Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2004, n. 14003
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Nel caso di acquisto di un immobile successivamente alla trascrizione sullo stesso del pignoramento - quindi con atto inopponibile ai creditori pignoranti ed intervenuti - l'acquirente non può intervenire neppure in via adesiva nell'espropriazione forzata, ne' è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi, ma è legittimato soltanto a proporre opposizione di terzo ex art. 619, cod. proc. civ., allo scopo di far valere l'eventuale inesistenza o la nullità della trascrizione, per sottrarre il bene all'espropriazione, e, inoltre, può partecipare alla distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita forzata, eventualmente residuato dopo che siano stati soddisfatti il creditore procedente ed i creditori intervenuti nell'espropriazione.
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Presidente -
Dott. P L R - Consigliere -
Dott. D B - Consigliere -
Dott. S A - rel. Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SZA
sul ricorso proposto da:
LA COLONIALE COMMISSIONARIA ZUCCHERI DI MALTINTI GIUSEPPE &C. s.a.s., in persona del socio accomandatario sig. G M, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VARRONE 9, presso lo studio dell'avvocato S M, che la difende unitamente all'avvocato F C, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
C DI R D F S, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato M B, difeso dall'avvocato F F, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO SCRL, in persona del rag. L S, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BERTOLONI 55, presso lo studio dell'avvocato F CEFALY, che la difende unitamente all'avvocato A G, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso UFFICIO LEGALE INPS, difeso dagli avvocati FABIO FONZO, ANTONINO SGROI, giusta delega in atti;
- resistente -
e contro
FALLIMENTO TECNOCONSULT, FALLIMENTO CHINI SRL, BANCA NAPOLI SPA, BANCA POPOLARE DI NOVARA SCARL;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 26565/01 proposto da:
CASTALDI GIAN PIETRO, quale curatore del Fallimento Chini s.r.l. elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 67, presso lo studio dell'avvocato F CORSI, difeso dall'avvocato DANIELA MARCUCCI PILLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELIA PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso UFFICIO LEGALE INPS, difeso dagli avvocati FABIO FONZO, ANTONINO SGROI, giusta delega in atti;
- resistente -
e contro
LA COLONIALE COMMISSIONARIA ZUCCHERI DI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1186/01 del Tribunale di FIRENZE, sezione terza civile emessa il 7/12/2000, depositata il 23/03/01;RG. 7/11/1995;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/06/04 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito gli Avvocati S M E F C;
udito l'Avvocato RAFFAELE CAVALIERE (per delega Avv. Daniele Marcucci Pilli);
udito il P.M. in persona dell'AVVOCATO GENERALE Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo del ricorso principale con riguardo alle statuizione relative alle opposizioni delle società CHINI e della C di Risparmio di Firenze, assorbiti altri motivi riferiti alla CHINI e alla Cassa di Risparmio di Firenze, rigetto altri motivi relativi agli altri intimati inammissibilità ricorsi incidentali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con pignoramento del 4.8.1990 l'Istituto Nazionale Credito Edilizio (INCE) inizia un'esecuzione immobiliare contro la s.r.l. Edilizia Alessandra 67, su un fabbricato posto in Empoli. L'Edilizia Alessandra 67 il 17.10.1990 trasferisce tale fabbricato alla s.r.l. Gesvim, che a sua volta lo trasferisce alla s.r.l. Chini il 14.5.1992.
il 2.3.1994 sia l'Edilizia Alessandra che la Gesvim vengono incorporate dalla s.r.l. Tecnoconsult, dichiarata poi fallita dal tribunale di Roma il 10.2.1995.
In data 8.9.1995 la Cassa di Risparmio di Firenze inizia esecuzione immobiliare sullo stesso fabbricato, ai danni dell'ultima intestataria dello stesso, cioè la s.r.l. Chini, sulla base di decreto ingiuntivo ed ipoteca del novembre 1993. Le due esecuzioni vengono riunite, riguardando lo stesso bene. Con atto depositato in data 8.2.1996 la Coloniale Commissionaria Zuccheri s.a.s. interviene nell'esecuzione contro l'Edilizia Alessandra 67, sostituendosi all'INCE, di cui aveva acquistato il credito garantito da ipoteca. Viene disposta la vendita del bene pignorato e la Coloniale se ne rende aggiudicataria per il prezzo di L. 8.500.000.000 ed ottiene dal G.E. di limitare il versamento del prezzo di acquisto al solo deposito effettuato per le spese, essendo il prezzo di aggiudicazione inferiore al credito acquistato dalla società INCE. Con decreto del 28.5.1996 il G.E., in accoglimento dell'istanza della Cassa di Risparmio di Firenze, dichiara che la compensazione poteva avvenire solo in via provvisoria e pone a carico della Coloniale di prestare fideiussione bancaria.
La Coloniale propone opposizione a detto decreto, che viene revocato con sentenza del tribunale di Firenze, poi cassata con sentenza della Cassazione n. 12959/1999. L'1.10.1997 viene dichiarato dal Tribunale di Firenze il fallimento della s.r.l. Chini.
