Cass. civ., sez. II, sentenza 28/08/2002, n. 12608
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In materia di beni immobili, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 830 e 828, secondo comma, cod. civ., i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi certamente non per effetto di usucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene dell'ente al soddisfacimento del bisogno primario di una casa di abitazione per cittadini non abbienti.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - rel. Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. VINCENZO MAZZACANE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE FIRENZE ATER, in persona dell'Amm.re Straordinario Arc. VENTURI ENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA APPIA NUOVA 196, presso lo studio dell'avvocato LUCIA CECCHI AGLIETTI, difeso dall'avvocato GIANFRANCO CECCHI AGLIETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IO VA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICOLA RICCIOTTI 9, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO COLACINO, che lo difende unitamente all'avvocato IOSEFINA FROIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 225/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 05/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/02 dal Consigliere Dott. Ugo RIGGIO;
udito l'Avvocato COLACINO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione dell'8 settembre 1995 AN IO conveniva dinanzi al Tribunale di Firenze l'ATER - Azienda Territoriale, Edilizia Residenziale di Firenze, esponendo che congiuntamente al padre LM IO aveva realizzato e pacificamente occupato, sin da prima del 1950, una porzione immobiliare di circa mq. 11, adibita a box ripostiglio, sul resede del fabbricato posto in Firenze alla via Carlo del Prete nn. 26/108, nel quale si trovava l'alloggio assegnato a LM IO. Al box si accedeva attraverso il cancello ed il cortile condominiale, per cui l'attore aveva acquistato per usucapione il diritto di proprietà sul box, a favore del quale si era costituita anche una servitù di passaggio. L'ATER, costituitasi, contestava l'avversa domanda ed il tribunale, con sentenza del 29 novembre 1996, accoglieva la domanda dichiarando che l'attore aveva acquistato per usucapione la proprietà del box - ripostiglio in questione e che a favore di detto immobile si era costituita una servitù di passo pedonale e carrabile. Avendo l'ATER proposto impugnazione la Corte di appello di Firenze, con sentenza del 28 dicembre 1998, confermava la decisione. La corte fiorentina fondava la propria decisione sulle seguenti argomentazioni: a) sebbene l'area su cui era stato edificato il box fosse nella semplice