Cass. civ., sez. III, sentenza 20/11/2023, n. 32146
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 2
Il provvedimento con cui viene approvato il progetto di distribuzione segna la conclusione del processo esecutivo immobiliare, la quale non è impedita dalla circostanza che il conseguente pagamento dei creditori avvenga in pendenza di un'opposizione distributiva, potendosi riaprire la procedura, con efficacia ex tunc, nel caso di accoglimento della stessa.
Il giudice dell'opposizione ex art. 512 c.p.c. non può, in assenza di domanda, né modificare il progetto di distribuzione (attribuendo il ricavato della vendita a un soggetto che non ne abbia fatto richiesta) né sindacare la legittimità dell'intervento dei creditori nell'esecuzione.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 22377/2021 Numero sezionale 3460/2023 Numero di raccolta generale 32146/2023 Data pubblicazione 20/11/2023 R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati: dott. F D S - Presidente Oggetto: opposizione distributiva - distribuzione del ricavato in dott.ssa L R - Consigliere pendenza dell'opposizione - dott. M R - Consigliere rel. successivo fallimento del debitore esecutato - conseguenze. dott. A T - Consigliere dott. R R - Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 22377/21 proposto da: -) Nemo SPV s.r.l., volontariamente rappresentata nel presente giudizio dalla Algos s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato G A in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
-) Fallimento Grand Hotel ai Parchi s.r.l., in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato M M in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché -) Unicredit s.p.a., in persona del procuratore speciale G P, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato G F in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché -) Fallimento B Costruzioni s.r.l.;
Pagina 1 Numero registro generale 22377/2021 Numero sezionale 3460/2023 Numero di raccolta generale 32146/2023 Data pubblicazione 20/11/2023
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Verona 7 maggio 2021 n. 991;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 ottobre 2023 dal Consigliere relatore dott. M R;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Anna Maria Soldi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
uditi gli avvocati Claudio Sabbatani Schiuma per la parte ricorrente e Marco Francolini per la Unicredit s.p.a.
FATTI DI CAUSA
1. L'antefatto. La società Unicredit s.p.a. nel 2008 concesse un mutuo alla società Grand Hotel dei Parchi s.r.l. (d'ora innanzi, “la GHP”). Il mutuo fu garantito da due ipoteche: -) una sui beni della debitrice GHP;
-) l'altra sui beni della società B Costruzioni s.r.l., terzo datore d'ipoteca (d'ora innanzi, “la B”). Il debito non venne restituito e la Unicredit iniziò l'esecuzione forzata pignorando sia i beni della debitrice GHP, sia i beni della terza datrice d'ipoteca B. Nelle more dell'esecuzione, la Unicredit cedette pro soluto il credito alla Nemo SPV s.r.l. (d'ora innanzi, “la Nemo”), che in veste di cessionaria intervenne nella procedura esecutiva.
2. Pendente l'esecuzione, la Nemo intervenne (tardivamente) vantando due ulteriori crediti: -) con un primo intervento del 18.11.2016 (tale è la data che si legge nel piano di riparto;
nella sentenza impugnata si legge invece “17.11.2016”;
la differenza è tuttavia irrilevante per i fini che qui rilevano) azionò un credito di 7 milioni di euro fondato su un decreto ingiuntivo;
-) con successivo intervento del 18.7.2017 azionò un credito di euro 26.886,80, scaturente da titolo giudiziale (condanna alle spese non meglio precisata nel ricorso). Pagina 2 Numero registro generale 22377/2021 Numero sezionale 3460/2023 Numero di raccolta generale 32146/2023 Data pubblicazione 20/11/2023 3. Dalla vendita dei beni pignorati, e dal ricavato dell'affitto di essi durante la custodia giudiziale vennero ricavati complessivamente 36.844.892,99 euro.
4. Di tale somma, 31 milioni vennero accollati dall'aggiudicatario, ex art. 585 c.p.c.. La parte restante, dedotti i crediti in prededuzione (circa 5 milioni di euro), vennero dal progetto di distribuzione assegnati alla Nemo.
5. La controversia distributiva. Tra il deposito del progetto di distribuzione (24.10.2017) e l'udienza ex 596 c.p.c. per l'approvazione di esso (31.1.2018) la società B fu dichiarata fallita. La curatela intervenne nell'esecuzione (20.2.2018) formulando osservazioni sul progetto di distribuzione e chiedendo di partecipare al riparto per circa 4 milioni di euro complessivi. In particolare, con l'atto di intervento in sede distributiva la curatela del fallimento B articolò tre domande.
