Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2006, n. 4828
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La nullità della citazione (o del ricorso introduttivo di una controversia di lavoro) per omessa determinazione dell'oggetto della domanda postula la totale omissione o la assoluta incertezza del "petitum", inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e sotto quello sostanziale di bene della vita di cui si domanda il riconoscimento. Detta ipotesi non ricorre quando l'individuazione del "petitum" così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, costituendo il relativo apprezzamento una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivata.
La diversa quantificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi di essa, non comporta prospettazione di una nuova "causa petendi" in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto, non dà luogo ad una domanda nuova, inammissibile in appello ai sensi degli artt. 345 e 437 cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto ammissibile in appello la domanda di l'attribuzione di una somma determinata, mentre in citazione era stata richiesta la condanna alla restituzione di una somma portata da vari libretti al portatore).
Quando l'attore, con l'atto introduttivo del giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo, l'attribuzione di una somma determinata, ovvero dell'importo, non quantificato, eventualmente maggiore, che sarà accertato all'esito del giudizio, non incorre in ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall'istante, ma acclarata come a quest'ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo.
Sul provvedimento
Testo completo
- 4 8 2 8 /0 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto REITITUR. SOMME SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 16655/03 Dott. Rafaele CORONA - Consigliere Cron. 4828 Dott. Massimo ODDO Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Rep. 1269 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 01/02/06 Rel. Consigliere Dott. Giancarlo TRECAPELLI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IT SE, IT ME, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PANAMA 48, presso lo studio ALESSANDRO che li difende LEPROUX, dell'avvocato FABRIZIO PAVAROTTI, giusta unitamente all'avvocato delega in atti;
- ricorrenti
contro
ER RA e per essa gli eredi: ER ET, SI, elettivamente domiciliati GIOVNN, PAOLO, Rome, we zomerdell 13, 2006 presso 1'Avvocato ITALO TURRIA BALDASSARRI, deceduto m durante il giudizio, che li difendeva giusta delega a 240 -1- - margine del controricorso e relativamente ad ER : eflett ered speciale atti;
VER in SI giusta procura CA RI, NN, elettivamente ELEONORA, ROMA S. TOMMASO D'AQUINO 116, domiciliate in VIA presso lo studio dell'avvocato MONACO FABRIZIO, che le difende giusta procura speciale per Notaio dott.ssa NAMaria RASTELLO in Roma del 17/10/05 rep.n.18326;
controricorrenti nonchè
contro
LI, EC, ER VI, ER ER ER ER ER LL, ER LO, NZ, ED;
- intimati con integrazione del contraddittorio avverso la sentenza n. 1312/03 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 18/03/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Lucio udienza del 01/02/06 dal MAZZIOTTI DI CELSO;
LEPROUX Alessandro, difensore dei udito 1'Avvocato che ha chiesto l'accoglimento del ricorrenti, ricorso;
udito 1'Avvocato MONACO Fabrizio, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore -2- Generale Dott. Massimo rigetto del ricorso. + . FE che ha concluso per il -3- Svolgimento del processo UR MI, vedova dell'avv. GO IT deceduto il 4/5/1991, conveniva in giudizio SE e CA IT deducendo che il defunto marito aveva legato a favore di essa attrice l'usufrutto della casa coniugale in Roma alla via De Carolis e dei beni ivi esistenti e che a distanza di qual- che giorno dalla morte del coniuge i convenuti, figli di prime nozze del de cuius, avevano asportato dalla casa di via De Carolis contro la sua volontà tutti i libretti al portatore accesi presso il CO BR - sui quali era stato versato il ricavato delle vendite di immobili di proprietà di essa istante e della sorella LA e poi riscosso il relativo importo pari a circa £ 600.000.000. La MI, quindi, chiedeva la condanna di SE e CA IT a rendere il conto dell'amministrazione dei beni della famiglia MI e dei proventi della vendita di alcuni immobili, nonché a restituire quanto incassato. I convenuti, costituitisi, eccepivano l'indeterminatezza del petitum e, nel merito, l'infondatezza della domanda. Con sentenza 13/1/2002 l'adito tribunale di Roma rigettava la domanda dopo aver, tra l'altro, ritenuto: inammissibile perché tardiva la richiesta dell'attrice di nuovi mezzi di prova;
