Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/11/2019, n. 30353

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/11/2019, n. 30353
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30353
Data del deposito : 21 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15190/2017 R.G. proposto da 9ct7 ARCOBALENO SERVICES S.C. A R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti r Vini( A C, [M A con domicilio eletto presso l'avv. Stefano Salvato (presso Studio Legale Ghera), in Roma, viale delle Milizie, n. 1;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende come per legge;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 7191/6/16 della Commissione Tributaria regionale della Lombardia depositata il 20 dicembre 2016 udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 settembre 2019 dal Consigliere P A P C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. U D A, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte ricorrente, avv. A C;
udito il difensore della parte controricorrente, avv. C M P F DI CAUSA L'Agenzia delle Entrate, sulla base di processo verbale redatto da funzionari dell'Inps, con il quale si contestava alla Arcobaleno Services s.c. a r.I., società svolgente attività di trasporto merci su strada, di avere erogato, nell'anno 2008, ai lavoratori dipendenti somme a titolo di «indennità di trasferta» non assoggettate a ritenuta d'acconto nella misura del 50 per cento, perché ritenute esenti da imposta ai sensi del quinto comma dell'art. 51 (già 48) del t.u.i.r., emetteva ai danni della società avviso di accertamento, con conseguente recupero a tassazione di maggiore imposta IRPEF e irrogazione di sanzioni. Il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'atto impositivo veniva parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Lodi, la quale dichiarava che le somme erogate dalla Cooperativa a titolo di indennità di trasferta dovessero essere assoggettate a tassazione ai sensi del sesto comma dell'art. 51 del d.P.R. n. 917 del 1986, ma escludeva l'applicabilità delle sanzioni.In esito all'appello principale della società ed all'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate, la Commissione regionale della Lombardia confermava la sentenza impugnata. In particolare, quanto alla eccepita carenza di motivazione dell'atto impositivo, rilevava che il fatto che il verbale dell'Inp fosse stato annullato non rendeva illogica la motivazione resa dall'Agenzia delle Entrate che si fondava sull'assunto che le indennità di trasferta, per la loro natura e per le modalità di erogazione, costituivano componenti del reddito imponibile. Riteneva che i dipendenti, che quotidianamente venivano inviati in luoghi diversi per effettuare le consegne, dovessero essere qualificati «trasfertisti» e che l'indennità dovesse essere loro riconosciuta indipendentemente dal fatto che vi fossero o meno costi da rimborsare;
rigettava, inoltre, l'appello incidentale dell'Ufficio, considerato che il d.l. n. 167 del 2000, che prevedeva la tassabilità al 50 per cento delle trasferte, non era stato convertito e che la materia era stata caratterizzata dalla successione di diverse disposizioni normative e da conseguenti evoluzioni giurisprudenziali. Avverso la sentenza ricorre, affidandosi a tre motivi, la Arcobaleno Services s.c. a r.I., ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 cod. proc. civ. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della I. 27 luglio 2000, n. 212 e 3 della I. 7 agosto 1990, n. 241 e lamenta che il giudice di appello ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso di accertamento. Pur non disconoscendo la legittimità della motivazione per relationem, assume che la Commissione regionale non avrebbe valutato che il verbale ispettivo dell'Inps era lacunoso quanto alla ricostruzione dei fatti che l'Agenzia delle Entrate aveva poi modificato per giungere ad un diverso inquadramento della fattispecie.Sostiene, al riguardo, che aveva dovuto difendersi, nel giudizio di primo grado, avverso un avviso di accertamento che disponeva il recupero a tassazione delle indennità di trasferta erogate secondo il regime di cui all'art. 51, sesto comma, del t.u.i.r., il quale si fondava sul verbale di accertamento dell'Inps con il quale, prima della rettifica in autotutela, si contestava alla società di avere sottratto a contribuzione alcune somme erogate ai lavoratori dipendenti con conseguente richiesta di assoggettamento totale delle stesse a tassazione. Secondo l'assunto difensivo della ricorrente, la decisione impugnata sarebbe incorsa nei vizi denunciati anche perché avrebbe omesso di considerare che il verbale di accertamento dell'Inps, richiamato dall'avviso di accertamento, era stato annullato dall'Ente previdenziale in autotutela, per cui l'atto impositivo non conteneva alcuna motivazione, ma si rifaceva esclusivamente alla descrizione contenuta nel verbale redatto dagli ispettori Inps.

2. Con il secondo motivo, la società deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e contesta ai giudici di appello di non avere considerato che i contratti di lavoro dei dipendenti della Arcobaleno indicavano la sede di lavoro, come era stato provato nel giudizio di merito e non contestato dall'Agenzia delle Entrate;
la valutazione di tale fatto assumeva particolare rilevanza se si considerava che, ai sensi dell'art.

7-quinquies, primo comma, lett. a) del d.l. n. 193 del 2016
, «la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro» integrava una delle tre condizioni contestualmente richieste ai fini dell'applicazione del regime fiscale di cui al sesto comma dell'art. 51 del t.u.i.r.. Secondo la prospettazione difensiva della ricorrente, la decisione impugnata avrebbe pure omesso di valutare le concrete modalità di svolgimento della prestazione di lavoro da parte dei dipendenti, ossia che questi
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