Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/09/2023, n. 26825

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Massime1

L'annullamento di un regolamento istitutivo di dazi antidumping [nella fattispecie Regolamento di esecuzione (UE) 325/2012, in virtù della sentenza resa dal Tribunale dell'UE il 20.5.2015, causa T-310/12] non determina lo spostamento del termine triennale di decadenza ai fini del rimborso, che resta ancorato alla data del versamento stesso. Pertanto, il termine di decadenza per il diritto al rimborso di un'imposta che sia stata dichiarata, in epoca successiva al versamento, incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, decorre dalla data del versamento stesso.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/09/2023, n. 26825
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26825
Data del deposito : 19 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

FATTI DI CAUSA

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe che - in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di diniego di rimborso di un dazio antidumping su importazioni di acido ossalico dalla Repubblica Popolare Cinese - ha rigettato l'appello proposto in via principale dalla medesima Agenzia e l'appello proposto in via incidentale dalla Toscolapi s.r.l. avverso la sentenza della C.T.P. di Livorno n. 1/02/2018, con compensazione delle spese giudiziali. La C.T.R. ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che il diritto al rimborso scaturisce dall'annullamento giudiziale di un regolamento europeo e soggiace al termine triennale di decadenza a partire dalla pronunzia del relativo provvedimento. La Toscolapi s.r.l. è rimasta intimata. La causa, dapprima trattata dalla Sez. VI-T, è stata rimessa alla trattazione in pubblica udienza, dinanzi a questa Sezione, con ordinanza interlocutoria n. 9747/2022. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 - Con l'unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 374/1990, dell'art. 236 del Regolamento emanato dal Consiglio delle Comunità Europee n.

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