Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2021, n. 3116

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In tema di decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale, l'art. 8, comma 5, del d.l. n. 86 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 160 del 1988, "ratione temporis" vigente, che individua le attività lavorative soggette a comunicazione preventiva (o ad autocertificazione in caso di personale di volo) all'INPS, va inteso nel suo significato più ampio, come riferentesi all' insieme di condotte umane caratterizzate dall'utilizzo di cognizioni tecniche, del più vario genere, senza che assuma alcun rilievo la loro effettiva remunerazione, rilevando la sola potenziale redditività, perché lo scopo della norma è quello di consentire all'Inps la verifica circa la compatibilità dell'attività da svolgere con il perdurare del lavoro presupposto dell'integrazione salariale. (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto formasse oggetto di necessaria autocertificazione all'INPS l'attività preparatoria di addestramento dei piloti volta al conseguimento della licenza di volo).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2021, n. 3116
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3116
Data del deposito : 9 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

- 9 FEB. 2021 AULA 'A' 03 1 1 5/ 2 1 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 12790/2018 Cron.3116 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. FERICO BALESTRIERI - Presidente - Ud. 13/10/2020 Dott. R AO Consigliere PU Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI Dott. G CUE Rel. Consigliere Dott. E BETICH Consigliere 1 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12790-2018 proposto da: AIR ITALY S.P.A. (già Meridiana Fly s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, in ROMA, VIALE GIULIO elettivamente domiciliata CESARE n. 23, presso lo studio degli Avvocati CARLO BOURSIER NIUTTA, ENRICO BOURSIER NIUTTA, ANTONIO ARMENTANO, che la rappresentano e 2020 difendono. 2054 ricorrente

contro

R R, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avvocati MARZIA GVANNINI, ANDREA BORDONE. - controricorrente avversO la sentenza n. 400/2018 della CORTE depositata il 27/02/2018D'APPELLO di MILANO, R.G. N. 1445/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2020 dal Consigliere Dott. G CUE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA;
uditi gli Avvocati ANDREA BORDONE, MARZIA GVANNINI. RG 12790/2018 Fatti di causa 1. Con lettera del 21.1.2016 la Meridiana Fly spa contestò al proprio dipendente, Roberto Renna, Comandante posto in Cassa Integrazione straordinaria a rotazione, il seguente addebito: «Lei, dipendente della nostra azienda con qualifica di Comandante, sospeso dallo svolgimento di attività lavorativa e collocato in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ai sensi dell'art. 1 bis L. 291/04, ha percepito dal 13 aprile 2012 e sino al 31 dicembre 2014 trattamenti di sostegno al reddito erogati dall'INPS, integrati dallo speciale Fondo del trasporto aereo sino all'80% della Sua retribuzione fissa e variabile, trattamenti che Le sono stati anticipati dalla nostra azienda. In data 11 gennaio 2016 ci è stato notificato il verbale di accertamento dell'NPS n. 000589041/DDL, redatto il 26 novembre 2015 (...), dal quale abbiamo appreso che, durante il suddetto periodo di fruizione dei predetti trattamenti di sostegno al reddito, Lei ha svolto attività lavorativa remunerata a favore di altro vettore aereo, la società Saudi Arabia Airlines, dal 14 aprile 2013. Risulta quindi che Lei, in violazione dei più elementari principi di lealtà e correttezza, in assoluto dispregio degli obblighi che Le fanno carico, sia in relazione all'esistente rapporto di lavoro subordinato con la nostra Azienda, sia con riferimento alla Sua posizione di soggetto percettore di indennità di sostegno al reddito, ha omesso di comunicare tempestivamente, sia alla nostra Azienda sia all'istituto previdenziale, di svolgere attività lavorativa regolarmente remunerata ed ha continuato ad incassare, senza nulla rilevare, le somme che mensilmente le sono state erogate a titolo di sostegno al reddito, ponendo in tal modo in essere un comportamento truffaldino chiaramente finalizzato ad indurci in inganno al chiaro scopo di percepire illegittimamente somme alle quali non aveva diritto, somme tra l'altro poste a carico della collettività allo scopo di garantire il sostentamento di coloro che vengono a trovarsi privati del loro reddito da lavoro. Tale Suo comportamento, anche a prescindere dalla Sua qualificazione in sede penale e dalla idoneità a costituire reato, è di estrema gravità e configura una gravissima ed oggettiva lesione dell'elemento fiduciario posto a base di qualsivoglia rapporto intersoggettivo ed in particolare del Suo rapporto di lavoro, anche in considerazione della natura delle mansioni a lei affidate, alle quali è connesso l'esercizio di rilevanti e delicatissimi poteri e l'assunzione di grandi responsabilità".

