Cass. pen., sez. V, sentenza 25/05/2018, n. 23587
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Testo completo
nte SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TORINOnel procedimento a carico di: NAIDAR DUMITRU CRISTINEL nato il 24/04/1978 avverso la sentenza del 29/03/2017 del TRIBUNALE di NOVARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio Udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1. Ccri sentenza del 29 marzo 2017 il Tribunale di Novara ha dichiarato non doversi proceclere nei donfronti di N D C, alias P R alias C D C, per il reato di furto pluriaggravato di cui agli artt. 110, 624, 625, co. 1, no. 2 e 5 e 61 nn. 5 e 7 c.p. commesso il 17.7.2.017, per essere tale reato estinto per prescrizione. 2. /l vverso taliti sentenza il P.G. presso la Corte d'Appello di Torino ha proposto ricorse) per cassazione, con il quale deduce la violazione dell'art. 606, primo comma ;lett. b) c.p.p.„ per ave: giudice di primo grado erroneamente dichiarato prescritto il reato contestato all'imputato, in considerazione del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggraislanti, tale da determinare l'assoggettamento del reato al termine massi prescrizione di sette anni e sei mesi;invero, il fatto è avvenuto ne! 'tiglio 2007, :-.Ì;succ:essivarriente all'introduzione della Legge 5 dicembre 2005, n. 521 dne stabilisce arati. 157 inp. che„ ai fini dei calcolo della prescrizione, non si debba tener conto della diminti rine per le attenuanti e l'aumento per le aggravanti, salvo quelle ad effetto speciale, come quelle plurrne ci cui all'art. 625/2 c.p, contestate nella fattispecie e non si debba tener conto del bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti di cui all'art. 69 c.p.- sicché il reato in contestaizione, il cui termine massimo di prescrizione è di dodici anni e sei mese non è ancora pres,c ritto.
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