La Cassa di Risparmio di Firenze ha proposto una prima opposizione (n. 7420/1995) contro l'intervento del fallimento Tecnoconsult nella procedura esecutiva ai danni dell'Edilizia Alessandra. Una seconda opposizione (n. 3241/1997) è stata proposta dalla Chini s.r.l., ancora in bonis, assumendo che la Coloniale, essendo un soggetto privato, non poteva usufruire del trattamento privilegiato previsto solo per gli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario.
Una terza opposizione (n. 5700/97) è stata proposta dalla Cassa di Risparmio di Firenze, che ha lamentato il mancato deposito della fideiussione e l'inesistenza del diritto della Coloniale, quale soggetto privato ad effettuare la compensazione ex lege tra prezzo dell'aggiudicazione e credito.
Una quarta opposizione (n. 6191/1997) è stata proposta dalla Cassa di risparmio, che ha impugnato il provvedimento del G.E. di svincolo della cauzione, per gli stessi motivi.
Una quinta opposizione (n. 6432/1997) è stata proposta dal fallimento della Tecnoconsult, perché la Coloniale, quale soggetto privato, non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata in presenza del fallimento della sua debitrice, non essendo oltretutto subentrata nell'ipoteca, per mancato annullamento della stessa, chiedendo l'annullamento di tutti gli richiesti dalla La Coloniale dal 25-2-1996.
Il Tribunale di Firenze, con sentenza depositata il 23.3.2001, ha rigettato l'opposizione della Cassa di Risparmio di Firenze avverso l'intervento del fallimento della Tecnoconsult ed ha dichiarato la nullità del decreto di trasferimento del 28.8.1997 e del provvedimento del 19.8.1997 di svincolo della cauzione. Ha ritenuto il tribunale che fosse infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della Chini e della Cassa di Risparmio, in quanto ha ritenuto che il terzo acquirente di bene pignorato, stante il subingresso nella qualità di soggetto passivo, aveva facoltà di interloquire sulle modalità dell'esecuzione e quindi di proporre, oltre alle opposizioni all'esecuzione, anche opposizione agli atti esecutivi;che tale facoltà, stante il fallimento della Chini, passava al curatore fallimentare, a norma dell'art. 107 l.f.. Il tribunale rigettava, altresì, l'eccezione di carenza di interesse avanzata dalla La Coloniale nei confronti di tutti gli opponenti, nonché l'eccezione di tardività delle opposizioni. Secondo il giudice di merito, inoltre, il credito dell'INCE, per effetto della cessione alla La Coloniale, aveva perso la natura fondiaria, per cui non poteva applicarsi allo stesso il privilegio processuale applicato agli istituti di credito, anche nei confronti delle procedure fallimentari, con la conseguenza che La Coloniale non poteva avvalersi della facoltà di compensare ex lege il proprio credito con il prezzo dell'aggiudicazione, per cui se avesse voluto fare ciò, avrebbe dovuto, a norma dell'art. 585, c. 2, c.p.c., preventivamente fare annotare la cessione del credito e l'ipoteca, avendo l'annotazione efficacia costitutiva. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. La Coloniale Commissionaria Zuccheri di Mi Giuseppe e c. s.a.s.. Resiste con controricorso la Cassa di Risparmio di Firenze, la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, il Fallimento della Chini s.r.l., il quale ha anche proposto ricorso incidentale.
La ricorrente principale e quello incidentale hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo del ricorso principale, la ricorrente lamenta la violazione di legge, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., in relazione agli artt. 2913, 2644 c.c., 111, 617, 524 e 525 c.p.c..
Ritiene la ricorrente che il giudice di merito, richiamandosi ad un'isolata sentenza della S.C. (n. 4612/1985), ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della Chini s.r.l. e della Cassa di Risparmio a proporre opposizione agli atti esecutivi, equiparando, in violazione dell'art. 2913 c.c., la posizione di essa creditrice, prima procedente, con quella degli altri creditori intervenuti successivamente alla vendita del bene pignorato, nonché della seconda pignorante del bene ormai staggito e dei creditori intervenuti in tale procedura.
Secondo la ricorrente, la giurisprudenza della S.C. legittimava il terzo acquirente del bene pignorato solo a proporre opposizione all'esecuzione o l'opposizione di terzo, rimanendo quindi all'esterno della procedura esecutiva, e non anche l'opposizione agli atti esecutivi.
1.2. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., in relazione agli artt. 2913 c.c., 100, 585, 508 e 617 c.p.c..
Assume la ricorrente che, poiché le opposizioni proposte non avevano la finalità di far decadere la "prenotazione" costituita dal pignoramento e la rimozione della preclusione di cui all'art. 2913 c.c., le opponenti non avevano ne' interesse ne' legittimazione
all'opposizione, non conseguendo dal loro accoglimento alcun utile per la loro causa.
1.3. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., in relazione all'art. 100, 499, 524, 617 c.p.c. e 2913 c.c..
Assume la ricorrente che, poiché il prezzo del bene subastato non avrebbe consentito neppure alla creditrice privilegiata procedente il soddisfo del proprio credito, è da escludere che le istanti potessero conseguire attraverso l'intervento i risultati sperati, con conseguente inesistenza del loro interesse.