Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/08/2001, n. 10660

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Massime1

In tema di esonero dall'IVA in favore di aziende agricole danneggiate da eventi sismici, all'art. 8, comma quarto, del D.L. 20 novembre 1987, n. 474, convertito con modificazioni in L. 21 gennaio 1988 n. 12, si deve attribuire il valore di disposizione introduttiva di un beneficio autonomo rispetto all'agevolazione sugli atti di ripristino delle scorte vive o morte di cui all'art. 5, primo comma, lett.d), del D.L. 5 dicembre 1980 n. 799, convertito con modificazioni in legge 12 dicembre 1980, n. 875. Il riconoscimento dell'autonomia di detto art. 8 quarto comma comporta, per l'anno i988, la coesistenza in favore degli imprenditori agricoli dell'esonero dall'IVA per gli investimenti in nuove attrezzature e dell'esonero dall'imposta medesima per gli atti di ripristino delle scorte. Il beneficio per il ripristino delle scorte viene meno a partire dal 1 gennaio 1989, tenendosi conto che l'art. 13 della legge 10 febbraio 1989 n. 48 proroga fino al 31 dicembre 1989 l'art. 6 del D.L. n. 799 del 1980 con limitato riferimento alle lettere c) ed f). Il beneficio per gli acquisti di nuove attrezzature perdura invece fino all'entrata in vigore del D.Lgs. 30 marzo 1990 n.76, che prevede il non assoggettamento ad IVA degli acquisti medesimi soltanto per le imprese operanti in settori diversi dall'agricoltura (art.74) abrogando le anteriori disposizioni incompatibili (art.112). * Massima tratta dal CED della Cassazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/08/2001, n. 10660
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10660
Data del deposito : 3 agosto 2001
Fonte ufficiale :

