Cass. civ., sez. III, sentenza 21/07/2021, n. 20842

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 21/07/2021, n. 20842
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20842
Data del deposito : 21 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

e Ud. 10/02/2021 SENTENZA PU "cameralizzata" C (I sul ricorso 2228-2019 proposto da: N D, difeso da se medesimo, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TERESA DE GUBERNATIS

7, presso lo studio dell'Avv. VITTORIA MARINO;

- ricorrente -

contro

U S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO

30, presso lo studio dell'Avvocato GIAMMARIA CAMICI, che Io rappresenta e difende unitamente agli Avvocati

MASSIMO

514 NESPOLI e FEDERICO CAMOZZI;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 1489/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 26/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/2021 dal Consigliere Dott. S G G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C.

FATTI DI CAUSA

1. D N ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1489/18, del 26 giugno 2018, della Corte di Appello di Catania, che - accogliendo il gravame incidentale esperito dalla società Unicredit S. p.a. contro la sentenza n. 77/14, del 14 gennaio 2014, del Tribunale di Siracusa - ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della predetta società, in relazione alla domanda risarcitoria proposta dall'odierno ricorrente, e già rigettata dal primo giudice, con riferimento ad un'operazione di incorporazione di fondi comuni di investimento.

2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente di essere divenuto titolare, nel 2005, di una quota di un fondo comune d'investimento, denominato "Banco di Sicilia Orizzonte Crescita", per un valore pari ad € 43.000,00. Deduce, altresì, che tale fondo era di tipo azionario, risultando, inoltre, agganciato nella misura del 100% all'andamento dell'indice M.S.C.I. World (indice caratterizzato dal fatto di "copiare" l'andamento del mercato azionario di n. 1612 titoli di livello globale, provenienti dai Paesi più sviluppati), fondo che, dalla data di acquisto delle quote da parte del N e fino all'anno 2018, aveva conseguito rilevanti incrementi (+ 150%). Nel corso dell'anno 2009, tuttavia, il N - avvedutosi di un improvviso andamento anomalo - chiese notizie, al riguardo, ad Unicredit (subentrata al Banco di Sicilia), apprendendo, in quella circostanza, di non essere più titolare del suddetto fondo, essendo transitato, a sua insaputa, attraverso un'operazione di incorporazione, in un nuovo fondo di natura obbligazionaria, denominato "Pioneer Target Equilibrio", avente come riferimento l'indice dei titoli di Stato nazionali. Tale operazione di incorporazione, assume l'odierno ricorrente, avveniva "stranamente" proprio nel momento in cui, tra febbraio e marzo 2009, il suddetto indice M.S.C.I. toccava il punto più basso della sua storia (ovvero, -43%), sicché il passaggio al nuovo fondo risultava gravato da una pesantissima perdita economica. Il N, pertanto, con missiva inviata il 22 novembre 2009, lamentava l'assoluta opacità, se non l'illegalità, dell'operazione di incorporazione, essendo la stessa avvenuta in carenza di qualsiasi informazione al cliente. Unicredit, nondimeno, con due distinte missive, replicava che l'operazione rappresentava un'ulteriore tappa nell'evoluzione e razionalizzazione dell'offerta di prodotti e servizi per impiego del risparmio del gruppo societario, e che, in ogni caso, l'operazione in questione era stata annunciata con comunicazione ai partecipanti del mese di marzo del 2009, con avviso divulgato sul quotidiano "Il Sole 24-Ore", nonché approvato dalla Banca d'Italia. Assume, per contro, il N che la necessità di una informazione personale derivava non solo da quanto a lui attestato dalla Consob (alla quale si era rivolto), ma dalla stessa missiva del 7 giugno 2010 di Unicredit, con la quale si specificava che era riconosciuta ai partecipanti, qualora in disaccordo con il programma di razionalizzazione del prodotto, la facoltà di richiedere il rimborso del fondo, ovvero, in alternativa, la conversione in altro prodotto. Ritenendo che il comportamento di Unicredit integrasse un inadempimento contrattuale e/o un illecito extracontrattuale, il N conveniva la stessa in giudizio innanzi al Tribunale di Siracusa, lamentando che la convenuta, senza alcuna previa comunicazione e informazione al cliente, aveva proceduto (o aveva comunque assentito) all'operazione dì incorporazione, che la stessa era inadeguata, non rispondendo alle propensioni generali di investimento del cliente, e che era inoltre contraria allo specifico tipo di investimento in origine operato (avendo esso riguardato un fondo azionario puro, e non obbligazionario puro). Si doleva, inoltre, l'allora attore che Unicredit avesse operato in aperto conflitto di interessi, visto che le società di gestione succedutesi nel tempo erano tutte "controllate" da Capitalia/Unicredit, e che avesse anche eluso l'autorizzazione ricevuta dalla Banca d'Italia, che assentiva all'incorporazione solo a condizione che avvenisse fra fondi omologhi o similari. Di conseguenza, previa declaratoria di invalidità dell'operazione posta in essere, il N chiedeva che la convenuta fosse condannata a rifondergli la perdita subita a seguito del disinvestimento, e pari a C 13.988.00, somma costituente la differenza tra l'importo investito (C 43.000,00) e quello disinvestito (pari, invece, a C 29.012,00), nonché a risarcirgli il danno. La domanda, tuttavia, veniva rigettata dall'adito giudicante, la cui decisione veniva riformata, in accoglimento del gravame incidentale proposto da Unicredit, dal giudice di appello, che riconosceva il difetto di legittimazione passiva di Unicredit, assorbito ogni altro motivo di censura della sentenza di primo grado. In particolare, il giudice di appello riteneva irrilevante la circostanza - valorizzata, invece, dal primo giudice per disattendere l'eccezione gli Unicredit - che l'attività di intermediazione fosse stata effettuata, in origine, dal Banco di Sicilia (società alla quale era poi succeduta Unicredit), e ciò, per l'assorbente considerazione che il contratto di investimento mobiliare concerneva il collocamento di quote di fondi facenti capo non alla banca intermediaria, ma a diversa società di gestione del risparmio.

3. Avverso la decisione della Corte etnea ha proposto ricorso per cassazione il N, sulla base di due motivi.

3.1. Il primo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e "della normativa secondaria", in relazione all'art. 75 cod. proc. civ. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato la legittimazione passiva di Unicredit, sebbene fosse indubbia la riferibilità, alla stessa, dei precetti di cui all'articolo 21 del d.lgs n. 58 del 1998, e della normativa secondaria, attesa la sua qualità di soggetto promotore e intermediario del fondo di investimento in questione, con esclusivi poteri di governance sul medesimo e sulle società di gestione del risparmio, come sarebbe dato evincere dalla documentazione versata in atti.
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