Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/10/2017, n. 24675
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Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.
Sul provvedimento
Testo completo
24675\ 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: BA RENATO RD - Primo Pres.te f.f. - GIOVANNI AMOROSO Presidente Sezione - Ud. 18/07/2017 - Presidente Sezione - PU AURELIO CAPPABIANCA - R.G.N. 22972/2010 PIETRO CAMPANILE Consigliere - Ron 24675 Rep. ROSA MARIA DI VIRGILIO Consigliere - C. I. BIAGIO VIRGILIO - Consigliere - FELICE MANNA Consigliere - ETTORE CIRILLO - Consigliere - - Rel. Consigliere - CARLO DE CHIARA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22972-2010 proposto da: EUROFINANZIARIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO MERCURI 8, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE SQUARCIA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CESARE MAUPOIL ed ETTORE MAUPOIL;
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- ricorrente -
contro
BA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati RENATO SCOGNAMIGLIO ed ALESSANDRO CERVINI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1806/2009 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/06/2009. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/07/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso o, in subordine, sollevarsi eccezione di illegittimità costituzionale;
uditi gli avvocati Cesare UP e AU CO.
FATTI DI CAUSA
1. La Eurofinanziaria s.p.a. convenne in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. chiedendo dichiararsi nulla la previsione del tasso d'interesse del 7,75 % fisso semestrale, contenuta nel mutuo decennale di 14 miliardi di lire concluso con la convenuta il 19 gennaio 1990, perché detto tasso era superiore al tasso soglia determinato secondo le previsioni dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 in materia di usura, entrata in vigore nel corso del rapporto. Chiese, conseguentemente, la condanna della convenuta al rimborso degli interessi già riscossi, dovendo il mutuo considerarsi gratuito, o comunque al rimborso della parte di tali interessi eccedente il tasso 0 legale o quello ritenuto giusto, nonché al risarcimento dei danni, anche morali, conseguenti al reato di usura commesso dalla banca, Ric. 2010 n. 22972 sez. SU - ud. 18-07-2017 -2- rifiutatasi di rinegoziare il tasso a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 108, cit. La convenuta resistette e il Tribunale di Milano accolse la domanda, condannando la banca al rimborso degli interessi riscossi per la parte eccedente il tasso soglia.
2. La sentenza di primo grado è stata integralmente riformata dalla Corte d'appello su impugnazione della banca soccombente. Qualificato il rapporto come mutuo fondiario, la Corte ha ritenuto applicabile il d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7 sulla disciplina del credito fondiario;
dal che deriva, a suo giudizio, la legittimità del contratto di mutuo, con la relativa determinazione del tasso d'interesse, e l'assorbimento di ogni altra questione.
3. La Eurofinanziaria ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. si è difesa con controricorso. Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite a seguito dell'ordinanza interlocutoria 31 gennaio 2017, n. 2484 della Prima Sezione, con cui, premessa l'applicabilità della legge n. 108 del 1996 anche ai mutui fondiari, è stato rilevato un contrasto di giurisprudenza, all'interno di quella Sezione, sulla questione qui - rilevante in conseguenza della premessa appena indicata dell'incidenza del sistema normativo antiusura, introdotto dalla richiamata legge, sui contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore, anche alla luce della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 1, d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, conv. dalla legge 28 febbraio 2001, n. 24. Le parti hanno anche presentato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, denunciando vizio di motivazione e violazione di norme di diritto, si contesta la Ric. 2010 n. 22972 sez. SU ud. 18-07-2017 -3- qualificazione del mutuo oggetto di causa come fondiario sulla base del solo richiamo, nel contratto, del d.P.R. n. 7 del 1976, cit., a prescindere dall'accertamento dei necessari requisiti oggettivi.
2. Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, si contesta che, comunque, la qualificazione del mutuo come fondiario comporti l'inapplicabilità delle disposizioni della legge n. 108 del 1996. In base a tali disposizioni si soggiunge il tasso d'interesse che al momento della pattuizione - non ecceda la soglia dell'usura determinata secondo il meccanismo previsto dalla medesima legge, ma che superi poi tale soglia nel corso del rapporto, è comunque illegittimo e comporta la nullità della relativa clausola contrattuale. Il che fa sorgere la necessità di individuare un tasso sostitutivo ai sensi degli artt. 1419 e 1339 cod. civ., non essendo invocabile la previsione di gratuità del mutuo di cui all'art. 1815, secondo comma come modificato dalla stessa legge - - che è esclusa dall'interpretazione autentica di tale disposizione imposta dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000, cit. Il tasso sostitutivo va individuato - si conclude quantomeno in quello meno - favorevole al mutuatario, ossia il tasso soglia, come ritenuto dal giudice di primo grado.
3. I due motivi, da esaminare congiuntamente data la loro connessione, non possono trovare accoglimento, anche se la motivazione della sentenza impugnata va corretta nei sensi che seguono (art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.).
3.1. E' infatti privo di fondamento come denunciato nella - prima parte del secondo motivo di ricorso l'assunto, da cui muove - la Corte d'appello, che il carattere fondiario del mutuo dispensi dall'osservanza delle disposizioni della richiamata legge n. 108 sull'usura. Basterà osservare, in proposito, che nessuna disposizione o principio normativo (del resto non specificato nella sentenza impugnata) giustifica tale assunto e che non v'è, del resto, alcuna Ric. 2010 n. 22972 sez. SU - ud. 18-07-2017 -4- ragione per sottrarre l'importante settore del credito fondiario al divieto di usura e ai meccanismi approntati dalla legge per renderlo effettivo.
3.2. Conseguentemente il primo motivo di ricorso, attinente alla qualificazione del mutuo come fondiario, è assorbito.
3.3. Il fondamento, però, della prima parte del secondo motivo di ricorso non è sufficiente a far cadere la decisione impugnata, essendo infondata, invece, la seconda parte dello stesso motivo, avente ad oggetto la questione per la quale la Prima Sezione ha ritenuto necessario l'intervento di queste Sezioni Unite. Essa riguarda l'applicabilità o meno delle norme della legge n. 108 del 1996 ai contratti di mutuo stipulati prima dell'entrata in vigore di quest'ultima e consiste, più precisamente, nel chiarire quale sia la sorte della pattuizione di un tasso d'interesse che, a seguito dell'operatività del meccanismo previsto dalla stessa legge per la determinazione della soglia oltre la quale un tasso è da qualificare usurario, si riveli superiore a detta soglia. di una "usuraPeraltro la questione della configurabilità sopravvenuta" si pone non soltanto con riferimento ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della