Cass. pen., sez. VII, ordinanza 17/11/2022, n. 43772

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 17/11/2022, n. 43772
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43772
Data del deposito : 17 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: R A nato a VILLAFRANCA DI VERONA il 09/09/1981 T M nato a CARAVAGGIO il 01/06/1962 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere A S;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 12/10/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia, in data 25/02/2021, nei confronti di A R e M T, in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen.. Proponeva ricorso il difensore degli imputati, con unico atto di impugnazione, deducendo i seguenti motivi: violazioni ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133 e 133-bis cod. pen.. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze difensive, prive di concreta specificità e pertinenza censoria, non sono ammissibili in quanto generiche e non consentite dalla legge in sede di legittimità. In effetti, il ricorso non solo si presenta carente dei requisisti prescritti dall'art. 581, comma 1, cod. proc. pen., ma, inerendo al trattamento sanzionatorio, è inammissibile anche perché mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Ed invero, la graduazione della sanzione penale, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.: per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto qualora la pena irrogata sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596 e n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado, ritendo congrua la pena irrogata sia rispetto all'oggettiva gravità del reato (in ragione del danno cagionato alla persona offesa per il valore dei beni sottratti) che alla personalità degli imputati (desunta dai precedenti penali). A fronte di tale argomentazione ampia e correttamente applicativa delle norme richiamate, il ricorrente insiste nel chiedere la rideterminazione della pena, senza indicare alcun elemento a sostegno delle proprie lagnanze e senza confrontarsi con le molteplici ragioni reittive della Corte territoriale. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità A‘S9 emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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