Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/10/2004, n. 19936

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Massime1

Ai fini dell'applicazione dello sgravio contributivo totale, previsto dall'art. 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183, per i nuovi assunti dal 1 luglio 1976 al 31 dicembre 1980 ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986, poi trasfuso nell'art. 59, comma nono, del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e successivamente modificato, quanto al periodo di applicazione dello sgravio, in un decennio a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore (nella specie, per i lavoratori assunti, ad incremento delle unità lavorative in forza al 30 giugno 1976, sino al 31 dicembre 1990, ai sensi del D.L. n. 258 del 1988, convertito dalla legge n. 337 del 1988, applicabile "ratione temporis"), non opera il meccanismo di compensazione tra lavoratori assunti successivamente alla data del 30 giugno 1976 e lavoratori licenziati, avendo il legislatore stabilito il preciso periodo di tempo rispetto al quale individuare il numero di lavoratori assunti ad incremento dei livelli occupazionali cui applicare il beneficio dello sgravio.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/10/2004, n. 19936
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19936
Data del deposito : 6 ottobre 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S G - Presidente -
Dott. L F - Consigliere -
Dott. V G - Consigliere -
Dott. F C - Consigliere -
Dott. S P - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DELLA FREZZA

17, i presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati C P, F C, F F, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
M I SA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA ARCHIMEDE

112, presso lo studio dell'avvocato S M, che lo difende unitamente all'avvocato A J, M G, giusta delega in atti;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 2502/02 del Tribunale di ROMA, depositata il 22/04/02 - R.G.N. 13004/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/04 dal Consigliere Dott. P S;

udito l'Avvocato M;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. V M che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31 marzo 1998 la Mcquay Italia s.p.a. proponeva appello avverso la sentenza resa il 21 ottobre 1997 dal Pretore di Roma che, nel contraddittorio delle parti, aveva rigettato l'opposizione proposta dalla stessa società avverso il decreto ingiuntivo, emesso dal medesimo Pretore in data 29 marzo 1996, in favore dell'INPS, per il pagamento della somma di L.

