Cass. civ., sez. II, sentenza 03/05/2019, n. 11711

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 03/05/2019, n. 11711
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11711
Data del deposito : 3 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 7729-2014 proposto da: Società PILOUS - TMJ SRO , in persona del legale rappresentante pro tempore, Società PILOUS PASOVE' PILY SRO, in persona del legale rappresentante pro tempore, Società TMJ JESENICE SERVIS SRO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

APPENNINI

60, presso lo studio dell'avvocato C D Z, che le rappresenta e difende;
e sul ricorso RGn. 27244/15 proposto da: Società PILOUS - TMJ SRO, in persona del Direttore pro tempore, Società PILOUS PASOVE' PILY SRO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

APPENNINI

60, presso lo studio dell'avvocato C D Z, che le rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

Ditta GUIDO NORI, in persona del titolare, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ORTIGARA

3, presso lo studio dell'avvocato M A, rappresentato e difeso dall'avvocato L P;
- controricorrente in entrambi i ricorsi - avverso la sentenza n. 4640/2013 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 18/12/2013 e la sentenza n. 3489/2015 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 24/06/2015;
preliminarmente viene disposta dalla Corte la riunione dei ricorsi RGn. 7729/14 e RGn. 27244/15 avente oggetto rispettivamente il ricorso avverso la sentenza n. 4640/13 della C.A. di Milano e la sentenza pronunciata in sede di revocazione dalla stessa C.A. di Milano n. 3489/15;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/2018 dal Consigliere R G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CARMELO SGROI che, previa riunione dei ricorsi, ha concluso per il rigetto di entrambi ricorso;
udito l'Avvocato C D Z, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento principalmente del ricorso per revocazione;
udito l'Avvocato L P, difensore del controricorrente, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 6.11.2008, la ditta individuale Non i Guido citava le società P M sro, P P P sro e TMJ 3esenice Servis sro innanzi al Tribunale di Monza, chiedendo accertarsi il grave inadempimento delle convenute in relazione al contratto di agenzia e la loro condanna al risarcimento dei danni. Instauratosi il contraddittorio con la costituzione delle società convenute Pilous, il Tribunale di Monza accoglieva la domanda del Non i e condannava le società al risarcimento dei danni, quantificati in € 500.000,00. Proponevano appello le società P M sro, P P P sro e TMJ Jesenice Servis sro, resistito dal Non, che, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello per tardività, in quanto proposto oltre trenta giorni dalla notifica della sentenza. Con sentenza del 18.12.2013, la Corte d'Appello di Milano dichiarava l'inammissibilità dell'appello per tardività, in quanto la sentenza di primo grado era stata notificata, presso la cancelleria del Tribunale di Monza, in data 13.12.2012 e l'appello risultava notificato 1'11.2.2013. Rilevava che correttamente la notifica della sentenza impugnata era avvenuta presso la cancelleria del giudice a quo, ai sensi dell'art.82 R.D. n.37 del 1934, poiché le società convenute avevano eletto domicilio presso il Tribunale di Milano, fuori della circoscrizione del giudice adito, il Tribunale di Monza, né, nel corso del giudizio, avevano indicato alcun indirizzo di posta certificata ai sensi degli artt.125 c.p.c. e 366 c.p.c., come modificati dall'art. 25 L. 12 novembre 2011 n.183. Nella comparsa di risposta - affermava la corte territoriale - era stato indicato solo l'indirizzo di posta elettronica del difensore delle società convenute, ma non quello di posta elettronica certificata, né l'indirizzo PEC era comunicato nel corso del giudizio di primo grado. Per la cassazione della sentenza proponevano ricorso P M sro, P P P sro e T J S sro sulla base di un unico motivo. G N i resisteva con controricorso. Disposta l'assegnazione alla Sesta Sezione Civile, il collegio rilevava che avverso la medesima sentenza, le società ricorrenti avevano proposto ricorso per revocazione, che era stato respinto dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza N. 518/2014;
poiché detta decisione era stata impugnata per cassazione, con ordinanza interlocutoria del 7.3.2016, rimetteva la causa in pubblica udienza per l'eventuale riunione dei procedimenti. Nel ricorso per revocazione, le società avevano lamentato che la corte territoriale sarebbe incorsa nell'errore di ritenere che l'indirizzo PEC non fosse stato comunicato nel corso del giudizio, mentre - deducono le ricorrenti- l'indirizzo PEC era stato indicato nel foglio di precisazione delle conclusioni, depositato il 19.1.2012 ed allegato all'intestazione della sentenza del Tribunale oltre che nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica. La Corte d'Appello di Milano, rigettando il ricorso per revocazione, con sentenza del 3.9.2015, riteneva che la decisione non fosse basata su un errore di fatto ma sulla valutazione delle modalità di comunicazione dell'indirizzo PEC, che, nella specie, era avvenuta attraverso la mera apposizione del timbro recante i recapiti del difensore, inidonea ad integrare i requisiti previsti dall'art. 125 c.p.c. Osservava, inoltre, che il difensore delle società aveva ribadito l'elezione di domicilio, in circondario diverso da quello del giudice adito, anche nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica, sicché la notifica era correttamente avvenuta ex art. 82 RD 37/1934. Il ricorso per cassazione proposto da P M sro, P P P sro e TM3 Jesenice Servis avverso la sentenza d'appello, che aveva rigettato il ricorso per revocazione, è fondato su un unico motivo. G N i ha resistito con controricorso anche in questo giudizio. In data 14.9.2018, in prossimità dell'udienza pubblica, P M sro, P P P sro e TM3 Jesenice Servis sro hanno depositato memorie difensive. Il Pubblico Ministero, nella persona del dott. Carmelo Sgroi ha chiesto la riunione dei ricorsi ed ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
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