Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/07/2003, n. 11192
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I A S D S , A O 3 0 T L 1 3 , L 5 . A O T S . B R E I N P A ' D S L I 3 L A 7 N E - T G S D 8 - O I O REPUBBLICA ITALIANA 1 S P A 1 N D M E I E E S , A G IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I O D G A R E E T T O S L I T N A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE G T E I A E S Oggetto R L R E I L D E SEZIONI UNITE CIVILI D O Composta d li Dott. Gius ope IA IRU FRTO f.f.- R.G. N. 5846/02 Cron. 25063 Dott. Giovanni OLLA Presidente di sezione Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Rep. - Consigliere- Ud. 22/05/03 Dott. Ernesto LUPO Consigliere SABATINI Dott. Francesco Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere - Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI EVANGELISTA Rel. Consigliere 7003 Dott. Stefanomaria ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MI RI IT, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 16, presso lo studio dell'avvocato MARCO CIAPPONI, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO ALLOTTA, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente contro 2003 INGRILLI DONATA, COMUNE DI MIRTO;
530 intimati -1- avverso la sentenza n. 21/01 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 24/01/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/03 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso, giurisdizione dell'a.g.a.. -2- Svolgimento del processo Con citazione del 24 luglio 1997, IA IT NG, premesso che era dipendente del Comune di Mirto con qualifica di segretaria economa da adibire a servizi di assistenza scolastica>>, mentre, con deliberazione del 4 marzo 1986, l'amministrazione le aveva assegnato anche la cura del servizio di economato, imponendole, così, per oltre dieci anni mansioni e responsabilità che non le competevano e procurandole, per conseguenza, rilevanti danni alla salute, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Patti lo stesso Comune ed il sindaco Donata Ingrillì e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento di tali danni. Il Comune si costituiva ed eccepiva il difetto di giurisdizione dell'A.G.O, sul rilievo che la domanda faceva valere situazioni giuridiche nascenti dal rapporto di impiego pubblico. L'eccezione era accolta dal Tribunale e la relativa statuizione era confermata dalla Corte d'appello di Messina con sentenza depositata in cancelleria il 24 gennaio 2001. Il giudice del gravame osservava, in particolare, che il rapporto di pubblico impiego intrattenuto dall'appellante con il Comune costituiva, rispetto alla domanda giudiziale, non una semplice occasione, ma il presupposto indispensabile dell'invocata responsabilità dell'amministrazione, dovendosi configurare la lamentata lesione del diritto alla salute come una conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro di assegnare il lavoratore a mansioni corrispondenti alla qualifica attribuitagli e, quindi, come riferibile causalmente ad una responsabilità contrattuale. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la Sig.ra NG, svolgendo un'unica, complessa censura, poi illustrata con memoria. Gli intimati non si sono costituiti Motivi della decisione Est. GE 3 La ricorrente ribadisce il suo assunto in ordine alla sussistenza della giurisdizione ordinaria sulla presente controversia ed osserva che la natura extracontrattuale dell'azione proposta si desume chiaramente dall'essere la medesima fondata sull'allegazione di un illecito, costituito dal fatto che l'Amministrazione Comunale, pur a conoscenza>> del grave patimento psichico>> prodotto dallo svolgimento delle mansioni in contestazione, ne aveva con ingiusta protervia>> preteso lo svolgimento, minacciando in difetto sanzioni disciplinari>>. L'assunto è manifestamente infondato. In primo luogo la Corte rileva che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie in materia di pubblico impiego non trova deroga nei casi in cui la violazione della disciplina del rapporto venga dedotta a fini di pretese risarcitorie, sicché sia il rapporto medesimo a funzionare da momento genetico diretto ed immediato dei diritti che si assumono disconosciuti o lesi dall'ente pubblico, in pregiudizio del dipendente (Cass., sez. un., 27 febbraio 2002, n. 2882;
Id., 11 luglio 2000, n. 471;
Id., 27 agosto 1998, n. 8501;
Id., 27 ottobre 1995, n. 11171 ecc.). Peraltro, aspetti peculiari presenta il tema dell'azione promossa da un dipendente nei confronti dell'ente pubblico suo datore di lavoro per il risarcimento del danno derivante dalla lesione dell'integrità fisica. Le Sezioni unite hanno da tempo elaborato il principio per cui deve essere accertata la natura giuridica dell'azione di responsabilità che in concreto è stata proposta, in quanto, se è stata fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - trattandosi di controversia avente per oggetto una questione relativa al periodo del rapporto antecedente al 30 giugno 1998: v. l'art. 69, settimo comma, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 - mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la Est. GE 4 giurisdizione appartiene al giudice