Cass. pen., sez. V, sentenza 31/05/2018, n. 24663

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 31/05/2018, n. 24663
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24663
Data del deposito : 31 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: S GACCHINO nato il 22/03/1959 a CARINI avverso l'ordinanza del 09/09/2016 del TRIBUNALE di PALERMO sentita la relazione svolta dal Consigliere A T;
lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1.Con il decreto in epigrafe, il tribunale di Palermo-Sezione Misure di Prevenzione ha rigettato l'opposizione al provvedimento del giudice delegato che, nell'ambito del procedimento di rendiconto della gestione dell'amministratore giudiziario, ha respinto l'istanza di rimborso delle somme corrisposte dalla Centro Distribuzione Regionale s.r.l. al consiglio di amministrazione durante il sequestro del capitale sociale e dei beni aziendali, disposto il 9 gennaio 2009 nel procedimento di prevenzione a carico - tra gli altri - del ricorrente, e revocato con provvedimento eseguito il 14 marzo 2014. 2. Il Tribunale di Palermo-sezione misure di prevenzione, in persona del giudice delegato, decidendo sulla richiesta di restituzione somme avanzata da G S, in proprio e quale socio unico ed amministratore della Centro Distribuzione Regionale s.r.I., con decreto in data 21 ottobre 2014 aveva dato atto che il procedimento di prevenzione avviato nei confronti del predetto, sottoposto a sequestro dei beni con provvedimento del 9 gennaio 2009, era stato definito con il rigetto della relativa istanza di confisca, con conseguente revoca del decreto e restituzione all'avente diritto dell'intero compendio sequestrato, materialmente eseguita il 14 marzo 2014, dopo il passaggio in giudicato del provvedimento di rigetto del 25 settembre 2013-20 gennaio 2014. In parziale accoglimento della richiesta proposta, avanzata in sede di osservazioni al rendiconto finale presentato all'amministratore giudiziario, il giudice delegato aveva disposto che la somma di euro 243.360,00, già liquidata alli amministratore giudiziario a titolo di compenso per l'attività svolta, fosse posta a carico dell'Erario, trattandosi di spese inerenti alla procedura conclusasi favorevolmente per l'odierno ricorrente, per l'effetto ordinando il pagamento di pari importo al ricorrente. Aveva, invece, rigettato l'ulteriore richiesta di restituzione della maggior somma di euro 380.640,00 — pari all'ammontare complessivo dei compensi percepiti dal medesimo amministratore giudiziario e dal suo coadiutore, nella qualità di autonominati componenti del consiglio di amministrazione della C.D.S. s.r.I., rispettivamente quale presidente e consigliere, trattandosi, in questo caso, di "spese necessarie per la prosecuzione dell'impresa dalla quale per legge devono essere allontanati il proposto, gli intervenienti ed i loro familiari". All'esito del procedimento facente seguito alla trasmissione degli atti ex art. 666 cod. proc. pen., disposto dalla corte di cassazione con sentenza n. 50279 del 25 novembre 2015, qualificato il ricorso contro il decreto del giudice delegato quale opposizione avverso provvedimenti incidenti su interessi meritevoli di tutela nell'ambito delle pronunce accessorie all'approvazione del rendiconto dell'amministrazione dei beni sequestrati, il Tribunale ha rigettato l'istanza distinguendo la natura degli oneri suscettibili di rimborso e limitandoli alle spese di custodia, non comprensive dei costi di gestione della società, rilevando che l'opponente non aveva, in sede di approvazione del rendiconto, formulato rilievi, limitandosi a richiedere il rimborso delle spese pagate dalla società a titolo di compenso per l'amministrazione e di remunerazione al Consiglio di amministrazione, e ritenendo che le ragioni dell'opponente possano trovare tutela nell'azione di responsabilità sociale.

3. Ricorre avverso il decreto G S, per mezzo di un unico atto a firma congiunta dei propri difensori di fiducia, deducendo - con partiti ordini di motivi - plurime doglianze.

3.1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge ed erronea applicazione del d. Igs. 159/2011 per essere applicabile al procedimento di prevenzione, ratione temporis, la legge n. 575 del 1965. 3.2 Con il secondo motivo, denuncia violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) del codice di rito, in relazione agli artt. 2 sexies, septies e nonies L. 575/1965. Assumono all'uopo i ricorrenti difensori che erroneamente, oltre che immotivatamente, il Tribunale di Palermo aveva qualificato come "spese necessarie" quelle in disamina, omettendo di considerare come l'art. 2 sexíes sia assolutamente chiaro nel demandare all'amministratore giudiziario nominato, sebbene entro i limiti degli atti di ordinaria amministrazione, lo svolgimento delle attività indicate nella relazione precedentemente approvata dal giudice delegato, sotto il controllo di quest'ultimo. Donde il definito carattere "pleonastico se non addirittura inutile" della "investitura (da parte del Tribunale) dell'amministratore giudiziario e del coadiutore quali componenti di un consiglio di amministrazione privo di poteri" — al punto di non aver sintomaticamente adottato alcuna delibera nel corso dei sei anni di vita del detto C.d.A. — e, comunque, il conseguente e doveroso obbligo di considerare le spese in contestazione "come rientranti in quelle per cui l' art. 2 octies L. 575/65 prevede la restituzione, cioè in quelle dei compensi degli amministratori giudiziari".
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