Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2020, n. 14087

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2020, n. 14087
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14087
Data del deposito : 7 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

e SENTENZA sul ricorso 10198-2014 proposto da: BUSCIANTELLA RICCI EDIA, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO

92, presso lo studio dell'avvocato E N, rappresentata e difesa dall'avvocato G L S;

- ricorrente -

2020 contro 808 - I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domlciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati S P, A P, L C e L C;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 276/2013 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 23/01/2014, R.G.N. 70/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato G L S;
udito l'Avvocato S P. RG n 10198/2014 FATTI DI CAUSA:

1.La Corte d'appello di Perugia ha ritenuto intervenuta la decadenza ex ad 47 DPR n 639/1970 , così come affermato dal Tribunale di Spoleto , sulla domanda proposta da Busciante" Ricci Edia , titolare di pensione di reversibilità del marito, deceduto nel 2000 pensionato del Fondo Volo dal 1996. Secondo la Corte , infatti, la ricorrente aveva chiesto il ricalcolo della pensione goduta denunciando non già errori di calcolo, ma l'erronea applicazione da parte dell'Inps di una norma di legge in luogo di quella corretta. La Corte ha, inoltre, rilevato che l'Inps aveva dichiarato di aver correttamente liquidato la pensione e di non aver applicato il coefficiente di abbattimento di 0,9737, al momento della liquidazione della pensione diretta, come sostenuto dalla ricorrente, la quale , tuttavia, non aveva provato tale circostanza essendosi limitata a chiedere la CTU , che non era mezzo prova .

2.Avverso la sentenza ricorre la Busciantelli con un motivo. L'Inps ha rilasciato procura in calce al ricorso notificato. RAGIONI DELLA DECISIONE:

3. La ricorrente denuncia violazione dell'ad 4 DL n 384/1992 conv. in L n 438/1992( di modifica dell'ad 47 DPR n 639/1970);
dell'ad 55 L 859/1965;
dell'ad 22 L n 859/1965 modificato dall'ad 1 L n 484/1973 e dell'ad 6 I n 408/1988;
dell'ad 2697 cc ;
degli artt 61 e seg , 112,191 e 342 cpc ( 360 n 3,4,5) Censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto verificatasi la decadenza di cui all'ad 47 citato . Rileva che tale decadenza non era applicabile nel caso di specie, avente ad oggetto la richiesta di riliquidazione della pensione già attribuita .Deduce , inoltre, circa l'erroneo coefficiente applicato dall'Istituto, che lo stesso Inps aveva affermato che non era applicabile in quanto riferibile solo al caso di soggetto di 45 anni di età e 20 di contributi. Osserva , inoltre, che l'erronea applicazione del coefficiente da parte dell'Inps risultava provato dal doc. n. 41già depositato e ritrascritto nel ricorso in cassazione .
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