Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 09/03/2020, n. 06553
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Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3786-2015 proposto da: P S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BALDO DEGLI UBALDI
66, presso lo studio dell'avvocato S R G, rappresentato e difeso dall'avvocato L M NO PEDERNESCHT;
ricorrente
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CREMONA in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
controricorrente - avverso la sentenza n. 3403/2014 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il 24/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2019 dal Consigliere Dott. M B.
RITENUTO CHE:
1.S P acquistava un terreno agricolo con atto del 16.02.2006 chiedendo di beneficiare dell'agevolazione per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina prevista dalla legge n. 604 del 1954. L'agenzia delle entrate notificava avviso di liquidazione con cui recuperava la maggior imposta di registro, in quanto cessata la coltivazione diretta del terreno in data 1.11.2006, data di registrazione del contratto di affitto a terzi. La commissione tributaria provinciale di Brescia rigettava il ricorso in considerazione della omessa registrazione da parte del proprietario del contratto di risoluzione del contratto di affitto. Proposto appello da parte del contribuente, la commissione tributaria regionale della Lombardia, lo respingeva sulle medesime argomentazioni poste a base della prima decisione. Avverso la sentenza della CTR, indicata in epigrafe, propone ricorso per cassazione il contribuente affidato ad un unico motivo, illustrato nelle memorie ex art. 378 c.p.c.. L'agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso.
CONSIDERATO CHE
2. Con un unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione agli articoli 1324 e 1629, cod. civ., nonché dell'art. 7 L. 604/54, oltre che per manifesta infondatezza della sentenza impugnata. Sostiene che i giudici di
BALDO DEGLI UBALDI
66, presso lo studio dell'avvocato S R G, rappresentato e difeso dall'avvocato L M NO PEDERNESCHT;
ricorrente
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CREMONA in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
controricorrente - avverso la sentenza n. 3403/2014 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il 24/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2019 dal Consigliere Dott. M B.
RITENUTO CHE:
1.S P acquistava un terreno agricolo con atto del 16.02.2006 chiedendo di beneficiare dell'agevolazione per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina prevista dalla legge n. 604 del 1954. L'agenzia delle entrate notificava avviso di liquidazione con cui recuperava la maggior imposta di registro, in quanto cessata la coltivazione diretta del terreno in data 1.11.2006, data di registrazione del contratto di affitto a terzi. La commissione tributaria provinciale di Brescia rigettava il ricorso in considerazione della omessa registrazione da parte del proprietario del contratto di risoluzione del contratto di affitto. Proposto appello da parte del contribuente, la commissione tributaria regionale della Lombardia, lo respingeva sulle medesime argomentazioni poste a base della prima decisione. Avverso la sentenza della CTR, indicata in epigrafe, propone ricorso per cassazione il contribuente affidato ad un unico motivo, illustrato nelle memorie ex art. 378 c.p.c.. L'agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso.
CONSIDERATO CHE
2. Con un unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione agli articoli 1324 e 1629, cod. civ., nonché dell'art. 7 L. 604/54, oltre che per manifesta infondatezza della sentenza impugnata. Sostiene che i giudici di
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