Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/2017, n. 14159
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In tema di immigrazione, allorchè lo straniero domandi il permesso di soggiorno in qualità di marito convivente con una cittadina italiana, e dunque si verifichi la condizione di inespellibilità di cui all’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, la condizione ostativa al rilascio del permesso, costituita dalla pericolosità sociale, può essere desunta unicamente dal parametro normativo costituito dai motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato di cui all’art. 13, comma 1, del menzionato d.lgs., non essendo sufficiente ad integrare tale condizione la commissione di reati gravi ma comuni che non appaiano indicatori di questo peculiare profilo di pericolosità.
Sul provvedimento
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