2. Rese le giustificazioni da parte del lavoratore, la società con lettera del 12.2.2016, risolse il rapporto per giusta causa.

3. Impugnato il licenziamento, il Tribunale di Busto Arsizio, in riforma della pregressa ordinanza del 30.1.2017, con sentenza n. 420/2017, annullò 1 RG 12790/2018 il recesso intimato al Renna condannò la società a reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno subito quantificato nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre alla regolarizzazione contributiva previdenziale ed assistenziale. Il Renna rinunciò alla reintegra e optò per le 15 mensilità di risarcimento.

4. La Corte di appello di Milano rigettò il reclamo, proposto dalla società, ai sensi dell'art. 1 co. 58 legge n. 92 del 2012. 5. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, rilevarono che le giustificazioni addotte dal Renna -il quale aveva sostenuto di non avere mai svolto attività lavorativa in favore della Saudi Arabian Airlines, né di avere sottoscritto alcun contratto con la stessa compagnia, ma di avere solo partecipato, su richiesta della compagnia saudita, a "processi di tirocinio teorici in aula, visite mediche, esami di inglese e disbrigo pratiche burocratiche" recandosi più volte a Jeddah nel periodo compreso tra il 14 aprile ed il 31 maggio 2013 e che a tale percorso teorico non aveva fatto seguito alcuna assunzione, non avendo conseguito la licenza di volo araba GACA- avevano trovato pieno riscontro nella documentazione in atti. Specificarono, quindi, che il fatto contestato (l'avere svolto attività lavorativa remunerata) non era stato dimostrato e che il periodo di tempo trascorso presso la Compagnia aerea estera doveva e poteva qualificarsi come "periodo neutro" in quanto unicamente finalizzato al mantenimento delle licenze e abilitazioni al volo, richiamando sul punto le argomentazioni di un precedente, su analoga fattispecie, della Corte di appello di Milano. Precisarono, infine, che proprio la natura di tale periodo consentiva la cumulabilità del trattamento in CIGS con il reddito percepito dal dipendente durante il periodo addestrativo e che questi, in una situazione anche di incertezza nella interpretazione della circolare INPS in materia, non era tenuto ad effettuare alcuna preventiva comunicazione alla società datrice di lavoro in assenza di un "cambiamento di status".

6. Avverso la decisione della Corte di merito ha proposto ricorso per cassazione Air Italy spa (già Meridiana Fly spa), affidato ad un solo articolato motivo. 2 RG 12790/2018 7. Roberto Renna ha resistito con controricorso, insistendo per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del gravame.

8. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. Con l'unico articolato motivo la ricorrente denunzia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 cpc, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 8, commi 4 e 5, del D.L. n. 86/88 (riprodotto integralmente nei commi 2 e 3 del D.lgs. n. 148/2015) convertito nella legge n. 160/1988;
la violazione dell'art. 1 delle disposizioni di legge in generale approvate preliminarmente al codice civile con RD 16.3.1943 n. 262, nonché degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. nella interpretazione della circolare INPS n. 94 dell'8.7.2011 ed infine dell'art. 2119 cc, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc. Deduce la società che erroneamente la Corte di appello di Milano aveva ritenuto che il comportamento del dipendente, il quale dal mese di maggio al giugno 2013 (per due mesi) aveva cumulato alla cassa integrazione percepita dall'INPS e dal Fondo speciale per il trasporto aereo, il compenso ricevuto dalla Saudi Arabian Airlines per l'attività svolta, senza avere peraltro proceduto alle comunicazioni relative all'INPS e al datore di lavoro, non costituisse giusta causa di licenziamento ex art. 2119 cc. Sostiene, poi, che la Corte di merito si era attardata ad evidenziare l'inesistenza di un contratto di lavoro, ignorando però la circostanza di fatto decisiva tra le parti che il Renna aveva comunque percepito un reddito per la sua attività;
inoltre, evidenzia che la Corte territoriale aveva violato il disposto dell'art. 1 delle preleggi, attribuendo alla circolare INPS n. 94 del

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