Cass. pen., sez. VII, ordinanza 13/04/2022, n. 14466
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: M G L nato a PINO TRINESE il 21/09/1953 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di TRINOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;visti gli atti e la sentenza impugnata;esaminati i motivi di ricorso e la memoria depositata;ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 368 cod. pen., non sono deducibili perché solo formalmente denunciano violazioni di legge e vizi di motivazione nonché il travisamento del fatto (p.6 del ricorso, vizio non deducibile), in realtà, propongono una ricostruzione alternativa dei fatti e una rivalutazione delle prove;considerato, inoltre, che detti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag.