Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/1977, n. 1040
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L'ordinanza, con la quale il pretore od il Presidente del tribunale, in applicazione dell'art 446 cod civ, fissano un assegno provvisorio di alimenti, puo essere posta in esecuzione nei confronti dello obbligato solo previa notificazione al medesimo con la formula esecutiva, ai sensi degli artt 475 e 479 cod proc civ. un esonero da detto adempimento, infatti, non e previsto da alcuna norma di legge, ne puo evincersi dalla natura del provvedimento, il quale mira esclusivamente a tutelare le esigenze dell'alimentando in corso di causa, e non ha carattere cautelare in senso proprio.*
La domanda con la quale il debitore deduce la nullita del precetto, perche non preceduto od accompagnato dalla notificazione del titolo in Forma esecutiva, configura opposizione agli Atti esecutivi. Ne consegue che la sentenza che decide su quella domanda e inappellabile, ai sensi dell'art 618 cod proc civ, ed e impugnabile con ricorso per Cassazione, a norma dell'art 111 della Costituzione. ( V 2354/69, mass n 341781).*