Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2004, n. 15165
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Qualora, nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, venga resa esecutiva la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, cessa la materia del contendere in ordine alla domanda di separazione personale, ma non viene meno il provvedimento presidenziale adottato in precedenza dal giudice della separazione ex art. 708 cod.proc.civ. relativo al contributo al mantenimento dei figli, che conserva la sua efficacia finché non viene sostituito.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F G - Presidente -
Dott. V M - Consigliere -
Dott. L A - Consigliere -
Dott. M G - rel. Consigliere -
Dott. C M M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M G B, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIAMBATTISTA VICO 1, presso lo studio dell'avvocato L P M, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato F P M, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BIANCHINI MARIA PREZIOSA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 3385/00 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione Seconda Civile, emessa il 19/10/00 e 526 depositata il 31/10/00 (R.G. 142/99);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/04/04 dal Consigliere Dott. G M;
udito l'Avvocato L P M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
G B M proponeva opposizione, avanti al Tribunale di Roma, avverso il precetto notificatogli da M P B per il pagamento della somma di lire 240.491.720, importo che la precettante dichiarava dovutole in virtù degli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Roma. L'opponente deduceva tra l'altro l'inesistenza del titolo esecutivo essendo rimasto travolto ogni provvedimento emesso in sede di separazione personale dei coniugi dalla successiva sentenza di annullamento del matrimonio concordatario pronunciata dal Tribunale della Segnatura Apostolica, resa esecutiva in Italia dalla Corte d'appello di Roma. La convenuta si costituiva contestando l'opposizione. Il Tribunale riteneva applicabile la disciplina sul matrimonio putativo ai sensi dell'art. 128 c.c., con la conseguente salvezza degli effetti patrimoniali verificatisi anche dopo la delibazione della sentenza di annullamento, che non conteneva statuizioni di contenuto patrimoniale. Riduceva comunque la somma richiesta a lire 39.522.000. Proposto appello da parte del Modestini la Corte d'appello di Roma lo rigettava. Avverso questa sentenza G B M propone ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi. L'intimata non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, il ricorrente, deducendo un error in procedendo, lamenta la carenza, erroneità e illogicità della motivazione in ordine al punto decisivo della controversia relativo alla dichiarazione di efficacia del provvedimento interinale provvisorio emesso ex art. 708 c.p.c. nelle more della decisione definitiva del giudizio di separazione dei coniugi. Su questo punto la sentenza era totalmente sfornita di motivazione. Nella fase di gravame era stato dedotto che, intervenuta dichiarazione di nullità del matrimonio da parte del Tribunale ecclesiatico, le norme in materia di matrimonio putativo non producono l'effetto automatico di fare rivivere tout court l'ordinanza ex art. 708 c.p.c.. La sentenza impugnata avrebbe potuto optare per una delle seguenti alternative: o il titolo esecutivo ex art. 708 c.p.c. aveva efficacia di giudicato formale e sostanziale ed allora conservava validità nel tempo indipendentemente dalle vicende che hanno riguardato la pronuncia di nullità del matrimonio concordatario, e l'opposizione andava respinta;o il titolo esecutivo era rimasto travolto dalla decisione della Suprema Segnatura Apostolica ed allora sarebbe stato necessario che il diritto della Bni fosse stato accertato ed esercitato autonomamente ex art. 128 c.c., richiamando espressamente la legge di attuazione del concordato (art. 18 legge 27.5.39 n. 874) le disposizioni in materia di matrimonio putativo. In tale secondo caso però l'opposizione poteva venire accolta o respinta a seconda che una domanda in tal senso fosse stata promossa dalla opposta, in via principale o in via riconvenzionale. La commistione acritica delle due opzioni operata dai giudici di merito aveva determinato la illogicità e la contraddittorietà della decisione, non ravvisandosi nessuna coerenza nel principio affermato dai giudicanti, rispettivamente di primo e secondo grado, della reviviscenza automatica di un titolo esecutivo in virtù dell'art. 18 della legge n. 874 del 1939, che non contiene alcuna statuizione in tale senso.
Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo un error in judicando, lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 708 c.p.c. in relazione agli artt. 189 disp. att. c.p.c., 1909 c.c. (ma 2909 c.c.) e 324 c.p.c., nonché i principi di diritto che regolano la formazione del giudicato. Il provvedimento emesso ex art. 708 c.p.c. nelle more del giudizio di separazione personale dei coniugi ha carattere interinale e strumentale e non è suscettibile di acquisire la particolare efficacia che la legge riconduce ai provvedimenti non più soggetti ai mezzi ordinari di impugnazione. Tale particolare efficacia spetta esclusivamente alle decisioni di carattere definitivo. Tra esse non vi compare il provvedimento ex art. 708 c.p.c. La conferma era nell'art. 189 disp. att. c.p.c. secondo cui
l'ordinanza ex art. 708 c.p.c. conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo finché non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione di ricorso per separazione dei coniugi: cosa impossibile nel caso di specie a causa dell'intervento della pronuncia della giurisdizione ecclesiastica. In altri termini, il provvedimento azionato nella procedura esecutiva opposta non poteva avere carattere di giudicato formale e sostanziale, e per l'effetto non poteva sopravvivere all'estinzione del giudizio di separazione a seguito della decisione di nullità del matrimonio. I due motivi, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.