Testo completo

 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio - iva di Benevento, in relazione ad acquisti senza fatturazione di
attrezzature e macchine agricole effettuati nel 1989, ha contestato a xxx la
mancata regolarizzazione dei rapporti, reclamando il pagamento di lire
17.128.000 per recupero d'imposta e sanzioni pecuniarie;
ha dedotto che le
cessioni, in quanto successive al 31 dicembre 1988, non godevano del
beneficio previsto per gli atti di ripristino delle scorte dall'art. 5 primo
comma lett. d) del d.l. 5 dicembre 1980 n.799 (convertito con modificazioni
in legge 22 dicembre 1980 n.875) in favore degli imprenditori agricoli
colpiti dal sisma del 1980.
Il xxx ha impugnato il relativo avviso, sostenendo che gli acquisti si
sottraevano a tassazione al sensi dell'art. 8 quarto comma del d.l. 20
novembre 1987 n. 474 (convertito con modificazioni di legge 21 gennaio 1988
n. 12).
La tesi del contribuente e' stata condivisa dalla Commissione tributaria di
primo grado di Benevento.
La Commissione tributaria regionale della Campania ha respinto l'appello
dell'Ufficio, affermando che l'esenzione dall'iva concessa dal predetto
art.8 per gli acquisti di nuove attrezzature agricole opera fino all'entrata
in vigore del d. lgs. 30 marzo 1990 n.76 (testo umico delle leggi per gli
interventi nel territori colpiti dai terremoti degli anni 1980, 1981 e
1982), e, quindi, era nella specie invocabile.
L'Amministrazione delle finanze, con ricorso notificato il 10 dicembre 1998,
ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione regionale,
riproponendo l'assunto secondo cui l'esonero da tassazione contemplato
dall'art.5 primo comma lett. d) del d.l. n. 799 del 1980 e' cessato alla
data del 31 dicembre 1988 e che analoga scadenza deve riconoscersi all'art.
8 quarto comma del d.l. n. 474 del 1987, trattandosi di norma interpretativa
della precedente disposizione.
Il xxx ha replicato con controricorso, pregiudizialmente contestando
l'ammissibilita' del ricorso, in quanto non notificato nel domicilio eletto
presso il difensore che lo aveva assistito nel giudizio di merito.
Il resistente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e' ammissibile.
L'atto e' stato notificato nella residenza ed a mani proprie del xxx, cioe'
in un luogo e con modalita' non prive di riferimento con il destinatario.
Ne consegue che l'eventuale inosservanza dell'art. 330 cod. proc. civ., ove
prescrive la notificazione dell'impugnazione presso il procuratore
costituito, potrebbe implicare non inesistenza, ma nullita' di detta
notificazione nella residenza (art. 160 cod. proc. civ.), e dunque un vizio
non influente, per effetto del pieno raggiungimento dello scopo segnato
dalla proposizione di controricorso.
Il ricorso e' infondato.
L'art.5 primo comma lett. d) del d.l. n. 799 del 1980, recante provvidenze
per le popolazioni colpite dal terremoto del novembre del 1980, stabilisce
che non sono soggette ad iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
in favore di aziende agricole, se dirette a ripristinare e ricostituire le
scorte vive o morte che risultino distrutte o danneggiate dagli eventi
sismici (sulla base di certificazione rilasciata dal comune).
L'art.8 quarto comma del d.l. n. 474 del 1987 dispone che non sono soggetti
ad iva gli acquisti di nuove attrezzature, anche se di tipo diverso da
quelle preesistenti, effettuati per il potenziamento di aziende danneggiate
dagli eventi sismici nel settore agricolo o nei settori previsti dagli artt.
21 e 22 della legge 14 maggio 1981 n. 219 (industria, commercio,
artigianato, turismo, spettacolo e cooperazione).
Questa Corte, con la sentenza 28 novembre 1998 n. 12100, ha affermato che la
seconda norma, per le imprese agricole, e' interpretativa della prima, e
cosi' incontra gli stessi limiti temporali di efficacia, alla luce dei
lavori parlamentari, della mancanza di una distinta scadenza, del raffronto
con le previsioni dell'art. 1 primo comma bis lett. b) dello stesso d.l. n.
474 del 1987.
Tale affermazione non puo' essere condivisa.
Al predetto art.8 quarto comma si deva - attribuire il valore di
disposizione introduttiva di un autonomo beneficio, sul rilievo che la norma
radicalmente manca delle connotazioni proprie dell'atto d'interpretazione
autentica, perche' non richiama un'altra disposizione dell'ordinamento e non
esprime (esplicitamente od implicitamente) l'intento del legislatore di
assegnarle un significato vincolante, ed ha un contenuto non sovrapponibile,
nemmeno in parte, con quello della norma assertivamente interpretata, dato
che il ripristino di scorte, vale a dire la ricostituzione di provviste
aziendali, e' vicenda economicamente e giuridicamente differenziata dal
potenziamento dell'impresa con nuove attrezzature e macchinari.
Detti insormontabili ostacoli all'individuabilita' degli estremi dell'atto
di esegesi autentica rendono non decisivi i lavori parlamentari inerenti
alla conversione del d.l. n. 474 del 1987, nel quali peraltro si manifesta
solo il generico proposito di mettere ordine e chiarezza nella normativa
anteriore.
Inconferente e' poi la mancata fissazione di una scadenza per l'agevolazione
dei nuovi acquisti, essendo questa desumibile, come appresso si dira', dalla
complessiva disciplina degli interventi per le zone dell'Italia centrale e
meridionale danneggiate dal terremoti.
La convivenza infine nello stesso d.l. n. 474 del 1987 sia dell'art.8 in
esame sia dell'art. 1 primo comma bis lett. b), il quale a sua volta
sostanzialmente ripropone fino al 31 dicembre 1988 l'agevolazione per il
ripristino delle scorte di cui all'art.5 del d.l. n. 799 del 1980 (per il
tramite della proroga delle disposizioni che hanno recepito l'identica
agevolazione accordata in occasione del terremoto del Friuli dall'art. 40
del d.l. 18 settembre 1976 n.648, convertito con modificazioni in legge 30
ottobre 1976 n. 730), non smentisce, ma anzi conferma la diversita' dei due
benefici, in quanto non sarebbe coerente con la logica dell'atto
d'interpretazione autentica la collocazione della relativa previsione in un
articolo distinto da quello che proroga la disposizione in tesi interpretata.
Il riconoscimento dell'autonomia di detto art. 8 quarto comma comporta, per
l'anno 1988, la coesistenza in favore degli imprenditori agricoli
dell'esonero dall'iva per gli investimenti in nuove attrezzature e
dell'esonero dall'imposta medesima per gli atti di ripristino dello scorte.
Il beneficio per il ripristino dello scorte viene meno a partire dal primo
gennaio 1989, tenendosi conto che l'art. 13 della legge 10 febbraio 1989
n.48 proroga fino al 31 dicembre 1989 l'art.5 del d.l. n. 799 del 1980 con
limitato riferimento alle lett. c) ed f).
Il beneficio per gli acquisti di nuove attrezzature perdura invece fino
all'entrata in vigore del d. lgs. 30 marzo 1990 n.76, che prevede il non
assoggettamento ad iva degli acquisti medesimi soltanto per imprese operanti
in settori diversi dall'agricoltura (art. 74), abrogando le anteriori
disposizioni incompatibili (art.112).
I principi sopra enunciati portano alla reiezione del ricorso, non essendo
in discussione che l'acquisto di nuove attrezzature agricole da parte del
Maio ricada nell'anno 1989 ed abbia i requisiti richiesti dall'art. 8 quarto
comma del d.l. n. 474 del 1987.
La natura della questione affrontata e la revisione del precedente indirizzo
giurisprudenziale rendono equa la compensazione delle spese di questa fase
processuale.
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