Cass. civ., SS.UU., ordinanza 24/06/2020, n. 12481

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 24/06/2020, n. 12481
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12481
Data del deposito : 24 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al N.R.G. 33160-2019 proposto da: C.T.P. - COMPAGNIA TRASPORTI PUBBLICI S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avvocato A A, con domicilio eletto in Roma, via degli Avignonesi, n. 5;

- ricorrente -

contro

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI, rappresentata e difesa dall'Avvocato M M M;

- controricorrente -

e

contro

REGIONE CAMPANIA;
- intimata - per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente di- nanzi al Tribunale ordinario di Napoli (

RGN

16892 del 2016). Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2020 dal Consigliere A G;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sosti- tuto Procuratore generale C M, che ha chiesto dichiararsi, in via principale, l'inammissibilità dell'istanza di regolamento preven- tivo di giurisdizione e, in via di subordine, la giurisdizione del giudice ordinario.

FATTI DI CAUSA

1. - La società CTP - Compagnia Trasporti Pubblici, società per azioni con capitale totalmente pubblico svolgente il servizio pubblico di trasporto locale extraurbano nella Provincia di Napoli ed urbano nei Comuni di Pozzuoli ed Acerra in forza di contratti stipulati in data 17 febbraio 2003 con la Regione Campania, cui è subentrata la Provincia di Napoli (oggi Città Metropolitana di Napoli), si è rivolta al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, chiedendo l'accertamento del diritto alla revisione dei prezzi per gli anni dal 2004 al 2010 non- ché la condanna della Regione e della Provincia al pagamento delle somme ad essa ricorrente spettanti a titolo di indicizzazione dei con- tributi di esercizio per gli anni dal 2004 al 2010, con contestuale de- claratoria di nullità della clausola contrattuale che esclude tale ade- guamento. Si sono costituite, resistendo alle domande, la Provincia e la Re- gione;
la prima ha anche eccepito, preliminarmente, il difetto di giuri- sdizione del giudice amministrativo. 2. - Il TAR per la Campania, con sentenza depositata il 23 no- vembre 2015, ha dichiarato inammissibile il ricorso per il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. - 2 - 3. - La Compagnia Trasporti Pubblici, con atto di citazione notifi- cato il 10 e 1'11 maggio 2016, ha riassunto la causa dinanzi al Tribu- nale ordinario di Napoli, riproponendo dinanzi ad esso le domande ini- zialmente azionate di fronte al giudice amministrativo. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni convenute, resi- stendo;
la Città Metropolitana ha eccepito anche il difetto di giurisdi- zione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. 4. - Nella pendenza del processo riproposto dinanzi al Tribunale ordinario, la CTP, con ricorso notificato il 7 novembre 2019, ha chie- sto il regolamento preventivo di giurisdizione. 4.1. - La ricorrente evidenzia che la materia del contendere verte sull'applicabilità della norma imperativa dettata dall'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella parte in cui prevede che tutti i con- tratti pubblici di servizi e forniture ad esecuzione periodica e conti- nuata debbono recare una clausola di revisione del prezzo, ai contrat- ti-ponte stipulati con le Amministrazioni convenute, e sulla declarato- ria di nullità, ove occorrente, dell'art. 15, comma 3, dei suddetti con- tratti, in quanto contrario a norma imperativa. La ricorrente segnala che la giurisprudenza si è indirizzata nel senso di ritenere che le controversie derivanti dall'applicazione della norma imperativa dettata dall'art. 6 della legge n. 537 del 1993 ai contratti-ponte aventi ad oggetto il servizio di trasporto pubblico loca- le su gomma, sono devolute al giudice amministrativo, e richiama una pronuncia della Corte d'appello di Napoli (la sentenza n. 429 del 25 gennaio 2019) ed un arresto del Consiglio di Stato (la sentenza n. 5954 del 2010). 5. - La Città Metropolitana ha depositato controricorso. La controricorrente deduce di essere stata convenuta, unitamente alla Regione Campania, in una pluralità di giudizi analoghi proposti da aziende esercenti il servizio pubblico locale, e di avere pertanto inte- U)4/ - 3 resse affinché venga definitivamente individuato il giudice munito di giurisdizione sulla relativa controversia. 6. - La Regione Campania non ha svolto attività difensiva in que- sta sede. 7. - Il ricorso per regolamento preventivo è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., del pubblico ministero, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della istanza di regolamento preventivo e, in via subordinata, affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario. Secondo l'Ufficio della Procura generale della Corte di cassazione, il ricorso è inammissibile perché nel giudizio riassunto non può essere sollevato il regolamento preventivo ex art. 41 cod. proc. civ., atteso che la pronuncia declinatoria emessa nella prima fase integra una de- cisione sulla giurisdizione assunta nell'unitario giudizio e, pertanto, ostativa alla proposizione del regolamento preventivo. In ogni caso la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario, es- sendo la posizione giuridica soggettiva azionata qualificabile come di- ritto soggettivo ad ottenere l'adempimento di una obbligazione pecu- niaria. 8. - In prossimità dell'adunanza camerale la ricorrente CTP ha depositato una memoria illustrativa.
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