5.1. La prima domanda può così riassumersi: (a) i beni venduti coattivamente erano per l'89% di proprietà della GHP (debitrice), e per l'11% di proprietà della B (terza datrice d'ipoteca);
(b) di conseguenza, l'11% della somma ricavata era frutto della vendita forzata dei beni della B, e parimenti l'11% del credito ipotecario della banca doveva ritenersi pagato col ricavato dei beni della B;
(c) l'11% del credito ipotecario vantato dalla banca verso GHP era pari a 3,46 milioni di euro, mentre l'11% del ricavato della vendita di tutti i beni era pari ad euro 4,05 milioni;
(d) dalla vendita dei beni della B, era stato ricavato un importo eccedente la “quota ideale di debito” garantita da quei beni, con un surplus di 593.082,28 euro.
5.2. Con una seconda domanda la curatela del fallimento B dichiarò di volersi surrogare alla Nemo nel credito da questa vantato verso la GHP, ai Pagina 3 Numero registro generale 22377/2021 Numero sezionale 3460/2023 Numero di raccolta generale 32146/2023 Data pubblicazione 20/11/2023 sensi dell'art. 1203, n. 3, c.p.c., e che pertanto per questo credito aveva diritto di concorrere con la Nemo, in via proporzionale, sul ricavato della vendita.
5.3. Infine, con una terza domanda il fallimento della B contestò l'inserimento nel piano di riparto del credito vantato dalla Nemo con l'intervento del 18.7.2017 (euro 26.000 circa per spese legali, portato da titolo giudiziale), deducendo che per tale importo la Nemo si era già insinuata al passivo del fallimento B.
6. Anche la debitrice esecutata, GHP, formulò osservazioni al progetto di distribuzione. Contestò la qualità di cessionaria del credito in capo alla Nemo, e dedusse l'esistenza di parallele controversie oppositive, che consigliavano la sospensione della distribuzione del ricavato.
7. Il Giudice dell'esecuzione con ordinanza ex art. 512 c.p.c. del 21.3.2018 rigettò sia i rilievi formulati dalla GHP, sia le istanze del fallimento B. Col medesimo provvedimento dichiarò esecutivo il progetto di distribuzione ed ordinò al professionista delegato di eseguire i pagamenti in esso previsti.
8. I fatti di causa. Avverso il provvedimento del 21.3.2018, col quale il giudice dell'esecuzione provvide sulle contestazioni al progetto di distribuzione, vennero proposte due distinte opposizioni agli atti esecutivi: l'una dalla GHP (debitrice esecutata), l'altra dal fallimento della B (che, come s'è visto, era il terzo datore d'ipoteca). All'esito della fase sommaria della procedura oppositiva, il Giudice dell'esecuzione negò la sospensione delle operazioni di distribuzione del ricavato, condannando le due opponenti alle spese. I pagamenti alla Nemo furono eseguiti il 3.9.2018. 9. Il giudizio di merito dell'opposizione fu introdotto dalla sola curatela del fallimento, ed in esso si costituì la sola Nemo. Pagina 4 Numero registro generale 22377/2021 Numero sezionale 3460/2023 Numero di raccolta generale 32146/2023 Data pubblicazione 20/11/2023 Pendente tale giudizio, la debitrice esecutata GHP fu dichiarata fallita il 17.12.2018. Il giudizio di opposizione fu dichiarato interrotto (31.1.2019) e poi riassunto dalla curatela del fallimento B. La curatela della GHP dopo la riassunzione non si costituì. 10. Con sentenza 7.5.2021 n. 991 il Tribunale di Verona adottò un articolato provvedimento, col quale statuì quanto segue. 10.1. Quanto alla richiesta del fallimento B di attribuzione della somma di euro 593.082,28 quale “eccedenza del ricavato” della vendita dei beni di proprietà B, il Tribunale l'ha ritenuta infondata, statuendo che il creditore ipotecario è libero di soddisfarsi su tutti i beni gravati da ipoteca in suo favore, che siano essi del debitore o di terzi, senza preferenze e senza beneficio di escussione, se non espressamente concordato. Di conseguenza, la Nemo aveva legittimamente scelto di destinare l'intero ricavato della vendita dei beni del terzo datore (B) a soddisfazione del credito vantato nei confronti della GHP, e dunque dalla vendita di quei beni non poteva ritenersi residuato nessun surplus da restituire al terzo datore d'ipoteca. 10.2. Quanto alla richiesta del fallimento B di attribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni della GHP ed eccedente il credito ipotecario della Nemo, il Tribunale ha così ragionato: -) la debitrice GHP è stata dichiarata fallita il 17.12.2018 (quindi dopo l'approvazione del progetto esecutivo e dopo l'introduzione del giudizio di opposizione);
-) dopo il fallimento del debitore, nessuna azione esecutiva può essere proseguita nei suoi confronti, e se