Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/01/2019, n. 2390
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Testo completo
1. L'Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza n. 80/02/2010, depositata in data 28/05/2010, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Bari ha rigettato l'appello proposto dall'Amministrazione avverso la pronuncia di primo grado avente ad oggetto il diritto di T.G., al rimborso della maggiore IRPEF trattenuta dall'Enel sulle somme corrispostegli nell'anno 2003 a titolo di liquidazione della propria posizione previdenziale, a titolo di tassazione separata, anzichè dell'imposta sostitutiva del 12,50%, da applicarsi alle polizze vita, ai sensi della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6.
2. La CTR, per quanto di interesse, ha ritenuto di individuare il regime fiscale della prestazione pensionistica "de qua" sulla base della natura assicurativa del rapporto previdenziale intercorrente tra l'Enel ed i propri dipendenti, come derivato dall'accordo ENEL/FINDAI, concernente un rapporto di previdenza integrativa aziendale sostitutivo della polizza vita originariamente prevista, e conservandone, quindi, le caratteristiche e le finalità, con conseguente assoggettamento di tale contratto integrativo alla ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12% ai sensi della L. n. 482 del 1985, art. 6;
3. Avverso tale pronuncia, ricorre l'Agenzia affidandosi a quattro motivi. Il contribuente resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. con il primo motivo viene denunciata in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, l'insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi della causa, per avere la CTR esaminato, esclusivamente, la problematica relativa al trattamento fiscale della P.I.A., istituita in base in base all'accordo del 16 aprile 1986, intervenuto tra l'ENEL e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali, e sostitutiva, a livello di prestazioni previdenziali, della polizza assicurativa prevista dal CCNL;omettendo in tal modo, di valutare le censure prospettate dall'Agenzia in merito all'applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1.
2. Con il secondo motivo l'Agenzia lamenta in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell'art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, per avere la CTR omesso, qualsivoglia motivazione sulle censure dedotte in relazione all'applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1.
3. Con il terzo motivo viene denunciata in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 10, comma 1, lett. e), e del D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 12, comma 1, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, per avere la CTR applicato la tassazione dei redditi di capitale, senza distinguere tra il periodo anteriore al 31/12/2000, e quello posteriore a tale data.
4. Con il quarto motivo, parte ricorrente lamenta in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17, art. 41, comma 1, lett. g.-quater) e art. 42, della L. n. 30 del 1997, art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9, nonchè della L. n. 335 del 1995, art. 11, comma 3, per avere la Commissione di secondo grado, erroneamente ritenuto di dover tassare la somma erogata in base al previgente rapporto di previdenza integrativa, alla nuova posizione previdenziale istituita presso il FONDENEL, secondo i criteri stabiliti per i redditi di capitale, ai sensi dell'art. 42, comma 4, TUIR, pur in mancanza di un rapporto di un qualsivoglia rapporto assicurativo.