Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2022, n. 47162

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2022, n. 47162
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47162
Data del deposito : 13 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da C L, nato a Ottaviano il 31/07/1974;
avverso la sentenza del 1 dicembre 2021emessa dalla Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A V, che ha concluso chiedendo di rideterminare la pena, ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., in cinque anni e quattro mesi di reclusione.

RITENUTO IN FATTO

1. L C è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Napoli per rispondere del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 110, 319, 321, 416 bis.1 cod. pen., perché, con più azioni esecutive di un A22 medesimo disegno criminoso, in qualità di agente di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale dell'Aquila, per compiere un atto contrario ai propri doveri di ufficio, consistito nel consentire in più occasioni ad A L R, capo dell'omonimo clan e detenuto al regime di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario, di aver contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza, consegnando ad affiliati e, segnatamente, a C N, che a sua volta riconsegnava a C E, biglietti con i quali il Lo R impartiva precise direttive al clan, nonché ricevendo dagli affiliati biglietti di risposta che consegnava al Lo R, si sarebbe fatto dare in contanti complessivamente la somma di 6.000,00 euro;
fatto commesso a L'Aquila e Napoli tra giugno e settembre 2014, con il fine di agevolare, consolidandone l'operatività e il predominio, il clan Lo R, del quale A L R era reggente.

2. Con sentenza emessa in data 19 ottobre 2020 all'esito del giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha ritenuto il C responsabile del reato al medesimo ascritto e applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di sette anni e quattro mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.

3. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dagli imputati L C e A L R, ha ridotto la pena inflitta al C in sei anni di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.

4. Gli avvocati Antonio Carpino e F P ricorrono avverso tale sentenza e ne chiedono l'annullamento, deducendo due motivi di ricorso.

4.1. Con il primo motivo i difensori censurano l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata concessione in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'imputato avesse ammesso la commissione del fatto per cui si procede, e la manifesta illogicità della motivazione sul punto. La sentenza impugnata, infatti, muoverebbe dall'errato presupposto interpretativo secondo il quale le dichiarazioni di resipiscenza per essere utili ed efficaci, al fine del riconoscimento delle attenuanti generiche, debbano essere emerse in uno specifico momento temporale. Rilevano i difensori che, invece, la resipiscenza dell'imputato è regolata non già dal tempo processuale in cui la stessa interviene ma dalla valenza oggettiva del comportamento assunto post factum.Deducono, inoltre, i difensori che l'ammissione sarebbe stata solo una delle plurime ragioni invocate a fondamento del riconoscimento delle attenuanti generiche e che sarebbero state obliterate dalla Corte di appello. Il C sarebbe, infatti, incensurato e avrebbe svolto un servizio pluridecennale alle dipendenze della Polizia Penitenziaria, ottenendo annualmente valutazioni sempre superiori al "distinto", senza mai riportare sanzioni disciplinari;
la condotta illecita contestata sarebbe, dunque, meramente occasionale. La Corte di appello, inoltre, avrebbe illogicamente posto a fondamento del diniego delle attenuanti generiche il carattere "ripetuto" delle condotte corruttive poste in essere dall'imputato non solo in favore del Lo R, ma anche di altro esponente della criminalità organizzata, A L, che peraltro non sarebbe contemplato nell'imputazione contestata all'imputato.
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