Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/11/2018, n. 29619
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
te SENTENZA sul ricorso 19270-2013 proposto da: LA BRUNA CONCETTINA LBRCCT61A47Z112E, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DORA l, presso lo studio dell'avvocato P B, rappresentata e difesa dall'avvocato C D, giusta delega in atti;- ricorrente - 2018 contro 1970 COMUNE DI CECINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAVOIA, 72 c/o lo STUDIO LEGALE CASO-CIAGLIA, rappresentato e difeso dall'avvocato R G, giusta delega in atti;- controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di LIVORNO, depositata il 25/06/2013 R.G.N. 1067/2013;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/2018 dal Consigliere Dott. U B;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' che ha concluso per inammissibilità del ricorso;udito l'Avvocato R G. Fatti di causa Il Tribunale di Livorno, pronunciando sul reclamo proposto dal Comune di Cecina e su quello incidentale svolto da L B C avverso il provvedimento emesso ex art. 700 c.p.c. dal giudice del lavoro dello stesso Tribunale - che aveva accolto il ricorso promosso da quest'ultima per la condanna dell'ente territoriale alla corresponsione di un contributo mensile di C 250,00 a titolo di indigenza economica, oltre che di un contributo a titolo di emergenza abitativa fino all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica - ha dichiarato, in accoglimento del reclamo dell'ente territoriale ed in riforma del provvedimento reclamato, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, mentre ha dichiarato l'improcedibilità del reclamo incidentale in ragione della ritenuta carenza di giurisdizione. Per la cassazione della sentenza propone ricorso Concettina La Bruna con tre motivi, cui resiste con controricorso il Comune di Cecina che deposita anche memoria. Ragioni della decisione 1. Col primo motivo del ricorso, proposto ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, Concettina La Bruna deduce la violazione dell'art. 360 n. 1 e 3 c.p.c. in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, quanto ai punti 10 - 14 - 15 - 18 - 19 e 20 del provvedimento impugnato, assumendo che aveva dimostrato, sia nella fase ex art. 700 c.p.c. che in quella del reclamo, che senza i contributi versati dal Comune di Cecina era privata dei più elementari bisogni umani per le sue condizioni di salute di assoluta emergenza. Quindi, secondo la ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto nel decreto impugnato, essendosi in presenza di prestazioni essenziali atte a garantirle i diritti fondamentali della persona, non poteva pretendersi che la pubblica amministrazione fosse investita della potestà amministrativa discrezionale, né con riferimento all'an debeatur, né al quid o al quomodo dell'erogazione delle suddette provvidenze;conseguentemente la ricorrente chiede la cassazione del decreto impugnato e la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi