Cass. civ., sez. III, sentenza 11/04/2023, n. 9616

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Il giudice che dichiara la nullità di una clausola del contratto ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c. deve indicare la norma imperativa con la quale sostituire la predetta clausola dichiarata nulla. (Fattispecie in tema di clausola "claims made" apposta ad un contratto di assicurazione per la responsabilità civile).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 11/04/2023, n. 9616
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9616
Data del deposito : 11 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ORIGINALE 9 6 1 6/23 ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto ASSICURAZIONE Presidente GIACOMO TRAVAGLINO DANNI Consigliere ENRICO SCODITTI CHIARA GRAZIOSI Consigliere Rel. PASQUALINA A.P. CONDELLO Consigliere Ud. 09/02/2023 PU Consigliere GIUSEPPE CRICENTI Cron. 96.16 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4254/2021 R.G. proposto da: QBE Europe SA/NV, elettivamente domiciliata presso l'avvocato Magni F Nicola che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati M A e Monti " F;
-ricorrente - 2023 530

contro

A M e Italiana Assicurazioni S.p.A.;

- intimati -

nonchè

contro

L A M, elettivamente domiciliato in Roma Via A. Cantore 5 presso lo studio dell'avvocato N S che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato L P;
- controricorrente e ricorrente incidentale - e nonchè

contro

-New Life Vimercate S.r.l. Società Sportiva Dilettantistica, domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati M C e M M;
· controricorrente - avverso la sentenza n. 3147/2020 della CORTE D'APPELLO di M, depositata in data 1/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9/2/2023 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale S D M che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale;
uditi gli Avvocati F Nicola MAGNI, Michele MIRONE e Sandro NARDI;

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 20 dicembre 2016 Matteo A, in proprio e quale legale rappresentante di New Life Vimercate S.r.I., conveniva davanti al Tribunale di Milano il commercialista Antonio Michele L, esponendo di averlo incaricato degli adempimenti contabili e fiscali personali e societari Cy relativi al periodo dal luglio 2009 al 31 dicembre 2014, e che la società attrice il 17 dicembre 2013 aveva subito una verifica dall'Agenzia delle Entrate a seguito della quale l'11 giugno 2015 le era stato notificato un avviso di accertamento sui redditi percepiti nell'esercizio del 2010. In sintesi, l'Agenzia aveva addotto l'esistenza di un fine commerciale nell'attività della società, alla quale invece, nel periodo in cui L ne era il commercialista, era stato applicato un regime di fiscalità agevolata per assenza di fini di lucro, onde illegittima sarebbe stata l'applicazione, decisa dal commercialista, del regime. fiscale per gli enti privi di scopi di lucro di cui all'articolo 148 TUIR. La società impugnava l'avviso di accertamento, ma il suo ricorso veniva rigettato dalla CTP;
dopo avere proposto l'appello davanti alla CTR, essa perveniva a una transazione con l'Erario. Sostenevano quindi gli attori che il L, applicando un regime fiscale più favorevole in assenza dei presupposti di legge, aveva commesso un errore che costituiva un grave inadempimento, causando loro un danno ingiusto da quantificare in separato giudizio dovendosi attendere la ripresa a tassazione anche dei redditi dichiarati per gli anni 2011-2014;
oltre ai danni patrimoniali, veniva chiesto il risarcimento ad A in proprio di un danno non patrimoniale per lesione della sua integrità psicofisica. Il L si costituiva, resistendo, e veniva autorizzato a chiamare in causa due compagnie assicurative - Italiana Assicurazioni S.p.A. e QBE Insurance Ltd - con cui aveva stipulato polizze per i rischi della sua attività professionale;
entrambe si costituivano, resistendo. Il Tribunale, con sentenza del 6 maggio 2019, dichiarato il difetto di legittimazione dell'A in proprio, accoglieva la domanda di New Life di condanna generica al risarcimento del danno, rigettava la domanda del L avverso Italiana Assicurazioni e accoglieva invece - applicando la franchigia contrattuale la domanda di quest'ultimo avverso QBE in rapporto, tra le due - polizze claims made da lui invocate, a quella relativa al periodo dal 15 gennaio 2015 al 15 gennaio 2016, ritenendo affetto da nullità parziale il limite di retrodatazione della garanzia in esso previsto con apposita clausola. QBE proponeva appello;
separatamente lo proponeva anche il L. Le cause insorte venivano riunite, e in esse si costituivano tutti gli appellati, l'A dichiarando di prestare acquiescenza alla sentenza, New Life proponendo appello incidentale relativamente alle spese processuali, e Italiana Assicurazioni chiedendo la conferma della sentenza impugnata. La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 3147/2020, rigettava gli appelli principali e, accogliendo l'appello incidentale, rideterminava le spese di lite dovute dal L a New Life, confermando per il resto.

