Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/05/2013, n. 12896

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È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia instaurata dal datore di lavoro, avente ad oggetto l'accertamento negativo del diritto dell'I.N.A.I.L. a riscuotere i premi assicurativi, fondata sulla contestazione della misura contributiva definita con d.m. 12 dicembre 2000, deducendosi in sostanza la lesione del diritto soggettivo del datore di lavoro a pagare contribuzioni conformi a legge e richiedendosi non già la rimozione del provvedimento generale di determinazione delle tariffe, ma la sua eventuale disapplicazione in ordine al rapporto contributivo oggetto del giudizio.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/05/2013, n. 12896
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12896
Data del deposito : 24 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P R - Primo Presidente f.f. -
Dott. A M - Presidente di Sez. -
Dott. R R - Presidente di Sez. -
Dott. M M - Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. P C - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. M G - rel. Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 836-2009 proposto da:
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE

CONTRO

GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del Dirigente Generale pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV

NOVEMBRE

144, presso lo studio degli avvocati A P, GIANDOMENICO CATALANO, che lo rappresentano e difendono, per delega in calce al ricorso;



- ricorrente -


contro
CASINÒ DE LA VALLEE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LEONE IV

99, presso lo studio dell'avvocato F C, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati S R, S V e S A, per procura speciale del notaio dott. E S, rep. 117133 del 14/01/2009, in atti;

CASINÒ S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

RONCIGLIONE

3, presso lo studio dell'avvocato GULLOTTA FABIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PRINCIPI EMANUELE, per delega a margine del controricorso;



- controricorrenti -


avverso la sentenza n. 1244/2007 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 31/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

uditi gli avvocati Giandomenico CATALANO, Andrea STANCHI, Fabio GULLOTTA;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.

