Cass. civ., SS.UU., ordinanza 29/11/2022, n. 35008

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 29/11/2022, n. 35008
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35008
Data del deposito : 29 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24957-2021 proposto da: Ric. 2021 n. 24957 sez. SU -ud. 08-11-2022 - 2 - GHIGLIAZZA RINALDO, GHIGLIAZZA ROBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II

154, presso lo studio dell'avvocato D G, che li rappresenta e difende;
-ricorrenti -

contro

REGIONE LIGURIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ASIAGO

8, presso lo studio dell'avvocato S S, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato L C;
COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato M P P;
-controricorrenti - nonchè

contro

CONDOMINIO DI GENOVA VIA LOMBARDI

6;
-intimato - avverso la sentenza n. 97/2021 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 19/05/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere A P PTTI.

RILEVATO CHE

1. Con sentenza 19 maggio (notificata il 13 luglio) 2021, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) ha rigettato il ricorso di R e R G (proprietari di terreni in Genova, località Ric. 2021 n. 24957 sez. SU -ud. 08-11-2022 - 3 - Fontanegli, in area in fregio al rio Canova, appartenente al bacino del torrente Bisagno), nel contraddittorio con la Regione Liguria, il Comune di Genova e il Condominio di via dei Lombardi 6, per l’annullamento del decreto dirigenziale n. 5883 del 7 ottobre 2019, con cui la Regione Liguria aveva loro intimato (per la messa in sicurezza dell’area, a seguito dell’esposto presentato il 3 settembre 2015 da alcuni abitanti della zona) l’adeguamento idraulico del tombamento del rio Canova, nella parte relativa all’area censita al NCT fg. 44, sez. E, partt. 560 e 186, previa redazione di apposito progetto, nonché di ogni altro atto presupposto o connesso e, in particolare, del verbale di sopralluogo del 20 ottobre 2015. 2. In via preliminare, esso ha reputato irrilevante, al di là del difetto di prova dialcun effettivo ed oggettivo pregiudizio eventualmente subito, l’omessa notificazione dell’avvio del procedimento (anche) a R G, essendo stata assicurata la costante partecipazione procedimentale, per entrambi i ricorrenti, dall’avv. Gerbi e dal geom. Cevasco;
ha altresì accertato la competenza della Regione (cui spettano le potestà amministrative di polizia idraulica) a ordinare, ovvero ad eseguire in danno dei proprietari finitimi, i suddetti lavori di adeguamento, per essere il rio Canova appartenente al reticolo idrografico regionale, siccome iscritto nel 5° elenco delle acque pubbliche inerenti al torrente Bisagno con d.p.r. 24 febbraio 1979. 2.1. Inoltre, il Tribunale Superiore ha ritenuto i ricorrenti,come detto, proprietari (in misura prevalente, la parte restante appartenendo al Condominio di via dei Lombardi 6) dei terreni recintati, interamente soprastanti il tombamento del rio, come accertato dall’A.R.T.E. Genova,ovvero utilizzatori abusivi, uti domini, dell’area demaniale e in quanto tali tenuti a contribuire alla rimozione dell’ingombro,per il buon regime delle acque e la mitigazione del rischio idraulico, a norma dell’art. 12, primo e secondo comma R.D. 523/1904, per il giovamento Ric. 2021 n. 24957 sez. SU -ud. 08-11-2022 - 4 - loro arrecato dal ripristino della piena funzionalità del rio Canova e dall’eliminazione della situazione di pericolo idraulico per i loro beni;
essendo irrilevante la loro eventuale responsabilità nell’aver cagionato la situazione di pericolo, in quanto chiamati a rispondere non già in via risarcitoria, ai sensi dell’art. 917, secondo comma c.c., bensì in via contributiva, a norma dell’art. 12 R.D. cit.