2. Ha presentato ricorso, composto di cinque motivi e illustrato anche con memoria, QBE;
il L si è difeso con controricorso, in cui ha proposto un ricorso incidentale di sette motivi, depositando pure memoria;
New Life ha presentato controricorso al ricorso incidentale. Con ordinanza interlocutoria la causa, che era stata chiamata in camera di consiglio, è stata rimessa in pubblica udienza;
è stata successivamente presentata istanza di discussione orale. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale. QBE ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. In primo luogo deve esporsi il ricorso principale di QBE.

3.1. Il primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per "motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile (omessa indicazione dei termini di operatività della Polizza)". Il motivo si impernia sul passo della motivazione che comincia dal primo capoverso della pagina 17 della sentenza fino al quarto capoverso della stessa pagina, adducendo che la sentenza sarebbe radicalmente nulla in parte qua, in quanto laconica e attribuente nullità parziale alla clausola claims made senza indicare "le norme imperative applicabili in funzione suppletiva che consentono la sopravvivenza dell'accordo" ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, c.c., non valendo come sostegno neppure "il succinto riferimento alla sentenza del Tribunale", essendo di questa integralmente sostitutiva la pronuncia del giudice d'appello. Essendo poi la sentenza qui impugnata, pur confermante quella di primo grado, "integralmente sostitutiva di quest'ultima", la ricorrente osserva, in conclusione, che, "così come formulata, la pronuncia impugnata non consente in alcun modo di identificare le norme inderogabili che i Giudici parrebbero aver rintracciato nell'ordinamento positivo e su cui hanno fondato l'esercizio del potere conformativo del regolamento contrattuale".

3.2 Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1175, 1322, primo comma, e 1375 c.c. laddove non sarebbe stata valutata dal giudice "l'equità dello scambio in una prospettiva sinallagmatica". Prendendo come oggetto della censura la stessa parte della motivazione focalizzata per il precedente motivo, la ricorrente qualifica la sentenza "gravemente errata" laddove afferma che "una polizza che limiti a soli due anni la retroattività della condotta causativa del danno da parte del professionista è del tutto inadeguata allo scopo pratico che viene perseguito con la stipulazione del contratto di assicurazione, ed impedisce al negozio di realizzare il suo scopo tipico". Il giudice d'appello - rileva la ricorrente segue l'insegnamento di S.U. 22437/2018 per cui "il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole on claims made basis'> quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, C.C., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale". Osserva la ricorrente che il "riferimento precipuo" risiede nell'articolo 2 Cost., e precisamente nel principio di solidarietà sociale, il quale, "declinato nei termini della buona fede contrattuale, è trasposto nel codice civile agli artt. 1175 e 1375";
buona fede che tramite il suddetto intervento del giudice nomofilattico "si emancipa dalla qualifica di mera regola di condotta che si rivolge direttamente alle parti ..., per assurgere - con il significato di equità>> delle prestazioni - anche a parametro di validità del contratto" che il giudice deve seguire per determinare se il contratto presenti o meno uno squilibrio giuridico tra rischio assicurato e premio, e quindi "per valutarne l'adeguatezza agli interessi perseguiti dalle parti". Il giudice d'appello, ad avviso della ricorrente, "pur sposando la tesi suddetta, ... ha fatto errata applicazione del principio ... e delle citate disposizioni di legge": avrebbe infatti vagliato solo la retroattività della clausola di claims made "prescindendo dall'esame del complessivo assetto sinallagmatico". Pertanto avrebbe omesso di considerare alcuni specifici elementi della polizza che il motivo richiama (si rimanda al riguardo alle dettagliate pagine 12-13 del ricorso), sostenendo che si tratterebbe di previsioni a favore del contraente - "comportando un'estensione dell'area del rischio garantito" -, che il giudice d'appello non avrebbe tenuto in conto per valutare la "adeguatezza negoziale".

3.3 Il terzo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo, individuato nella "data di retroattività fissata, su richiesta dell'assicurato, al 15 gennaio 2013 in entrambe le Polizze emesse da QBE" Prendendo ad oggetto di censura lo stesso passo della pagina 17 della

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