2.276.840.640 a titolo di omessi versamenti e sanzioni relativamente al periodo 1.2.1991/31.8.1995, derivanti, a detta dell'INPS, da una non corretta applicazione degli sgravi contributivi.
A sostegno dell'appello la Mcquay Italia S.P.A. ribadiva il proprio diritto agli sgravi contributivi applicati e censurava la sentenza sotto vari profili, quali: - l'omessa od in ogni caso erronea considerazione delle circostanze di fatto in merito all'applicazione degli sgravi contributivi in discussione;
- la conseguente disapplicazione od erronea applicazione dell'art. 59, comma 9, del T.U. delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, e successive disposizioni di proroga (art. 2 del d.l. n. 20/79, convertito con modifiche con legge n. 92/79, art. 2, comma 3^ del d.l. 258/88, convertito con modifiche con
legge n. 337/88). Si costituiva l'INPS, il quale contestava l'appello e ne chiedeva il rigetto. Con sentenza del 22 gennaio-22 aprile 2002, l'adito Tribunale di Roma, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva l'opposizione avverso in decreto ingiuntivo in oggetto, che, per l'effetto, veniva revocato.
Osservava che la corretta interpretazione della normativa di riferimento portava a ritenere che lo sgravio totale in questione era collegato esclusivamente al presupposto del verificarsi di un incremento occupazionale, rispetto alle unità lavorative occupate alla data del 30 giugno 1976, nel periodo considerato dalla legge, con esclusione di ogni meccanismo di compensazione nell'arco del decennio di applicazione del beneficio acquisito.
Pertanto, tenuto conto della situazione di fatto così come accertata, correttamente lo sgravio totale era stato applicato a 84 lavoratori tutti nuovi assunti dal 1^ luglio 1976 al 31 dicembre 1990, tutti ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 e tutti ancora nell'ambito del decennio dall'assunzione.
Per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS con un unico motivo.
Resiste la Macquay S.p.A. con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo l'Istituto ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 14 legge 2.05.1976 n. 183, nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), deduce: - che, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 183 del 1976, il requisito richiesto per poter usufruire dello sgravio è
che "al 1.07.76 ci sia un incremento occupazionale rispetto ai lavoratori presenti al 30.06.76", mentre nel caso di specie sarebbe stato "accertato in atti e non contestato che i lavoratori assunti dalla società al 1.07.76 non erano ad incremento di quelli esistenti alla data del 30.06.76 ma erano di rimpiazzo a lavoratori licenziati, punto al quale la società non avrebbe "dedicato il giusto sostegno probatorio contrario" e che sarebbe stato oggetto di "mancato esame" da parte della sentenza di secondo grado;
- che la ricostruzione della normativa da parte del Tribunale di Roma sarebbe "poco convincente e sostanzialmente contraddittoria" e si baserebbe su di una "interpretazione arbitraria dell'art. 14 legge 183/78", e che "la questione" non sarebbe solo di "stabilire il numero dei lavoratori in soprannumero" ma anche "di accertare che gli stessi siano ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976", indagine che "non risulta effettuata dal Tribunale". A prescindere dalla poco perspicua argomentazione, in base alla quale il periodo da prendere in considerazione, ai fini dell'accertamento dell'incremento occupazionale, sarebbe limitato ad un giorno (30 giugno - 1^ luglio 1976), il motivo, nella sua duplice articolazione, non merita accoglimento, risultando l'impugnata decisione, sia sul piano motivazionale che interpretativo della normativa in oggetto, conforme a legge.
Come è noto e come del resto è stato puntualizzato da questa Corte in analoghe occasioni (cfr. Cass. 13 marzo 2001 n. 3635), gli sgravi contributivi per U Mezzogiorno, nel cui ambito si inquadrano quelli in esame, vennero introdotti sul finire degli anni sessanta, in un momento di aggravata recessione economica, sviluppandosi e protraendosi nel corso dei successivi decenni, in parallelo con l'intenzione di una imminente riforma della Cassa per il Mezzogiorno e dei suoi istituti, con la previsione, ripetuta di anno in anno, di un termine, di regola semestrale, raramente maggiore e spesso inferiore, della loro scadenza.
L'art. 18 della legge 25 ottobre 1968 n. 1089, di conversione del decreto legge 30 agosto 1968 n. 918, così modificava i primi quattro commi dell'art. 18 del decreto convertito: "A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo in corso alla data del 31 dicembre 1972, è concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali e artigiane, che impiegano dipendenti nei tenitori indicati nell'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente ella Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523. Lo sgravio contributivo è stabilito nella misura del 10 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposta ai dipendenti che effettivamente lavorano nei tenitori di cui al precedente comma, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge. Il predetto sgravio contributivo si distribuisce fra i datori di lavoro e i lavoratori ... nella misura ... (omissis: la misura è variata nel tempo). A decorrere dal periodo successivo a quello in corso alla data del 31 ottobre 1968 è concesso un ulteriore sgravio contributivo nella misura del 10 per cento (si tratta dello sgravio c.d. aggiuntivo".
Con l'art. 14 della legge 2 maggio 1976 n. 183 veniva ad aggiungersi, agli sgravi sopra riportati, uno sgravio totale "per i nuovi assunti dal 1^ luglio 1976 al 31 dicembre 1980, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 ... sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986 sulle retribuzioni assoggettale a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'I.N.P.S."
