Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/09/2020, n. 19246
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 13020-2014 proposto da: M B, V ANIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
FILIPPO CORRIDONI
23, presso lo studio dell'avvocato F P, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato E C;
2020
- ricorrenti -
814
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONELLA PTTERI, S P, LUIGI CALIULO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 564/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/05/2013 R.G.N. 9835/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2020 dal Consigliere Dott. D B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per estinzione per M e rigetto per gli altri;
udito l'Avvocato ROMANA MAJONICA per delega Avvocato F P;
udito l'Avvocato S P. RG 13020/2014
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 564/13, in accoglimento dell'appello proposto dall'INPS, in riforma del Tribunale di Velletri, rigettava la domanda proposta da B M e A V, i quali avevano convenuto in giudizio l'INPS e, premesso di essere pensionati a carico del Fondo Volo (Fondo c.d. sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria, gestito dallo stesso Istituto previdenziale) rispettivamente dal 10 settembre 1993 e dal 1° maggio 1988, in qualità di personale di volo dipendente da azienda di navigazione aerea, avevano esposto di essersi ambedue rioccupati, dopo il pensionamento, presso un'azienda di navigazione aerea per periodi variabili (il M nell'intervallo di tempo dal 9 giugno 1995 al 30 aprile 2006 e il V per il periodo dal 10 luglio 1997 al 4 novembre 2001) e di essersi visti sospendere dall'INPS, in relazione a detti periodi di rioccupazione, la pensione da parte del Fondo Volo. Avevano dedotto che tale sospensione era illegittima ed avevano chiesto la condanna dell'INPS al pagamento delle quote di pensione dovuta durante il periodo di illegittima sospensione.
2. La Corte di appello riteneva infondata la pretesa, osservando che: a) la pensione erogata agli appellati è prevista dall'art. 22 legge n. 859 del 1965, che qualifica tutti i trattamenti ivi previsti come "pensioni di anzianità", di cui gli iscritti al Fondo possono fruire avendo cessato il servizio per dimissioni o per licenziamento;
altra norma pure all'epoca vigente è l'art. 27 della stessa legge in base alla quale "qualora successivamente alla liquidazione della pensione a carico del Fondo, il pensionato si occupi nuovamente presso la stessa società dalla quale dipendeva all'atto del collocamento in pensione, oppure presso altra società di navigazione aerea, con rapporto di lavoro che comporti l'obbligo di iscrizione al Fondo, la corresponsione della pensione è sospesa per tutta la durata del nuovo rapporto di lavoro e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di rioccupazione...";
b) il sistema è stato modificato con decorrenza dal 10 luglio 1997, data di entrata in vigore del d.lgs. 24 aprile 1997, n. 164 che, nel riordinare lo specifico settore, lo ha interamente equiparato a quello disciplinato dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria;
soltanto quindi da tale data è venuto meno, per incompatibilità, lo speciale regime di sospensione del trattamento pensionistico in ragione della i RG 13020/2014 rioccupazione del pensionato in una posizione di lavoro che implichi la reiscrizione al Fondo;
c) alla data di entrata in vigore del d.lgs. 164 del 1997 nel sistema dell'assicurazione generale obbligatoria vigeva (dal 1.1.94) il regime giuridico di cui all'art. 10 d.lgs. 503 del 1992 in base al quale i pensionati di vecchiaia (e di invalidità) che si fossero rioccupati in attività di lavoro dipendente o autonomo avrebbero potuto parzialmente cumulare i compensi derivanti dalla rioccupazione con il trattamento pensionistico (nella misura del trattamento minimo più il 50% della quota eccedente);
d) a fronte di tale disciplina, i ricorrenti (che avevano conseguito la pensione, il M all'età di 47 anni, 4 mesi e 23 giorni e il V all'età di 46 anni, 4 mesi e 27 giorni) avevano sostenuto che il loro trattamento pensionistico, seppure definito "di anzianità", avrebbe dovuto qualificarsi "di vecchiaia";
al contrario - osservava la Corte territoriale - secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6661 del 2003) la legge n. 859 del 1965 non ha introdotto alcun trattamento di vecchiaia, mentre le pronunce richiamate dagli appellati avevano solo rimesso al giudice di rinvio di procedere ad un nuovo esame al fine di stabilire se il trattamento goduto dal ricorrente in epoca