3. Nel merito, il decidente ha sottolineato la richiesta regionale al Comune di Genova ed agli stessi ricorrenti di quante più informazioni e documenti possibili, per la definizione dello stato dei luoghi e dell’evoluzione delle vicende ad essi relative, in uno spirito di leale e costruttiva cooperazione, giustificando i tempi dell’istruttoria per la sua oggettiva complessità ed escludendo la sopravvenuta inattualità della descrizione del verbale di sopralluogo del 21 ottobre 2015, anche per il continuo monitoraggio dell’area in contraddittorio con i soggetti interessati, in assenza di loro “evidenti e dirimenti modifiche”, a parte la necessità di una ripulitura dai vari ingombri e dalla vegetazione. Con atto notificato il 24 settembre 2021, R e R G hanno proposto ricorso per cassazione con nove motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c., cui hanno resistito laRegione Liguria e il Comune di Genova con distinti controricorsi;
non ha invece svolto difese il Condominio di via dei Lombardi 6, pure ritualmente intimato.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo, i ricorrenti hanno dedotto nullità della sentenza per violazione degli artt. 157, 162 R.D. 1775/1933, 24 Cost., violazione e falsa applicazione degli stessi e vizio motivo, per avere il T.S.A.P. omesso l’istruttoria e pretermesso il contraddittorio, in mancanza di Ric. 2021 n. 24957 sez. SU -ud. 08-11-2022 - 5 - una pronuncia del giudice delegato sull’istanza istruttoria formulata nel ricorso introduttivo.

2. Con il secondo, essi hanno dedotto nullità della sentenza per violazione degli artt. 157, primo comma, 180, primo comma R.D. 1775/1933, 24, 111 Cost. e violazione e falsa applicazione degli stessi, per la medesima ragione, nonostante la richiesta dei ricorrenti di articolare istanze istruttorie.

3. Con il terzo motivo, i ricorrenti hanno dedottonullità della sentenza per violazione degli artt. 180 R.D. 1775/1933, 24, 111 Cost. e violazione e falsa applicazione degli stessi, per pretermissione del contraddittorio, non avendo il T.S.A.P. fissato un’udienza di precisazione delle conclusioni, così da non consentire alle parti la presentazione delle conclusioni definitive, né delle memorie ai sensi dell’art. 180, secondo comma R.D. cit. e di poter articolare pienamente le proprie difese.

4. I tre motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati.

5. In via di premessa, giova ribadire la spettanza esclusiva, in tema di prova, al giudice di merito del compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti;
nonché, in particolare, della facoltà di escludere anche attraverso un giudizioimplicito la rilevanza di una prova, neppure essendo tenuto ad esplicitare, per ogni mezzoistruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza Ric. 2021 n. 24957 sez. SU -ud. 08-11-2022 - 6 - necessità di ulteriori acquisizioni (Cass. 15 luglio 2009, n. 16499;
Cass.13 giugno 2014, n. 13485;
Cass. 4 agosto 2017, n. 19547). In particolare, nel procedimento ordinario di cognizione, “così come dal combinato disposto degli artt. 184, comma 5 e 187 cod. proc. civ. non è possibile trarre l'esistenza di un diritto delle parti allo svolgimento dell'udienza per le deduzioni istruttorie (cfr. Cass. 21 febbraio 2002, n. 2504;
in senso conforme Cass. 29 luglio 2005, n. 16092, nonché Cass.24 agosto 2007, n. 17965;
Cass. 3 ottobre 2007, n. 20745), simmetricamente è da escludere che esse abbiano diritto all'immediata fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni”, essendo affidato al giudice “un potere discrezionale … , come si evince dalla scelta del legislatore - resa evidente dall'uso della congiunzione con valore ipotetico “se” – di far dipendere la rimessione della causa al collegio … da un apprezzamento relativo al fatto che essa sia “matura per la decisione”. D'altra parte, una similescelta, lungi dall'essere “ad libitum”del giudice, “si riferisce all'ipotesi” (così, in motivazione: Cass.n. 2504 del 2002, cit.) “in cui tra le parti sia insorta controversia solo in punto di diritto relativamente a diritti disponibili delle parti, a quella in cui i fatti controversi tra le parti sono provati attraverso documenti, a quella, infine, in cui le parti non abbiano chiesto l'ammissione di prove sui punti controversi della decisione", ovvero le loro richieste istruttorie siano ritenute "inammissibili o non rilevanti e la causa possa essere immediatamente decisa” (Cass. 17 gennaio 2019, n. 1036, in motivazione p.to 5.1.).
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