Il coacervo di queste regole rifluiva poi quasi integralmente (v. per l'artigianato l'art. 126 e per le imprese alberghiere l'art. 129) nell'art. 59 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, i cui primi otto commi, riallacciandosi all'art. 18 del d.l. n. 918 del 1968, come convertito con la legge n. 1089 dello stesso anno, individuano gli elementi oggettivi e temporali (paghe dal 31 agosto 1968 al 31 dicembre 1980) che caratterizzano lo sgravio concesso "sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale", e ne regolano la misura, articolando in percentuale lo sgravio generale (comma 2), lo sgravio ulteriore generale o di fedeltà (comma 4), lo sgravio aggiuntivo (commi 5 e 6) e lo sgravio supplementare (comma 8). Il comma nove, richiamandosi all'art. 14 della legge n. 183/76, riscrive lo sgravio totale in questi termini: "Per i nuovi assunti dal 1^ luglio 1976 al 31 dicembre 1980, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende industriali operanti nei settori che saranno indicati dal CIPI, lo sgravio contributivo di cui al primo comma è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS". Il sistema originariamente bloccato del comma nove, in quanto ancorato a precisi elementi temporali (assunzioni nel periodo 1^ luglio 1976/31 dicembre 1980), veniva poi reso mobile con il d.l. 30 gennaio 1979 n. 20 (poi convertito con la legge 31 marzo 1979 n. 92), il cui art. 2 dispone che "Il periodo massimo di applicazione dello sgravio contributivo di cui agli articoli 59, nono comma, 126, primo comma, e 129, primo comma del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è stabilito in 10 anni a decorrere dalla data di assunzione
del lavoratore". Tale disposizione, unitamente alle proroghe successivamente disposte della data del 31 dicembre 1980, prevista dall'art. 59 del T.U. tanto al primo comma (come data finale di fruizione dello sgravio generale) che al nono comma (come data finale delle assunzioni per le quali, ricorrendone le condizioni, operava lo sgravio totale), rendeva evidente che lo sgravio totale decennale veniva prorogato anche alle assunzioni effettuate dopo la predetta data del 31 dicembre 1980. Le proroghe delle varie specie di sgravi iniziò con il d.l. 22 dicembre 1980 n. 898, che all'art. 1 dispose:
"La validità delle disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218 ... contenenti l'indicazione del termine del 31 dicembre 1980, è prorogata al 31 dicembre 1981". I differimenti della data finale degli sgravi si protrassero, come già ricordato, con una lunga serie di interventi legislativi. Tra gli ultimi differimenti vi è quello - preso in considerazione nella sentenza impugnata - disposto dalla legge 337/88 di conversione del d.l. n. 258/88, che ha fissato al 31 dicembre 1990 la data finale del periodo entro cui il lavoratore deve essere assunto, ad incremento delle unità lavorative in forza al 30 giugno 1976, per far sorgere il diritto decennale allo sgravio. Orbene, nel caso in esame, la sentenza impugnata, con corretta ed esauriente motivazione, avversata dall'INPS in termini del tutto generici e - come sopra rimarcato - tutt'altro che perspicui, ha tenuto a precisare che la normativa, che qui interessa, concernente gli sgravi "totali", - oltre ad indicare in modo chiaro ed inequivoco sia il periodo di riferimento per la commisurazione dell'incremento occupazionale (1.7.76/31.12.1980, prorogato sino al 31 dicembre 1990), sia il termine iniziale (30 giugno 1976) e finale di applicazione del beneficio (un decennio dalla data di assunzione di quei lavoratori assunti entro il 31 dicembre 1990)-, ha tenuto ad evidenziare che tale normativa, contrariamente a quanto previsto per il diverso e precedente istituto dello sgravio aggiuntivo di cui all'artt. 18, 4^ e 6^ comma della legge n. 1089/68 (sgravio che era applicabile, in aggiunta a quello generale del 10% delle retribuzioni, in caso di incremento occupazionale), non contiene alcun richiamo al meccanismo della generale compensazione - ai fini della concessione dello sgravio - fra i lavoratori assunti posteriormente alla data indicata dalla legge - 30.9.68 - ed i lavoratori licenziati, fissando invece un preciso periodo di tempo rispetto al quale individuare il numero di lavoratori assunti ad incremento dei livelli occupazionali cui applicare il beneficio dello sgravio.
Pertanto, poiché, nella specie;
emergeva dallo stesso verbale dell'INPS del 17 ottobre 1995, che i lavoratori, in numero di 84, ai quali la McQuai aveva applicato lo sgravio entro il decennio, erano stati tutti assunti "fino al 31.12.1990 ... in esubero rispetto alla forza lavoro al 30.6.1976", - laddove gli ispettori INPS, non contestando tale incremento occupazionale, avevano preteso di escludere lo sgravio per la diversa ragione della ritenuta applicabilità di un meccanismo di compensazione a partire dal 1^ gennaio 1991 in poi, "scomputando" dagli 84 lavoratori "le unità via via cessate nel periodo successivo al 31.12.90", in contrasto con la legge riferita -, l'opposizione della Società meritava accoglimento. Osserva il Collegio che l'interpretazione, motivatamente adottata dalla sentenza impugnata in ordine alla disciplina dello sgravio totale caratterizzato, a differenza dello sgravio aggiuntivo, dalla predeterminazione del periodo di riferimento (nel caso, dal 10 luglio 1976 al 31 dicembre 1990) per individuare l'incremento occupazionale rispetto alla data iniziale (30 giugno 1976), e dalla attribuzione dello sgravio per ciascun lavoratore assunto ad incremento per la durata comunque di un decennio, indipendentemente dalle vicende occupazionali dell'azienda in periodo successivo a quello considerato ai fini del computo dell'incremento occupazionale (cioè, successivo al 31 dicembre 1990), appare imposta dal testo di legge (art. 14 della legge n. 183 del 1976 con le successive modificazioni, in
particolare dalla disciplina di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 218 del 1978), in quanto pienamente coerente, sul piano sistematico, con il
mancato riferimento a qualsiasi meccanismo di compensazione successivamente al periodo considerato (meccanismo espressamente contemplato, invece, dalla diversa disposizione relativa allo sgravio aggiuntivo), e conforme alla ratio legis (da individuare nelle esigenze di certezza, delle quali pure da conto il Tribunale di Roma).
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del presente giudizio.

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