufficiente rilevare che la legge del 1992 ha aumentato i coefficienti da utilizzare per il calcolo delle pensioni, ha disposto l'aumento delle pensioni minime, ha fissato un tetto minimo per le pensioni di invalidità e indirette facendo venir meno alcune preclusioni al percepimento delle pensioni di inabilità ed invalidità, ha modificato la misura dei contributi da versare, ha introdotto il principio della infrazionabilità degli anni di iscrizione alla cassa, cosicché sia il primo che l'ultimo anno vengono calcolati per l'intero sebbene il professionista sia stato iscritto, in relazione ad essi, solo per alcuni mesi. La successiva legge n. 335 del 1995, di riforma dell'intero sistema delle pensioni, afferma viceversa alcuni indirizzi programmatici che sono del tutto contrastanti con l'attuale sistema della previdenza forense, (quali, nell'art. 1, il proposito di modificare i sistemi pensionistici per adeguarli al principio contributivo). Essa ha una parte programmatica, ed una parte di immediata operatività anche sul sistema della previdenza forense, che sta anche destando notevoli dubbi interpretativi, in merito ad alcuni dei quali la Cassa ha avuto già occasione di chiedere, ad esempio, il parere del Consiglio di Stato.
Venendo ad esaminare più da vicino le norme della legge n. 576 del 1980 direttamente attinenti al problema interpretativo in esame, va
precisato che su tali norme in nulla ha inciso la legge n. 335 del 1995, mentre la legge n. 141 del 1992 ha introdotto alcune modifiche
che non hanno però in

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