FILIPPO CORRIDONI
23, presso lo studio dell'avvocato F P, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato E C;
2020
- ricorrenti -
814
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONELLA PTTERI, S P, LUIGI CALIULO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 564/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/05/2013 R.G.N. 9835/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2020 dal Consigliere Dott. D B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per estinzione per M e rigetto per gli altri;
udito l'Avvocato ROMANA MAJONICA per delega Avvocato F P;
udito l'Avvocato S P. RG 13020/2014
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 564/13, in accoglimento dell'appello proposto dall'INPS, in riforma del Tribunale di Velletri, rigettava la domanda proposta da B M e A V, i quali avevano convenuto in giudizio l'INPS e, premesso di essere pensionati a carico del Fondo Volo (Fondo c.d. sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria, gestito dallo stesso Istituto previdenziale) rispettivamente dal 10 settembre 1993 e dal 1° maggio 1988, in qualità di personale di volo dipendente da azienda di navigazione aerea, avevano esposto di essersi ambedue rioccupati, dopo il pensionamento, presso un'azienda di navigazione aerea per periodi variabili (il M nell'intervallo di tempo dal 9 giugno 1995 al 30 aprile 2006 e il V per il periodo dal 10 luglio 1997 al 4 novembre 2001) e di essersi visti sospendere dall'INPS, in relazione a detti periodi di rioccupazione, la pensione da parte del Fondo Volo. Avevano dedotto che tale sospensione era illegittima ed avevano chiesto la condanna dell'INPS al pagamento delle quote di pensione dovuta durante il periodo di illegittima sospensione.
2. La Corte di appello riteneva infondata la pretesa, osservando che: a) la pensione erogata agli appellati è prevista dall'art. 22 legge n. 859 del 1965, che qualifica tutti i trattamenti ivi previsti come "pensioni di anzianità", di cui gli iscritti al Fondo possono fruire avendo cessato il servizio per dimissioni o per licenziamento;
altra norma pure all'epoca vigente è l'art. 27 della stessa legge in base alla quale "qualora successivamente alla liquidazione della pensione a carico del Fondo, il pensionato si occupi nuovamente presso la stessa società dalla quale dipendeva all'atto del collocamento in pensione, oppure presso altra società di navigazione aerea, con rapporto di lavoro che comporti l'obbligo di iscrizione al Fondo, la corresponsione della pensione è sospesa per tutta la durata del nuovo rapporto di lavoro e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di rioccupazione...";
b) il sistema è stato modificato con decorrenza dal 10 luglio 1997, data di entrata in vigore del d.lgs. 24 aprile 1997, n. 164 che, nel riordinare lo specifico settore, lo ha interamente equiparato a quello disciplinato dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria;
soltanto quindi da tale data è venuto meno, per incompatibilità, lo speciale regime di sospensione del trattamento pensionistico in ragione della i RG 13020/2014 rioccupazione del pensionato in una posizione di lavoro che implichi la reiscrizione al Fondo;
c) alla data di entrata in vigore del d.lgs. 164 del 1997 nel sistema dell'assicurazione generale obbligatoria vigeva (dal 1.1.94) il regime giuridico di cui all'art. 10 d.lgs. 503 del 1992 in base al quale i pensionati di vecchiaia (e di invalidità) che si fossero rioccupati in attività di lavoro dipendente o autonomo avrebbero potuto parzialmente cumulare i compensi derivanti dalla rioccupazione con il trattamento pensionistico (nella misura del trattamento minimo più il 50% della quota eccedente);
d) a fronte di tale disciplina, i ricorrenti (che avevano conseguito la pensione, il M all'età di 47 anni, 4 mesi e 23 giorni e il V all'età di 46 anni, 4 mesi e 27 giorni) avevano sostenuto che il loro trattamento pensionistico, seppure definito "di anzianità", avrebbe dovuto qualificarsi "di vecchiaia";
al contrario - osservava la Corte territoriale - secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6661 del 2003) la legge n. 859 del 1965 non ha introdotto alcun trattamento di vecchiaia, mentre le pronunce richiamate dagli appellati avevano solo rimesso al giudice di rinvio di procedere ad un nuovo esame al fine di stabilire se il trattamento goduto dal ricorrente in epoca
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