irrilevante la prova per testi articolata nell'atto di citazione;
inammissibile la richiesta di ordinare al Credito Am- brosiano l'esibizione di documenti. Avverso la detta sentenza l'MI proponeva appello al quale resistevano i IT. La corte di appello di Roma, ritenuta la rilevanza e l'ammissibilità delle prove orali e dell'ordine di esibizione al CO BR, provvedeva 3 all'escussione del testi indotti dalle parti e del direttore della filiale di Roma del CO BR. La corte di merito, quindi, con sentenza 18/5/2003, accoglieva il gravame e condannava SE e CA IT alla restituzione a favore dell'appellante di € 413.166,00. La corte di appello osservava: che dalle ri- sultanze istruttorie risultava la conferma del possesso dei titoli in capo all'attrice dalla cui abitazione erano stati asportati da SE IT il giorno dei funerali del congiunto in presenza della MI e con conseguen- te malore di quest'ultima;
che i libretti non restituiti erano circa cinquanta dell'importo ciascuno di £ 15.000.000 o 20.000.000;
che la circostanza dell'asportazione dei libretti era stata confermata dal teste di controparte Di Candido il quale aveva aggiunto che l'asportazione era avvenuta con il con- senso della MI;
che tale ultima circostanza, smentita dalla teste Gabriel- la MI, non consentiva di elidere la valenza dell'elemento costitutivo del diritto fatto valere dall'appellante non avendo i IT opposto alcuna vi- cenda traslativa del possesso a loro favore;
che gli appellati avevano soste- nuto di aver preso i libretti perché appartenevano al defunto genitore, ma sul punto non era stato fornito alcun elemento di prova emergendo dagli atti il contrario;
che infatti i titoli non erano stati menzionati nel testamento di GO IT e non erano stati indicati dagli eredi in sede di dichiarazione dei beni caduti in successione;
che l'accensione dei libretti da parte del de- funto GO IT era irrilevante non provando tale circostanza la titola- rità in capo a quest'ultimo delle somme su tali libretti versate mentre risul- tava provata la gestione da parte del IT dei beni della famiglia MI;
che andava quindi affermata la titolarità in capo all'appellante dei libretti al 1 1 portatore e dei crediti in essi incorporati;
che, in ordine al quantum, il teste OR, direttore all'epoca dei fatti dell'agenzia del banco BR ove erano stati accesi i libretti, aveva precisato che l'ammontare complessivo dei titoli era pari a £ 800.0000-900.000.000;
che l'attrice aveva limitato la do- manda a £ 800.000.000 pari a € 413.166,00;
che in tali sensi andava accolta la domanda di restituzione degli importi incorporati nei titoli. La cassazione della sentenza della corte di appello di Roma è stata chie- sta da SE e CA IT con ricorso affidato a due motivi. Bian- camaria, IZ, NA, EO, NA, PA e Massimo MI quali eredi di UR MI hanno resistito con controricorso. All'udienza dell'1/7/2004 questa Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso a AR, IC, BR, OR, LV, IA e IA MI, ulteriori eredi di UR MI, i quali ricevuta la ri- tuale e tempestiva notifica dei detti ricorsi, non hanno svolto attività difen- siva in sede di legittimità. Le parti costituite hanno depositato memorie. Motivi della decisione Con il primo articolato e complesso motivo di ricorso SE e Carme- la IT denunciano violazione degli articoli 588, 1140, 1141, 1146, 1992, 1994, 2003 c.c. e 115 c.p.c., omesso esame di un punto decisivo e difetto di motivazione. I ricorrenti deducono che la sentenza impugnata si basa sui se- guenti assunti: a) è certo l'originario possesso dei titoli in capo all'appellante;
b) manca la prova di "una vicenda traslativa del possesso" in favore degli appellati;
c) resta con ciò travolto ogni profilo concernente la proprietà dei titoli in capo a GO IT della quale, comunque, non è stata offerta la prova. Secondo i IT le dette asserzioni sono errate. Il pos- - 15 sesso dei titoli era pervenuto ad essi ricorrenti quali eredi di GO IT che di quei libretti aveva la proprietà ed il possesso in quanto incorporanti somme di sua esclusiva titolarità. Al riguardo è generico e non motivato quanto affermato dalla corte di appello secondo cui la conferma del posses- so dei titoli in capo alla MI si ricaverebbe dall'istruttoria espletata e dai documenti acquisiti. La corte di merito non ha considerato che l'appartamento di via De Carolis era casa coniugale e domicilio anche di GO IT. UR MI, avendo rinunciato all'eredità del coniuge, non era nel possesso dei beni facenti parte del patrimonio del de cuius con- tenuti nel detto appartamento ed appartenenti agli eredi. E' del pari errata la ricostruzione effettuata dalla corte di appello in