APICE

Umberto, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, con rimessione alla sezione competente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Aosta la Casinò de la Valle s.p.a. (CA.VA.), gestore del Casinò di Saint Vincent, premesso che l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) a seguito di accertamento aveva variato la classificazione tariffaria del personale operante nelle sale da gioco e di parte del personale salariato applicando la voce 0543 della Gestione Industria (provvedimento 24.03.03), riteneva erronea la nuova classificazione e chiedeva che fossero dichiarati non dovuti i premi assicurativi chiesti in sua applicazione, con condanna dell'Istituto alle restituzione delle somme riscosse. 2.- Costituitosi in giudizio, l'INAIL eccepiva la carenza di giurisdizione del giudice adito e chiedeva il rigetto della domanda nel merito. Intervenuta in giudizio anche la Casinò s.p.a., gestore del Casinò di Sanremo, che aderiva alle richieste di CA.VA., il Tribunale rigettava la domanda.
3.- Proposto appello principale da CA.VA. in punto di merito ed appello incidentale dall'INAIL quanto alla giurisdizione, costituitasi anche in secondo grado Casinò s.p.a., la Corte d'appello di Torino con sentenza del 31.12.07 accoglieva l'impugnazione principale e, dichiarata assorbita la questione di giurisdizione, dichiarava che l'INAIL non aveva diritto a percepire i premi di cui al provvedimento di classificazione contestato. La Corte rilevava che la nuova classificazione tariffaria era stata disposta a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 12 dicembre 2000, contenente il regolamento delegato di approvazione delle nuove tariffe dei premi assicurativi INAIL, avente natura di atto di normazione secondaria a carattere amministrativo, come tale disapplicabile dal giudice ordinario ai sensi della L. 22 marzo 1865, n. 2248, art. 4, all. E. Essendo i premi assicurativi determinati
secondo i criteri previsti dal T.U. 30 giugno 1965, n. 1124 (art. 39), in base a principi statistico-attuariale non suscettibili di apprezzamento discrezionale, la fissazione di tariffe non conformi si trasforma all'atto della loro applicazione in una lesione del diritto dell'imprenditore a pagare contributi conformi alla legge, diritto di cui può essere chiesta tutela al giudice ordinario.
Dato che nel caso concreto CA.VA. chiedeva la disapplicazione del provvedimento generale posto a monte dell'obbligo contributivo, perché non determinato in conformità dei principi fissati dalla legge, contestando altresì la classificazione assegnatagli dall'INAIL (classe 0543), la Corte d'appello riteneva non provate le modalità di determinazione del tasso assegnato alla classe in cui era stata inserita la società attrice (39%), risultando ignoto il criterio con il quale era stato fissato il rischio medio nazionale delle lavorazioni interessate. Riteneva, pertanto, che l'INAIL non potesse riscuotere i premi nella misura richiesta nel provvedimento di classificazione tariffaria contestato.
4.- Contro questa sentenza propone ricorso per cassazione l'INAIL. Rispondono con controricorso CA.VA. e Casinò s.p.a. INAIL e CA.VA. hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.- I motivi dedotti dall'Istituto ricorrente possono essere riassunti come segue.
5.1.- Primo motivo: difetto di giurisdizione del giudice ordinario e violazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 4, all. E. L'imprenditore censurando il cattivo esercizio del potere di determinare premi e contributi attribuito dalla legge al Ministero ed all'Ente assicurativo fa valere una posizione di interesse legittimo la violazione e non di diritto. Nella specie CA.VA. lamenta un vizio del procedimento formativo della tariffa, contestando il classamento e la non corrispondenza del tasso medio nazionale al rischio della propria lavorazione, ponendo in dubbio la legittimità del D.M. 12 dicembre 2000. La domanda contesta, dunque, una fonte normativa di
natura amministrativa, avente carattere secondario, la cui disapplicazione procurerebbe un vuoto normativo, in quanto l'INAIL si troverebbe nell'impossibilità di esigere il premio assicurativo, essendo stato privato della voce tariffaria da applicare. 5.2.- Secondo motivo: violazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (artt. 39, 40 e 41) e del D.M. 12 dicembre 2000 contenente le modalità di attuazione delle tariffe (artt. 4, 5, 7, 8 e 22) e le singole voci tariffarie (nella specie voce 0543), in quanto il giudice ha deciso in punto non di classificazione dell'attività della CA.VA. nell'ambito delle voci di tariffa, ne' sulla quantificazione del tasso specifico aziendale, quanto sul tasso medio nazionale di tariffa, che in base a considerazioni di carattere statistico-attuariale di carattere nazionale viene assegnato agli imprenditori che eseguono lavorazioni omogenee. La decisione adottata è erroneamente basata su una presunta non corrispondenza del tasso medio di tariffa al rischio concretamente accertato nella singola azienda, mentre, invece, avrebbe dovuto essere preso in considerazione il tasso medio nazionale di tariffa, basato sull'ammontare degli oneri sostenuti dall'INAIL per tutte le aziende che rientrano in ogni specifica tipologia di lavorazione. 5.3.- Terzo motivo: difetto di motivazione in quanto la sentenza impugnata non illustra sufficientemente le ragioni per le quali non sarebbe correttamente determinato il tasso medio nazionale relativo alla voce 0543, in cui sono inseriti le aziende esercenti attività di casinò, dato che si limita a considerare solo gli eventi verificatisi nelle aziende degli imprenditori in causa e non il più complesso sistema statistico-attuariale. La stessa sentenza, inoltre, è contraddittoria ed irragionevole in quanto non consente l'applicazione di nessuna voce tariffaria ai casinò, creando disparità con le altre ditte classificate nella stessa voce classificatoria.
6.- Il sistema di determinazione dei contributi dovuti dal datore per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è indicato direttamente dal testo unico D.P.R. 30 giugno 2005, n. 1124, il quale prevede che i contributi in questione
siano fissati in modo da comprendere l'onere finanziario corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione, tenendo conto dei coefficienti di calcolo dei valori capitali delle rendite (art. 39, commi 1 e 2). Le tariffe dei premi e dei contributi così determinate e le relative modalità di applicazione sono approvate con decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su Delib. Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;
dette tariffe stabiliscono i tassi di premio nella misura corrispondente al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate (art. 40, commi 1 e 3).
La giurisprudenza della Corte di cassazione assegna a questi decreti ministeriali la natura di regolamento delegato dotato di rilevanza esterna (Cass. S.u.

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