Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2019, n. 11230

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2019, n. 11230
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11230
Data del deposito : 13 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile PASTIFICIO RACCONTO SRL GIN PASTIFICIO RACCONTO TORRE ANNUNZIATA SRL nel procedimento a carico di: CARERI DOMENICO nato a GIOIA TAURO il 09/02/1962 avverso la sentenza del 26/01/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M T B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M D M che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore Il difensore della parte civile si riporta ai motivi di gravame, deposita conclusioni scritte e nota spese. Il difensore dell'imputato non ricorrente conclude per l'inammissibilità del ricorso della parte civile riportandosi alla memoria già depositata in cancelleria in data 11.01.2019.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Napoli - sull'appello della parte civile, in persona del curatore fallimentare della Pastificio R s.r.l. - confermava la decisione del Tribunale di Napoli che aveva assolto, con la formula perchè il fatto non costituisce reato, C D dal reato di cui agli artt. 81 cpv. - 473 cod.pen. perché, quale legale rappresentante della società SGF dei fratelli C s.r.I., e senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, aveva fatto uso del marchio contraffatto "R", riportato su 15.442,400 confezioni di pasta destinate al mercato statunitense, contenute in 1700 colli sequestrati dall'Ufficio Dogane di Napoli il 18/11/2011. 2. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, i fatti per cui è processo traggono origine dal sequestro, presso il porto di Napoli, di n. 1700 colli contenenti pacchi di pasta recanti il marchio contraffatto "R", costituito da un logo ovoidale raffigurante il golfo della città di Napoli. La spedizione era stata commissionata dalla società SGF con sede in provincia di Reggio Calabria, nel comune di San Ferdinando, di cui, all'epoca, era legale rappresentante il C Domenico, ed era destinata a una società americana della quale era legale rappresentante M Andrea, cittadino americano. Il sequestro era motivato dalla considerazione che il marchio, all'epoca, era stato segnalato al competente ufficio antifrode in quanto ritenuto contraffatto rispetto al marchio "Pasta R ", composto da un logo in forma rettangolare sullo sfondo del golfo di Napoli, registrato dalla società GE.PA . con sede a Torre Annunziata, in data 26 aprile 1996. L'istruttoria dibattimentale aveva fatto emergere che, non solo il M, naturalizzato cittadino americano, aveva importato, sin dagli anni '70, consistenti quantitativi di pasta a marchio "R" in America ( come documentato dalle bollette in atti e dai testi della difesa), ma, addirittura, che il M non utilizzava un marchio di fatto, in quanto il marchio "R " era stato registrato negli USA il 2 novembre 1982 in accoglimento di una domanda presentata il 31.12.1979, e, quindi, oltre dieci anni prima che il marchio "Pasta R" venisse registrato in Italia. Per di più, proprio l'avvenuta preventiva registrazione del marchio "R" aveva impedito l'accoglinnento della domanda di registrazione di quello italiano "Pasta R" negli Stati Uniti, avanzata dai titolari del pastificio il 20.11.2009, per la preesistenza del marchio "R". L'istruttoria dibattimentale ha affrontato anche un altro tema, inerente al fatto che il preventivo uso di fatto ( e la successiva registrazione) del marchio "R" da parte del M non poteva ritenersi abusivo o illecito, non essendo emersa la prova, dal dibattimento, dell'attività truffaldina commessa dal M stesso negli anni Settanta ai danni del commendatore A R, all'epoca titolare dell'omonimo pastificio di Torre Annunziata. Seguendo le linee interpretative segnate dalla pronuncia di questa Corte in analogo e connesso procedimento a carico del M, i giudici di merito, in primis il Tribunale, hanno ravvisato la sussistenza del pre - uso in capo al M, e nell'attribuire a tale elemento efficacia scriminante rispetto alla condotta, ne hanno esteso la portata dal M al C, in quanto, trattandosi di una circostanza oggettiva, essa si comunica, a sensi dell'art. 119 cod.pen., ai concorrenti nel reato. D'altro canto, e sempre con specifico riferimento alla posizione del C, la circostanza certa e indiscutibilmente provata che, alla data del sequestro, il marchio" R" non solo esisteva ma era addirittura registrato negli Stati Uniti, escludeva in radice la ravvisabilità in capo a costui del necessario elemento soggettivo, così pervenendo alla assoluzione per difetto del dolo, avendo precisato la Corte territoriale, in ordine alla abusività del pre-uso da parte del M ( circostanza sostenuta dalla parte civile, ma ritenuta non provata dalla Corte territoriale), che la consapevolezza della ipotizzata natura contraffatta del marchio era esclusa dal fatto che il C aveva verificato che il marchio " R" era regolarmente registrato in America, paese al quale era destinata la merce, non ritenendosi ravvisabile a carico dell'imputato l'ulteriore e generale onere di previa verificazione della registrazione in Italia di marchi similari o che ne costituissero imitazione e/o contraffazione, trattandosi di beni non destinati al mercato italiano. D'altro canto, l'inosservanza di un siffatto onere, ove ritenuto esistente, integrerebbe, al più, una negligenza e, dunque, un atteggiamento della volontà meramente colposo.

3. Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso la parte civile, come sopra rappresentata, con il ministero del difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento svolgendo due motivi.

3.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e connesso vizio della motivazione con riferimento agli artt. 473 cod.pen. e 2571 c.c., lamentando che erroneamente i giudici di merito avevano escluso la consapevolezza in capo al C della contraffazione del marchio e avevano escluso la ravvisabilità di un suo onere di verifica sul marchio, sul presupposto che la produzione non era destinata al mercato italiano. Invece, dovendosi prescindere dalla destinazione finale dei prodotti contraddistinti dal marchio abusato, la condotta di contraffazione è certamente riconoscibile in capo all'imputato per il fatto di avere utilizzato un marchio appartenente ad altri e da questi già regolarmente registrato, e potendo il C conoscere dell'esistenza del marchio stesso, come richiesto dalla norma incrinninatrice.

3.1.1. Quanto alla scriminante di cui all'art. 2571 c.c., essa non poteva estendersi al C, sia per espressa previsione di legge, facendo riferimento la norma scriminante al soggetto che se ne è valso precedentemente alla registrazione e nei limiti in cui se ne è valso, laddove il C aveva iniziato la produzione e marchiatura della merce solo dopo la registrazione, sicchè egli non poteva essere considerato pre-utente del marchio "R";
nonché per la mancanza di notorietà del marchio utilizzato dal M, in quanto totalmente sconosciuto sul mercato italiano;
nè risulta provato un potere di controllo del M sulla società del C. I giudici di merito hanno, pertanto, totalmente travalicato i limiti della norma scriminante.

3.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e connesso vizio della motivazione con riferimento agli artt. 125 comma 3 cod.proc.pen , 546 lett. E) , 597, 598 cod.proc.pen. , attingendo la parte della sentenza in cui, ritenendo, erroneamente, estranea al tema devoluto con l'appello la questione della legittimità del pre-uso da parte del M, la Corte territoriale si limita a condividere le valutazioni del primo giudice circa il difetto di prova in ordine ai rapporti così risalenti tra il M e A R, omettendo di dare adeguata giustificazione della doglianza difensiva fatta oggetto, appunto, di motivo di appello.

4. In data 19 gennaio 2019 Domenico C ha depositato memoria nella quale ripercorre le tappe del giudizio di primo grado, con richiami all'esito dell'istruttoria dibattimentale e agli atti e documenti acquisiti, anche relativi a processi collegati, dai quali si desume: il pre - uso del marchio R negli Stati Uniti da parte del M, quale marchio di fatto dagli anni '60 al 1982, e quale marchio registrato, successivamente;
- che nel 1992 il gruppo M importava in America circa due milioni di pasta "R" al mese, circostanza che non poteva non essere nota alla società "Pastificio R" di Torre Annunziata, all'epoca pastificio GE.PA . di L F ( poi assorbito dal Pastificio di Torre Annunziata) il quale produceva per il M circa un milione di chili di pasta con marchio "RACCONTO" al mese, ininterrottamente dal 1992 al 2007;
- l'assenza di rapporti commerciali tra il M e il commendatore A R in epoca antecedente all'anno 1974, epoca in cui egli ottenne il passaporto americano, a smentire le dichiarazioni testimoniali rese da alcuni testi;
- che il pastificio A R produceva pasta per uso zootecnico, la registrazione del marchio "RACCONTO" in epoca ampiamente antecedente a quella effettuata ln Italia dalla parte civile, per il marchio "Pastificio R";
La diversità dei due marchi che riprendono il golfo di Napoli e il Vesuvio
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