Cass. pen., sez. I, sentenza 28/06/2018, n. 29550

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/06/2018, n. 29550
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29550
Data del deposito : 28 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: C LGI nato a LICATA il 31/07/1968 avverso l'ordinanza del 28/09/2017 del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
1~e71sentite le conclusioni del PG

PIETRO GAETA

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. C L ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania emessa in data 28 settembre 2017 e depositata il 17 ottobre 2017, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Caltagirone ha applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, per il delitto di omicidio di C F aggravato dalla premeditazione e dei delitti di detenzione e porto illegale di una pistola calibro 38. 2. Deduce il ricorrente violazione di legge e di norme processuali stabilite a pena di nullità, in particolare dell'articolo 309 del codice di procedura penale, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, per violazione del diritto di difesa. Dopo la convalida del fermo, il G.i.p. aveva disposto la misura cautelare, il difensore aveva richiesto in visione al pubblico ministero l'intero fascicolo per ritirarne copia. Tale istanza veniva disattesa dal pubblico ministero che avrebbe così violato l'articolo 309 codice di procedura penale. Rammenta il ricorrente che la Corte costituzionale ha ritenuto che la mera conoscenza degli atti depositati dal pubblico ministero, ma non accompagnata dal diritto di estrarre copia, rappresenta un'ingiustificata limitazione del diritto di difesa. A quest'effetto, richiama genericamente la giurisprudenza di Strasburgo relativa al principio di parità delle armi, inteso quale canone di lealtà processuale, nonché la disciplina generale dettata dal codice per la circolazione degli atti (articoli 116 117 118 codice procedura penale) e la disciplina speciale di cui agli articoli 42 e 43 delle disposizioni di attuazione del codice penale. Da ultimo, il ricorrente evidenzia che la stessa Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 293 comma 3 codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà per il difensore di estrarre copia (insieme all'ordinanza che ha disposto la misura cautelare) della richiesta del pubblico ministero e degli atti presentati con la stessa, si è posta in continuità interpretativa con la sentenza delle Sezioni unite emessa alla vigilia della riforma del 1995, in relazione all'articolo 309 comma 8 del codice di procedura penale, sicché il deposito degli atti in cancelleria a disposizione delle parti deve comportare necessariamente, insieme al diritto di prendere visione degli atti, la facoltà di estrarne copia.
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