Cass. pen., sez. VII, ordinanza 15/07/2020, n. 20790

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 15/07/2020, n. 20790
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20790
Data del deposito : 15 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: L S nato a CATANZARO il 17/05/1963 avverso la sentenza del 21/02/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere E D G;

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato L S per il reato di furto aggravato, ha dichiarato di non doversi procedere per il reato di furto limitatamente alle condotte poste in essere fino I 21.8.2006, perché estinto per intervenuta prescrizione. Ha di conseguenza rideterminato la pena inflitta in mesi 8 di reclusione ed euro duecento di multa. Nel resto ha confermato la sentenza impugnata. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, articolando tre motivi. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prescrizione per tutte le condotte contestate all'imputato. Con il secondo motivo lamenta manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla ritenuta configurazione dei delitti di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2) e 7). Con il terzo motivo lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle fattispecie di cui agli artt. 727 bis c.p. e art. 30 comma 1 lett. e) L. 152/1992. Il ricorso è inammissibile. Tutti i motivi sono inammissibili in quanto fondati su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634;
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945;
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). In particolare, con riferimento alla prescrizione, risultano corrette le argomentazioni della Corte territoriale e segnatamente quanto esplicato a pag. 12 della sentenza. Per quanto riguarda il secondo motivo ed il terzo motivo occorre evidenziare che, in realtà, le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esule dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944;
tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.
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